Informazioni utili

Il Prefetto è competente al rilascio della patente di servizio al personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale nell'ambito della provincia di competenza.

Chi può fare la richiesta

Tutti gli agenti dei Corpi e Servizi di Polizia Provinciale e Locale, nell'ambito dei loro territori di competenza. Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del Codice della Strada;
  • essere in possesso di tutte le qualità previste dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
  • aver positivamente terminato un apposito corso di qualificazione con esame finale. Sono esentati coloro che, all'entrata in vigore del decreto, già svolgevano continuativamente da almeno tre anni compiti di polizia stradale o comunque compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 246/2004.

 

Modalità d'esame e funzionamento della commissione esaminatrice

L'esame per il conseguimento della patente di servizio, consistente in una prova teorica e una pratica, può essere ordinato in sessioni secondo un calendario concordato dalla Prefettura con le amministrazioni interessate.

In ogni sessione possono sostenere l'esame appartenenti a più corpi o servizi di polizia locale. L'esame deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale nominata dal Prefetto.

La composizione dell'organo esaminatore è flessibile: accanto ai quattro componenti permanenti (un funzionario della carriera prefettizia, in qualità di presidente, un appartenente al compatimento della polizia stradale della Polizia di Stato, un dipendente dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e un dipendente di un ufficio di polizia provinciale designato dal presidente della Provincia), per ciascuna sessione d'esame sarà nominato il componente appartenente al corpo o servizio di polizia municipale designato dal sindaco del Comune, che ha presentato più candidati.

Cosa fare

Va trasmessa alla Prefettura - UTG territorialmente competente una richiesta di rinnovo scritta su carta intestata del comando di appartenenza. Contestualmente, vanno trasmesse anche una fotocopia della patente di guida ordinaria, una nuova patente di servizio corredata di fototessera e, in caso di rinnovo, la patente di servizio scaduta.

È possibile richiedere una patente di servizio solo per la guida di veicoli per cui si possiede già la patente di guida ordinaria.

 

Sospensione e revoca

La patente di servizio, prevista all'articolo 1, comma 3, del regolamento, è sospesa o revocata dall'autorità che l'ha rilasciata in tutti i casi di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 del C.d.S. Il provvedimento è adottato d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza.

La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata, sempre dall'autorità che l'ha rilasciata, nei casi di incidenti con danni a cose o persone, dovuti a imperizia o negligenza, ovvero di violazioni al Codice della Strada che comportino l'applicazione di analoghe sanzioni accessorie, commessi alla guida di veicoli di servizio. In tali ipotesi non è prevista l'adozione di corrispondente provvedimento sanzionatorio a carico della patente rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del C.d.S., né l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 126-bis C.d.S.

Le disposizioni contenute nel Regolamento non si applicano per il rilascio, la sospensione e la revoca dei titoli abilitativi rilasciati ai sensi dell'articolo 138 del Codice della Strada, in quanto disciplinati dalle regole interne a ciascuna amministrazione. In tal caso, pertanto, il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di servizio possono essere disposti esclusivamente a cura dell'Autorità che l'ha rilasciata in presenza di incidenti ovvero di altre violazioni al Codice della Strada che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti accessori, commessi alla guida di veicoli di servizio.

Documentazione necessaria

  • fotocopia della patente di guida ordinaria
  • patente di servizio scaduta (in caso di rinnovo)
  • patente di servizio nuova corredata di foto
  • richiesta scritta su carta intestata del Comune di appartenenza

Contatti utili

Dirigente dell'Area:  Dott.ssa Cecilia NARDELLI
Telefono:  0382/5121

 

Responsabile del Procedimento: Rag. Marco LATINI
Telefono: 0382/512461
E-mail: marco.latini@interno.it

 

Addetta: Sig.ra Stefania MARIANI
Telefono: 0382/512459
E-mail: stefania.mariani@interno.it

 

Addetto: Sig. Giacomo MORSILLO
Telefono: 0382/512462
E-mail: giacomo.morsillo@interno.it

 

E-mail ufficio: patenti.pref_pavia@interno.it

Ultimo aggiornamento
Venerdì 20 Settembre 2024, ore 09:02
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