Informazioni utili circa l'ottenimento dello status

Definizioni

  • DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O DOMANDA DI ASILO:   è la domanda presentata secondo le procedure previste dal decreto sopra citato, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
  • RIFUGIATO: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'art. 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007n. 251.
  • STATUS DI RIFUGIATO: è il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale.
  • PERSONA AMMISSIBILE ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un  rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.
  • STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA: è il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla  protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal decreto n. 25/2008.
  • MINORE NON ACCOMPAGNATO: è il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi  causa, nel territorio nazionale privo di assistenza e di rappresentanza legale.

Accesso alla procedura

La domanda di protezione internazionale va presentata personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.

La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.

La domanda può essere presentata direttamente dal minore straniero non accompagnato ai sensi dell'art. 19 del decreto n. 25/2008.

All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di polizia competente a riceverla, informa il richiedente della procedura da seguire, dei diritti e dei doveri durante il procedimento e consegna un opuscolo informativo (reperibile anche sul sito internet del Ministero dell'Interno).

Accoglienza e trattenimento dei richiedenti asilo

Accoglienza

Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo quando:

  • a) è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso di documenti di viaggio o di identità, o se al suo arrivo ha presentato documenti risultati falsi o contraffatti;
  • b) ha presentato domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
  • c) ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;
  • d) ha presentato la domanda essendo già destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13 c. 2, lett. a) e b) del decreto legislativo 286/98, ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dell'art. 10 del citato decreto, anche se già trattenuto in uno dei centri di cui all'art. 14 del medesimo decreto.

Nei casi di cui al punto a) il richiedente è ospitato per il tempo necessario agli adempimenti e comunque in misura non superiore ai venti giorni. Negli altri casi per il tempo necessario all'esame della domanda da parte della Commissione territoriale  e, in ogni  caso, per un periodo non superiore ai trentacinque giorni.

Trattenimento

Il trattenimento del richiedente nei centri di cui all'art. 14 del decreto legislativo 286/98 viene disposto quando:

  • il soggetto si trova nelle condizioni previste dall'art.1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra (crimini contro la pace, crimini di guerra  o contro l'umanità, crimine grave di diritto comune , atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite)
  • il soggetto è stato condannato in Italia per uno  dei delitti indicati dall'art. 380 c. 1 e 2 , del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite
  • il soggetto è destinatario di un provvedimento di espulsione, salvo i casi previsti dall'articolo 20, c. 2, lettera d).

Normativa di riferimento

  • Decreto legislativo n. 25 del 28/01/2008 
Ultimo aggiornamento
Lunedì 18 Marzo 2024, ore 15:21