Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno u.s., introduce alcune importanti novità in tema di documentazione antimafia e misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione.


 

Il citato decreto introduce nuove norme in materia di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, le così dette “white list”. In particolare l’art.29 impone alle stazioni appaltanti di acquisire la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria “obbligatoriamente” attraverso la consultazione, anche in via telematica, di tali elenchi.


 

Al fine di evitare che il prevedibile incremento delle domante di iscrizione possa determinare negative ripercussioni sull’affidamento di commesse pubbliche, la norma in esame prevede che, in sede di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, le stazioni appaltanti procedano all’affidamento dei contratti ed all’autorizzazione di subcontratti previo accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.


 

E’ fatto salvo, in caso di sopravvenuto diniego dell’iscrizione, l’esercizio dei poteri di recesso dal contratto e di revoca dei provvedimenti autorizzatori, ai sensi dell’art. 94, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 159/2011.


 

Il conseguimento dell’iscrizione nelle “white list” è subordinato alla preventiva verifica da parte della Prefettura della sussistenza dei requisiti prescritti per il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria nei confronti degli operatori economici richiedenti.


 

L’inserimento negli “elenchi” in questione comporta, quindi un effetto-equipollenza dell’iscrizione nelle “white list” all’informazione antimafia liberatoria.


 

Tale effetto era stato limitato dall’art. 1, comma 52, della legge 190/2012 esclusivamente a rapporti contrattuali concernenti la medesima attività per la quale veniva conseguita l’iscrizione.


 

La disposizione in esame, invece, estende l’effetto-equipollenza anche ad altre attività prevedendo che, una volta ottenuta l’iscrizione, questa possa essere utilizzata dalla stazione appaltante ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.


 

Attesa la rilevanza delle novità introdotte, si richiama l’attenzione sulla puntuale applicazione di quanto disposto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

Ultimo aggiornamento
Lunedì 18 Marzo 2024, ore 15:10