Licenza di esportazione di esplosivi
Esplosivi di I, II, III, IV e V categoria
Licenza di esportazione di esplosivi di I, IV e V categoria (ai sensi dell'art. 93 Regio Decreto n. 635 del 06/05/1940) e di II - III categoria (ai sensi della circolare 10.245.12982(40) del 02/02/1983).
Chi può fare la richiesta
Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 52 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18/06/1931 n. 773) e deve dimostrare di essere in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 52 del T.U.L.P.S. mediante un esame da sostenere presso la Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti.
La licenza non è richiesta per i trasporti intracomunitari di esplosivi ad uso civile per i quali si applica il modello istituito con la Decisione 2004/388/CE della Commissione dell'Unione Europea del 15 aprile 2004, che per motivi di semplificazione, contiene anche la licenza di trasporto.
Per le esportazioni al di fuori dello spazio doganale comunitario (paesi terzi) di munizioni, le autorizzazioni alle esportazioni dovranno essere conformi al modulo reperibile in calce a questa pagina (Regolamento n.258 del 14 marzo 2012).
E' necessaria la doppia marca da bollo, una per l'istanza e una da apporre sul modello che verrà rilasciato.
Indirizzo P.E.C.:
protocollo.prefpg@pec.interno.it
(nell'Oggetto della P.E.C. indicare "Armi e esplosivi")