Chi può fare la richiesta
Tutti gli agenti dei Corpi e Servizi di Polizia Provinciale e Locale, nell'ambito dei loro territori di competenza. Il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver conseguito una delle patenti di guida previste dall'articolo 116, comma 3, del Codice della Strada;
- essere in possesso di tutte le qualità previste dall'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- aver positivamente terminato un apposito corso di qualificazione con esame finale. Sono esentati coloro che, all'entrata in vigore del decreto, già svolgevano continuativamente da almeno tre anni compiti di polizia stradale o comunque compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 246/2004.
Modalità d'esame e funzionamento della commissione esaminatrice
L'esame per il conseguimento della patente di servizio, consistente in una prova teorica e una pratica, può essere ordinato in sessioni secondo un calendario concordato dalla Prefettura con le amministrazioni interessate.
In ogni sessione possono sostenere l'esame appartenenti a più corpi o servizi di polizia locale. L'esame deve essere sostenuto davanti ad una commissione provinciale nominata dal Prefetto.
La composizione dell'organo esaminatore è flessibile: accanto ai quattro componenti permanenti (un funzionario della carriera prefettizia, in qualità di presidente, un appartenente al compatimento della polizia stradale della Polizia di Stato, un dipendente dell'ufficio periferico del Dipartimento per i trasporti terrestri e territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e un dipendente di un ufficio di polizia provinciale designato dal presidente della Provincia), per ciascuna sessione d'esame sarà nominato il componente appartenente al corpo o servizio di polizia municipale designato dal sindaco del Comune, che ha presentato più candidati.