PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
La richiesta di iscrizione nell'elenco suindicato può essere presentata solo per i sottoelencati settori di attività individuati dall'art. 1, comma 53, L. 190/2012, così come modificato dall'art. 4-bis, comma 2, legge 5 giugno 2020, n. 40 :
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering;
- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
L'indicazione delle attività di cui al comma 53 potrà essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 54, L. 190/2012.
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE
Per l'iscrizione è necessario presentare istanza alla Prefettura di Perugia utilizzando gli appositi moduli, specificando per quali attività si richiede l'iscrizione, da inoltrare alla casella P.E.C.: protocollo.prefpg@pec.interno.it
Si prega di compilare anche l'Allegato B, al fine di rendere più spedita l'attività di controllo.
La richiesta, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, deve essere presentata dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante per le imprese organizzate in forma di società, all'indirizzo di posta elettronica certificata della Prefettura della provincia in cui ha sede l'impresa richiedente (Allegato A). Nell'istanza deve essere specificato il settore o i settori di attività per i quali si richiede l'iscrizione. (art. 3 D.P.C.M. del 18.04.2013). Al riguardo, si fa presente che non è prevista la possibilità di aggiungere altre, diverse attività imprenditoriali oltre quelle indicate ed individuate dal citato art. 1, comma 53, L. 190/2012 .
Il Prefetto di Perugia, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'insussistenza di condizioni ostative di cui agli artt. 67, 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
L'iscrizione nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta (art. 2, comma 3, D.P.C.M. 18.04.2013).
Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni controindicanti, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato, previa attivazione degli istituti di partecipazione al procedimento amministrativo previsti dalla L. 241/90 e successive integrazioni.
La cancellazione dell'iscrizione è disposta, altresì, quando l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
E' fatto obbligo all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, ovvero nell'incarico di direttore tecnico (se previsto), pena la cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco.
L'iscrizione dell'impresa nell'elenco è soggetta a revisione in qualsiasi momento da parte della Prefettura in relazione alla verifica del permanere dell'insussistenza degli elementi di rischio di inquinamento mafioso.
Quando dalle verifiche svolte emergano situazioni controindicanti ai sensi degli artt. 67, 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011, il Prefetto dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione , l'impresa comunica (trasmettendo l'Allegato E) alla Prefettura competente l'interesse a permanere nell'elenco, anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali è iscritta. (art. 5, comma 3, D.P.C.M. 18.04.2013). Qualora entro tale termine l'impresa non trasmetta alla Prefettura il citato allegato E (interesse a permanere nell'elenco), si procederà alla cancellazione dell'impresa dall'elenco.
Ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 6 novembre 2012, n. 190, la documentazione antimafia (informazione e comunicazione) non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.
MODIFICA DELL'ASSETTO SOCIETARIO
L'impresa iscritta nell'elenco suindicato comunica alla prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della modifica .
La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco .
Anche le società che possiedono quote nella misura superiore al 2% di altre società di capitali quotate in mercati regolamentati devono comunicare le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Anche in tale caso la mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione .