Vittime Reati Intenzionali Violenti

Presso il Ministero dell'Interno è istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti il quale ha lo scopo di assicurare un indennizzo da parte dello Stato a chiunque abbia subito danni derivanti da fatti di reato commessi con violenza alla persona.

La legge 7 luglio 2016, n. 122 (artt. 11 e ss. e u.m.i.) ha dato, infatti, attuazione alla Direttiva n. 2004/80 del 29 aprile 2004 con la quale il Consiglio d'Unione Europea ha statuito che la tutela all'integrità fisica dei residenti negli Stati dell'Unione debba essere assicurata in ogni Stato membro che deve prevedere a tal scopo un sistema di indennizzo equo ed adeguato delle vittime dei reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

 

Il Prefetto, verificata la fondatezza dei presupposti e delle condizioni per ottenere l'indennizzo, ed integrata la documentazione istruttoria ove necessario, esprime un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo e trasmette tutta la documentazione al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti a cui spetta il riconoscimento del beneficio.

 

QUALI SONO I REATI PER I QUALI E' PREVISTO INDENNIZZO?

 

È riconosciuto il diritto all'indennizzo alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e comunque del delitto di caporalato di cui all'art. 603 bis c.p. ad eccezione dei reati di cui agli artt. 581 e 582 salvo che non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'art. 583 c.p. che rientri ai sensi dell'art. 11 co 2 l. 122/2016 nelle seguenti ipotesi delittuose:

  • Ø Omicidio
  • Ø Violenza sessuale
  • Ø Lesioni personali gravissime
  • Ø Deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies del codice penale

Per i delitti diversi da quelli sopracitati, all'istante spetta la rifusione delle spese mediche e assistenziali sostenute e debitamente documentate.

 

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA?

  • Ø il diretto interessato, vittima di uno dei reati di cui all'art. 11, comma 2, della Legge 7 luglio 2016, n. 122;
  • Ø gli aventi diritto, in caso di morte della vittima, secondo l'ordine gerarchico previsto dall'art. 11, comma 2-bis, della Legge 7 luglio 2016, n. 122;

Inoltre, presupposto per ottenere il beneficio è che il richiedente soddisfi le condizioni di cui all'art. 12 della Legge 7 luglio 2016, n. 122:

  • Ø aver esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di una sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale salvo che l'autore non sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità oppure quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza
  • Ø non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato o di reati connessi al medesimo ai sensi dell'art. 12 c.p.p.
  • Ø non essere stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non essere sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  • Ø non aver percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo pari o superiore a quello dovuto in base alle disposizioni di cui all'articolo 11.
  • Ø Se la vittima, o in sua morte l'avente diritto, ha già percepito, in tale qualità e in conseguenza immediata e diretta del fatto di reato, da soggetti pubblici o privati, somme di denaro di importo inferiore a quello dovuto (art. 11), l'indennizzo corrisposto è esclusivamente per la differenza.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al Fondo è avanzata dall'interessato o dagli aventi diritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale - in presenza o tramite posta elettronica certificata, ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento - al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60).

 

La stessa a pena di inammissibilità deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n. 122):

 

  • Ø copia della sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno dei reati previsti dalla predetta legge, ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
  • Ø documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità, oppure quando lo stesso abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza (quest'ultima deroga è stata aggiunta dalla Legge n. 168/2023);
  • Ø dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 46 del T.U. di cui al D.P.R. 445/2000 sull'assenza delle seguenti condizioni ostative di cui all'art. 12 co. 1 lettera d) ed e), ossia:
  • che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d), Legge 7 luglio 2016, n. 122);
  • che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e), Legge 7 luglio 2016, n. 122);
  • nel caso di aventi diritto, dichiarazione della suddetta qualità ai sensi dell'art. 11 co 2 bis;
  • Ø certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

 

La domanda deve essere presentata nel termine di  centoventi giorni  (termine così modificato dalla Legge n. 168/2023) dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato, o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.

 

Il Prefetto invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed all'informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60).

 

Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, ricevuta la domanda, delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda stessa da parte della prefettura competente (art. 12 D.P.R. 19 febbraio 2014,. n. 60).

 

ISTANZA PER RICHIEDERE UNA PROVVISIONALE

L'art. 17 della Legge 168/2023 ha introdotto, alla Legge 122 del 2016, il nuovo art. 13  bis  che prevede la possibilità di presentazione di un'istanza per richiedere una provvisionale, ossia un'anticipazione sulla somma dell'indennizzo spettante.

 

La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'art. 11, comma 2, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno possono chiedere una provvisionale, da imputare alla liquidazione definitiva dell'indennizzo, quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o emesso decreto penale di condanna, anche non esecutivo.

 

Presupposto per ottenere la provvisionale è che il richiedente soddisfi le condizioni di cui all'art. 12 co.1 lettere c), d) ed e) e co. 1 bis della Legge 7 luglio 2016, n. 122.

 

L'istanza va presentata al Prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:

  • Ø copia della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche non irrevocabile, o del decreto penale di condanna, anche non esecutivo;
  • Ø dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà sulla sussistenza delle seguenti requisiti:
  • che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d), Legge 7 luglio 2016, n. 122);
  • che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e), Legge 7 luglio 2016, n. 122);
  • Ø dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della Legge 7 luglio 2016, n. 122;
  • Ø certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'art. 433 del codice civile.

 

Il Prefetto entro sessanta giorni invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti per la deliberazione finale sull'istanza.

 

La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo spettante.

 

 Il Comitato di solidarietà dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la restituzione di quanto erogato nei seguenti casi:

  • Ø se non viene presentata la domanda di indennizzo nei termini di legge o se questa viene respinta o dichiarata inammissibile;
  • Ø se, decorso il termine di due anni dalla concessione della provvisionale e con cadenza biennale per gli anni successivi, in assenza delle condizioni per la presentazione della domanda di indennizzo, non è prodotta un'autocertificazione sulla non definitività della sentenza penale o della procedura esecutiva o sulla mancata percezione di somme in connessione al reato.

 

 

Contatti utili

Dirigente: Dott. Giuseppe SINACORI
Telefono: 0382/5121 
E-mail: giuseppe.sinacori@interno.it

 

Funzionario Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Francesca CUPERTINO
Telefono: 0382/512683
E-mail: francesca.cupertino@interno.it

 

Funzionario Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lavinia CUTINO
Telefono:  0382/512638
E-mail: lavinia.cutino@interno.it

 

 

Riferimenti normativi

  • Legge del 7 Luglio 2016, n. 122 

     

Ultimo aggiornamento
Venerdì 20 Settembre 2024, ore 11:23
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