Il Fondo di prevenzione , istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà: operatori economici da una parte, singoli e famiglie dall'altra. In particolare, gli operatori economici (artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, ecc...) possono rivolgersi ai Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura. Le famiglie ed i singoli possono, invece, indirizzarsi alle Fondazioni antiusura, riconosciute ed iscritte in un appositi elenco del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.
Si comunica che dal 6 luglio p.v., il portale SANA antiracket sarà disattivato. In sostituzione e con decorrenza 13 luglio 2023 , sarà operativo, per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo ex legge 108/1996 e 44/1999, il nuovo portale STEP, raggiungibile all'indirizzo: https://antiracketusura-domanda.interno.gov.it lvi è anche reperibile la normativa fondamentale di riferimento. Per delucidazioni contattare il numero 0521/219458 |
Per combattere efficacemente il fenomeno, sono previsti due fondi: di prevenzione e di solidarietà.
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I soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino altresì parti offese nel relativo procedimento penale;
Il soggetto dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, - da acquisire, a cura della Prefettura, ai fini della concessione del beneficio economico - a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del R.D. n. 267/1942, ovvero per delitti contro la P.A., la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, , a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.
Il mutuo è concesso a condizione che:
a) il soggetto non sia stato condannato per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 159/2011;
b) il soggetto non abbia reso dichiarazioni false o reticenti nel procedimento penale in cui risulta parte offesa ed in relazione al quale ha proposto la domanda di mutuo.
Cosa possono chiedere le vittime
La vittima di usura che esercita un'attività economica può chiedere la concessione di un mutuo senza interessi rimborsabile in dieci anni.
L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.
Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del
prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.
In caso di documentata urgenza, previo parere favorevole del pubblico ministero, il mutuo può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime (concessione in via provvisoria).
La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura nel termine di 24 mesi dalla data della denuncia dell'usuraio o dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini.
Le istanze di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di usura ai sensi della Legge 108/96 devono essere obbligatoriamente presentate utilizzando il portale per la compilazione e l'invio on line delle domande per l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione ed usura, collegandosi al seguente indirizzo:
STEP - Fondo di Solidarietà (interno.gov.it)
ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e nel "Manuale multimediale". Ivi è anche reperibile la normativa fondamentale di riferimento.
La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative Antiracket ed Antiusura.
A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione del mutuo può essere accordata la sospensione, fino a un massimo di due anni , dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo. I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali possono essere prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è indicata nella piattaforma informatica, nel corso dell'espletamento della procedura on line di presentazione dell'istanza.
Il fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione di mutuo e della provvisionale, nonché al recupero delle somme già erogate nei seguenti casi:
se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione;
se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo;
se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.
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Il 28 gennaio 2016 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 22, il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia 30 novembre 2015, n. 223 , recante modifiche al decreto 24 ottobre 2007, n. 220, in materia di iscrizione agli elenchi provinciali delle associazioni e delle organizzazioni antiracket ed antiusura.
Il nuovo provvedimento ha l'obiettivo di garantire una maggiore efficacia dell'attività di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive ed usurarie.
A tal fine, il decreto in esame incide, in particolare, sugli articoli 3 e 5, nonché sull'allegato 1 del sopracitato decreto 220/2007:
A. Con le modifiche apportate all'art. 3 e all'allegato 1 del Regolamento vengono introdotte più stringenti condizioni ostative in materia di iscrizione e mantenimento della stessa in relazione alla dimostrata capacità dell'associazione si operare nel settore. Nello specifico tali condizioni consistono in:
Collaborazione continuativa con le Forze dell'Ordine, collegata all'attività di prevenzione e/o contrasto al racket e all'usura;
Costituzione di parte civile nell'ultimo biennio in almeno un procedimento penale riguardante un proprio assistito;
Attività di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati;
Promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità.
B. Viene, poi, introdotta la disposizione (art.5, comma 3-bis) che consente ai Prefetti, con decreto motivato, di mantenere negli elenchi, d'intesa con il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, le associazioni che, pur non integrando tutti i requisiti di cui all'art.3, hanno significativamente inciso e proficuamente operato nell'ultimo decennio nel contrasto e nella prevenzione dei fenomeni di estorsione e di usura nel territorio di riferimento e svolgono comunque attività di prevenzione.
La disposizione mira a tutelare il prevalente interesse pubblico attraverso il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di associazioni che, pure in assenza dei requisiti richiesti, si siano distinte per aver svolto un'opera meritoria nell'attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di estorsione e di usura.
C. In materia di condizioni soggettive per il diniego, la revoca o la sospensione dell'iscrizione nell'elenco prefettizio, nell'allegato 1 vengono individuate ulteriori fattispecie di reato, per le quali la condanna, anche non definitiva, costituisce motivo di esclusione dagli elenchi. I reati in questione sono:
Art. 416- ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale, come modificato dall'art.1, comma 1, della l. 17 aprile 2014, n. 62;
Art. 346- bis (traffico di influenze illecite) del codice penale, introdotto dall'art.1 della l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione).
La riforma ha come obiettivo sostanziale il potenziamento del rapporto di fiducia tra cittadino ed Istituzioni, al fine di garantire un'efficace risposta alle legittime aspettative delle vittime. In tal senso va evidenziato come la collaborazione con le Forze dell'Ordine abbia assunto il carattere della continuità e sia stata soppressa l'alternatività dei requisiti della "costituzione di parte civile in almeno un procedimento penale" e dell' "attività di sensibilizzazione alla denuncia e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalità", in quanto si è ritenuta fondamentale la sussistenza di entrambe, al fine di dimostrare la capacità operativa nel settore in esame.