Chi può fare la richiesta
Tutti coloro che hanno subito danni in conseguenza di reati di tipo mafioso, siano essi persone fisiche (o i loro eredi) o enti (pubblici o privati).
Presupposti e i requisiti dell'istante per l'accesso al Fondo:
1. avere ottenuto in proprio favore, successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza definitiva di condanna al risarcimento e/o alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nei confronti di soggetti imputati dei reati indicati all'art. 4, comma 1 (delitto di cui all'art. 416-bis c.p.; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis; delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso), ovvero una sentenza, anche non definitiva, di condanna al pagamento di una provvisionale per i medesimi reati, ovvero sentenza civile di liquidazione del danno derivato dalla consumazione dei predetti reati, accertati in giudizio penale;
2. non aver riportato condanne, con sentenza definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) del codice di procedura penale, né essere destinatario di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31.5.1965, n. 575, applicata in via definitiva o avere in corso procedimenti relativi all'applicazione della stessa.