Dirigente: Viceprefetto Aggiunto Dott. Pierluca CASTELLI
E-mailpierluca.castelli@interno.it 

Responsabile del procedimento: Dott. Pierluca CASTELLI
Addetta: Sig.ra Sabrina Casadei

E-mailsabrina.casadei@interno.it 

Telefono: 0544/294308 (martedì e giovedì dalle 11.00 alle 13.00)

E-mail dell’ufficioprotocollo.prefra@pec.interno.it

Ricevimento: solo su appuntamento 


Eventuali problemi o disguidi legati alla revoca CAI partita su iniziativa delle banche prima dell’emissione da parte della Prefettura del verbale di contestazione e dell’ordinanza-ingiunzione non possono essere risolti dagli uffici della Prefettura pertanto, si invita a rivolgersi alle sedi competenti per non congestionare inutilmente gli uffici.

 

L'emissione di assegni senza autorizzazione (art. 1 L. 386/90) e senza provvista (a vuoto) (art. 2 L. 386/90) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa  da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno (entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto informativo) e all’eventuale persona fisica e/o giuridica responsabile in solido, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione. (vedi il modello “scritto difensivo per violazione articolo 2”).

Non è ammessa audizione personale.

Per i soli assegni senza provvista (art. 2 L. 386/90), la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni.

La prova dell'avvenuto pagamento (art. 2 L. 386/90) deve essere fornita dal traente mediante quietanza del portatore con firma autenticata da pubblico 

 

ufficiale ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto compresi interessi e/o oneri accessori. (vedi il modello “attestazione di avvenuto pagamento tardivo”). 

La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una  sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento.

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito. Nei casi previsti dalla normativa viene irrogata anche la sanzione accessoria del divieto di emissione di assegni bancari e/o postali, con relativa iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria, che non può avere una durata inferiore ai 2 anni, né superiore ai 5 anni. 

Non è ammessa la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria.

L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate , può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta  rate per un importo minimo di euro 50,00) della sanzione pecuniaria  (vedi il modello “richiesta di pagamento rateale”). La richiesta di rateizzazione può essere presentata non solo successivamente all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione ma anche al momento della presentazione degli scritti difensivi. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento può fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica, al   Giudice di Pace competente per territorio  (vedi il modello “fac-simile ricorso da presentare al Giudice di Pace”).

Riscossione coattiva dell'Amministrazione competente in caso di mancato o errato pagamento di sanzione pecuniaria per infrazione amm.va. 

Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato, errato pagamento o ritardato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa. Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore-trasgressore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

In alcuni casi (indicati nel modello di richiesta) è possibile presentare un’istanza alla Prefettura per l’annullamento della cartella esattoriale (vedi il modello “richiesta annullamento cartella esattoriale”).

Il ricorso avverso la cartella esattoriale deve essere presentato innanzi all'Autorità Giudiziaria competente territorialmente, cioè del luogo dove è avvenuta l'infrazione, entro 30 (trenta ) giorni dal ricevimento della stessa.

Richiesta di pagamento rateale della cartella esattoriale : la domanda deve essere inoltrata all'agente di riscossione dei tributi

                                       

Modulistica: 

Ricorso e documenti sono presentati in carta semplice                                                                     

 

Riferimenti normativi: 

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • Legge 15 dicembre 1990, n. 386;
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (artt. 28-37;
  • Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (artt. 203-206);
  • Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (artt. 388- 390). 

 

 

Allegati
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Elenco causali rifiuto pagamento 147.78 KB
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FAQ risposte a domande frequenti 21.39 KB
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scritto difensivo violazione articolo 2 15.7 KB
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modulo per richiedere pagamento rateale 28 KB
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modulo per chiedere annullamento cartella 15.94 KB
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modulo per fare ricorso 13.32 KB
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attestazione pagamento tardivo 16.16 KB
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Legge 15/12/90 n. 386 77.47 KB
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Legge 24/11/81 n. 689 1.72 MB
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Decreto Presidente Repubblica 16/12/92 n. 495 877.96 KB
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Decreto Legislativo 30/12/99 n. 507 289.69 KB
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Decreto Legislativo 30/4/92 n. 285 2.14 MB
Ultimo aggiornamento
Martedì 2 Luglio 2024, ore 09:31