Com'è noto, l'art. 1, comma 7, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, imponeva alle stazioni appaltanti l'obbligo di fornire all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, ove dallo stesso richiesto, la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione ed ai contratti di opere eseguite o da eseguire.

            A tale disposizione era stata data attuazione con l'obbligo di compilazione dei moduli - cc.dd. "modelli GAP" introdotti con la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 558/6.A.10.S.2 del 28.1.1983


 

 


 

            Successivamente, l'art. 2, comma 2 quater, del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345 ha decretato la cessazione delle funzioni del Commissario Straordinario e l'attribuzione delle sue competenze al Ministro dell'Interno con facoltà di delega ai Prefetti ed al Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, istituita presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dall'art. 3 del medesimo decreto legge.


 

 


 

            Tenuto conto del mutato quadro normativo , il Ministero dell'Interno, allo scopo            di semplificare la raccolta delle informazioni sugli appalti, ha stipulato in data 23 marzo 2006 un apposito Protocollo d'intesa con l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, cui ha fatto seguito, nel 2009, la sottoscrizione di una Convenzione attuativa di durata quinquennale, tacitamente prorogabile per lo stesso periodo, per l'interscambio informatico dei dati di rispettivo interesse.


 

 


 

            In concomitanza con l'applicazione di tali nuove forme di collaborazione con l'Autorità, il Ministero dell'Interno e le Prefetture hanno cessato ogni altra forma di acquisizione dei dati relativi agli appalti, compresa quella prima effettuata mediante i "modelli GAP".


 

 


 

            Persisteva tuttavia, in materia, il dubbio interpretativo sul permanere dell'obbligo di comunicazione in capo alle stazioni appaltanti - che infatti, in molti casi, hanno continuato ad inviare tali modelli alle Prefetture -, dal momento che la norma che lo aveva istituito, introducendo anche una sanzione penale per la sua inosservanza, non era stata mai espressamente abrogata.


 

 


 

            Al riguardo, con nota n. 11001/119/20(8) del 16 maggio 2014, il Ministero dell'Interno ha rappresentato di ritenere che l'obbligo di compilazione dei citati "modelli GAP" sia stato, attraverso l'evoluzione sopradescritta, abrogato implicitamente e che la ratio sottesa alla previsione di cui all'art. 1 del citato decreto legge 6 settembre 1982, n. 629 sia oggi soddisfatta, oltre che dai protocolli sopra citati, dalle nuove e più articolate procedure dettate dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 e dagli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni pubbliche appaltanti introdotti dall'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012.


 

 


 

            Tanto si rappresenta per ogni conseguente valutazione e determinazione da parte di codeste Amministrazioni.

Ultimo aggiornamento
Martedì 19 Marzo 2024, ore 11:29