La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011):
- Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011;
- Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3- bis c.p.p.
LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA VA RICHIESTA PER OTTENERE:
- Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria;
- Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;
- Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 5.225.000,00 € (iva esclusa);
- Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 209.000,00 € (iva esclusa);
- Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):
- Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.225.000,00;
- Forniture e servizi: di importo inferiore a € 418.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).
E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.
LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA NON VA RICHIESTA NEI SEGUENTI CASI (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):
- In tutti i casi in cui deve essere richiesta l' informazione antimafia;
- In presenza delle cause ostative di cui all' art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011;
- Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
- Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del Dlgs. N. 163/2006;
- Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
- Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006.
COMPETENZA AL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 87 commi 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011).
La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.
Le comunicazioni antimafia dovranno essere acquisite dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.
La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto soltanto nei seguenti casi:
- qualora dalla consultazione della banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
- qualora la consultazione della banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito.
In tali casi, competente è il prefetto della provincia in cui hanno:
- residenza le persone fisiche;
- sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
- sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;
- sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti),nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato,
Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia (artt. 23 e 24 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193).
I soggetti aventi sede a Pisa o provincia , indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta di comunicazione antimafia indicati dall'art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.
Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.
Il rilascio della comunicazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
L'immediato rilascio della comunicazione antimafia non sarà possibile, qualora dalla consultazione della banca dati nazionale unica emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.
In tali casi, il Prefetto effettuerà le opportune verifiche.
Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il Prefetto rilascerà la comunicazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale.
Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il Prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D. Lgs. 06/09/2011, n. 159
- D. Lgs. 15/11/2012, n. 218
ALLEGATI