Licenza per la fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra, di parti di esse e di munizioni o di altri equipaggiamenti destinati alle Forze armate e di polizia

Licenza per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. La licenza è altresì necessaria per la loro importazione ed esportazione.


 

Indirizzo P.E.C.:

protocollo.prefpg@pec.interno.it

(nell'Oggetto della P.E.C. indicare "Art. 28 Tulps")

Istanza

Documentazione richiesta:

  1. Istanza diretta al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura della provincia comprendente il comune in cui ha sede lo stabilimento produttivo, su carta intestata e in bollo da € 16,00, contenente:
    • cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza del richiedente;
    • qualora si tratti di una società, la richiesta deve essere prodotta dal Legale rappresentante corredata da fotocopia dell'atto costitutivo e visura camerale ove risultino recepiti i poteri conferiti all'intestatario della licenza;
    • denominazione dell'Azienda con esatta ubicazione dello stabilimento e/o dei locali di esercizio dell'attività. In caso di primo rilascio, all'istanza, deve essere allegata una planimetria dei locali ed il titolo di possesso dei medesimi;
    • descrizione degli articoli e indicazione precisa dei quantitativi annuali di ogni singolo prodotto che si intende produrre/detenere/vendere/riparare con la relativa classificazione individuata nella vigente normativa;
    • indicazione di un referente per le eventuali comunicazioni con un recapito P.E.C. e un numero telefonico.
  2. Per la richiesta di rilascio di licenza per la fabbricazione, la raccolta, il deposito e la riparazione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe nazionali o straniere, o di parti di esse o di munizioni, il richiedente deve allegare fotocopia del titolo attestante il possesso della specifica capacità tecnica ai sensi dell'art.8 della legge n. 110 del 18/04/1975.
  3. L'istante deve, altresì, produrre la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura redatta esclusivamente sul Modello 2 da scaricare dal sito di questa Prefettura - Servizi ai Cittadini - Come fare per - Certificazione Antimafia - Comunicazioni o Informazioni.
  4. Colui che richiede l'intestazione della licenza e l'eventuale rappresentante in licenza può autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i seguenti dati:
    • cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, composizione del nucleo familiare, l'assenza di carichi pendenti e condanne penali
    • l'iscrizione al Registro delle Imprese
    • le generalità complete del legale rappresentante, e dell'institore o del procuratore speciale eventualmente responsabile del ramo d'impresa impegnato nelle lavorazioni in relazione alle quali viene chiesto il rilascio o rinnovo della licenza;
    • che l'impresa non è stata cancellata
    • l'assoggettamento o meno a procedure di liquidazione, fallimentari o di concordato preventivo eventualmente in corso;
    • l'avvenuto rilascio del certificato di prevenzione incendi, con l'indicazione del Comando del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che l'ha rilasciato, della data di concessione e della relativa segnatura di protocollo, ovvero autocertificazione di rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
  5. assenso dell'eventuale rappresentante in licenza a ricoprire tale incarico.

L'autocertificazione, sottoscritta dall'interessato e non soggetta ad autentica, deve essere corredata da fotocopia della carta di identità o di altro documento di identità in corso di validità.

Alla domanda deve essere allegata un'ulteriore marca da bollo di € 16,00 (due marche nel caso in cui il provvedimento superi le 4 pagine) che verrà materialmente apposta sul provvedimento di autorizzazione.

L'autorizzazione ha validità biennale. Al fine del rinnovo dovrà essere presentata, almeno 90 giorni prima della scadenza, apposita istanza corredata dalla medesima documentazione indicata ai fini del rilascio, ad eccezione di quanto connesso ai locali precedentemente autorizzati allorché non vi siano state variazioni dei medesimi. Eventuali variazioni dei locali o legate al titolare della autorizzazione e ai suoi eventuali rappresentanti dovranno essere tempestivamente comunicate alla Prefettura di Perugia.

Normativa di riferimento:

  • R.D. 18.06.1931, n. 773;
  • R.D. 06.05.1940, n. 635;
  • Legge 18.04.1975, n. 110;
  • Legge 09.07.1990, n. 185;
  • Circolare Ministeriale n. 10.245/12982(40)6 del 2 febbraio 1983;
  • Circolare Ministeriale n. 559/C. 14000-12982(40)6 del 30 agosto 1997;
  • Circolare Ministeriale n. 559/C. 21719.10179.51(30) del 16 dicembre 1998;
  • Circolare Ministeriale n. 559/C. 23205.10179.51(30) del 2 dicembre 1999;
  • Circolare Ministeriale n. 557/PAS/U/002657/10179(33) del 23 febbraio 2018
  • Decreto Legislativo n. 105 del 22 giugno 2012.


 

Ultimo aggiornamento
Martedì 24 Ottobre 2023, ore 08:49