CITTADINANZA ITALIANA

 

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia tuttavia, in base al principio dello "ius soli" possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti. 

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

  • CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
  • CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

 

Concessione della cittadinanza per MATRIMONIO o UNIONE CIVILE (art. 5 L 91/92)

 

Il riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio è previsto all’articolo 5 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992. 

Possono presentare domanda di cittadinanza: 

  • i coniugi di cittadini italiani, 
  • gli stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadini italiani trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune Italiano (decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, adottati ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76).

Per presentare la domanda sono necessari i seguenti requisiti, i quali devono permanere fino al giuramento:

 

1) Residenza legale, continuativa e ininterrotta

  • 2 anni di residenza dalla data del matrimonio;
  • 3 anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero;
  • 2 anni dalla data del matrimonio o del giuramento se posteriore, in caso di coniuge naturalizzato italiano.

    I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

    La domanda di cittadinanza per matrimonio resta valida anche se il richiedente si trasferisce o risiede all’estero.

    In questo caso è necessario:

  • chiedere al Comune italiano di residenza la cancellazione per 

    emigrazione all’estero;

  • inviare una comunicazione all’Ufficio Cittadinanza della Prefettura con la quale si comunica di avere già richiesto la cancellazione anagrafica per trasferimento all’estero e chiedendo il trasferimento dell’istanza presso la rappresentanza diplomatico/consolare italiana competente territorialmente;
  • produrre certificato di iscrizione A.I.R.E. del coniuge cittadino italiano residente all’estero.

Per i residenti all’estero la domanda di cittadinanza va presentata al Consolato o Ambasciata di Italia del paese estero in cui si vive. 

 

2) Conoscenza della lingua italiana 

Per poter richiedere la cittadinanza italiana è necessario essere in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana ed è richiesto il livello minimo L2/B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER).

Tale requisito può essere dimostrato mediante:

  • titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero riconosciuto dal MIM, MUR o dal MAECI, a partire dalla scuola secondaria di primo grado;
  • certificazione linguistica del livello L2/B1 del QCER rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri: 

    • Università degli studi di Roma Tre- CERT.IT;

    • Università per stranieri di Perugia – CELI; 

    • Università per stranieri di Siena – CILS; 

    • Società Dante Alighieri – PLIDA;

    • Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

Chi desidera ottenere una certificazione linguistica può anche chiedere informazioni ad un C.P.I.A. (Centri Provinciali Istruzione Adulti).

Non sono considerati validi i certificati di corsi di qualificazione professionale rilasciati a livello regionale. 

 

Sono esentati dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana:

  • chi è in possesso di un titolo di soggiorno di lungo periodo UE o CE di cui all'art. 9 del suddetto T.U. in corso di validità;
  • chi ha sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98-Testo Unico dell’immigrazione, previa indicazione da parte del richiedente degli estremi della sottoscrizione dell’accordo.

 

Resta l’obbligo di effettuare l’esame B1 per i cittadini dell’Unione Europea e per coloro che sono in possesso di un titolo di soggiorno per motivi familiari (Carta di soggiorno per familiare o coniuge di cittadino italiano o UE).

È VALIDO NON È VALIDO                     
Diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado Certificato di qualifica o formazione professionale
Diploma di Laurea Universitaria La sola iscrizione ad un corso di studi universitari o esami universitari in lingua italiana 
Permesso di soggiorno di lungo periodo UE o CE in corso di validità Attestato di soggiorno permanente
Certificazione Linguistica L2/B1 del QCER Titoli rilasciati da istituti esteri non riconosciuti dal MIUR
Accordo di Integrazione  

 

3) Matrimonio o unione civile

  • se è stato celebrato all'estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.
  • Al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile deve persistere quindi non deve essere intercorso scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale.

 

4) Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale

Può essere rigettata la domanda della cittadinanza al richiedente che abbia precedenti penali e/o sia stato condannato, con sentenza definitiva per alcune tipologie (reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992). La Prefettura dovrà valutare caso per caso, la gravità dell’illecito commesso e la pericolosità sociale del richiedente e dei familiari conviventi.

 

Riferimenti normativi:

 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 17 Marzo 2025, ore 11:38