Gli Enti Pubblici che bandiscono appalti per l'esecuzione di opere pubbliche o per la fornitura di servizi nonché le imprese, individuali o costituite in forma societaria, aggiudicatarie degli appalti medesimi o di eventuali sub-appalti di importo pari o superiore a euro 51.645,69 IVA inclusa, sono tenute a compilare ed a trasmettere al Prefetto il modello "GAP".
Per gli appaltatori che non adempiono a tale obbligo ovvero forniscono notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione dall'Albo degli appaltatori.
Chi
Il responsabile dell'ente appaltante ed il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria devono sottoscrivere il modello "GAP".
Cosa fare
Il modulo va compilato al momento della stipula del contratto o della convenzione d'appalto fra il funzionario responsabile dell'Ente appaltante ed il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria.
Il modello deve essere trasmesso alle Prefetture competenti per territorio dopo l'approvazione del contratto da parte degli organi di controllo, nei casi in cui tale adempimento sia richiesto dalla legge quale condizione per l'esecutività del contratto medesimo.
Se nel corso dell'esecuzione dell'appalto vengono apportate modifiche all'importo od all'oggetto del contratto, è necessario che l'Ente appaltante curi, con la massima tempestività, la compilazione di un nuovo modulo GAP contenente gli elementi di novità ed i riferimenti relativi al modulo iniziale, del quale occorrerà riportare integralmente i dati della parte riservata all'Ente appaltante.
Riferimenti normativi:
- Legge 12.10 1982 n. 726 ART. 2
- Legge 30.12. 1991 n. 410