I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dal Sindaco:

  1.  diniego di iscrizione o di cancellazione  di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione  residente
  2.  iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
  3.  rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori

Chi può fare ricorso

Il destinatario del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe e, comunque,  chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica  del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia  in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:

  • sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
  • respingere il ricorso, se lo riconosce infondato
  • accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria competente per territorio nei tempi e con le modalità indicate dal codice di procedura civile.

Documentazione richiesta

  1. ricorso in bollo da 16,00 euro
  2. eventuali atti o documenti atti a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente

Contatti utili

Dirigente dell'area: Dott. Giuseppe SINACORI
 

Funzionario Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Chiara FERRARIS
Telefono: 0382/512455
E-mail: : mariachiara.ferraris@interno.it

 

Addetto: Dott.ssa Giovanna SODDU
Telefono: 0382/512491
E-mail: : giovanna.soddu@interno.it

Riferimenti normativi

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 20 Marzo 2024, ore 11:25