CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia tuttavia, in base al principio dello "ius soli" possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)
Concessione della cittadinanza per MATRIMONIO o UNIONE CIVILE (art. 5 L 91/92)
Il riconoscimento della cittadinanza italiana per matrimonio è previsto all’articolo 5 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992.
Possono presentare domanda di cittadinanza:
- i coniugi di cittadini italiani,
- gli stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadini italiani trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune Italiano (decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, adottati ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76).
Per presentare la domanda sono necessari i seguenti requisiti, i quali devono permanere fino al giuramento:
1) Residenza legale, continuativa e ininterrotta
- 2 anni di residenza dalla data del matrimonio;
- 3 anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero;
-
2 anni dalla data del matrimonio o del giuramento se posteriore, in caso di coniuge naturalizzato italiano.
I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
La domanda di cittadinanza per matrimonio resta valida anche se il richiedente si trasferisce o risiede all’estero.
In questo caso è necessario:
-
chiedere al Comune italiano di residenza la cancellazione per
emigrazione all’estero;
- inviare una comunicazione all’Ufficio Cittadinanza della Prefettura con la quale si comunica di avere già richiesto la cancellazione anagrafica per trasferimento all’estero e chiedendo il trasferimento dell’istanza presso la rappresentanza diplomatico/consolare italiana competente territorialmente;
- produrre certificato di iscrizione A.I.R.E. del coniuge cittadino italiano residente all’estero.
Per i residenti all’estero la domanda di cittadinanza va presentata al Consolato o Ambasciata di Italia del paese estero in cui si vive.
2) Conoscenza della lingua italiana
Per poter richiedere la cittadinanza italiana è necessario essere in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana ed è richiesto il livello minimo L2/B1 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER).
Tale requisito può essere dimostrato mediante:
- titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all’estero riconosciuto dal MIM, MUR o dal MAECI, a partire dalla scuola secondaria di primo grado;
-
certificazione linguistica del livello L2/B1 del QCER rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri:
• Università degli studi di Roma Tre- CERT.IT;
• Università per stranieri di Perugia – CELI;
• Università per stranieri di Siena – CILS;
• Società Dante Alighieri – PLIDA;
• Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
Chi desidera ottenere una certificazione linguistica può anche chiedere informazioni ad un C.P.I.A. (Centri Provinciali Istruzione Adulti).
Non sono considerati validi i certificati di corsi di qualificazione professionale rilasciati a livello regionale.
Sono esentati dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana:
- chi è in possesso di un titolo di soggiorno di lungo periodo UE o CE di cui all'art. 9 del suddetto T.U. in corso di validità;
- chi ha sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98-Testo Unico dell’immigrazione, previa indicazione da parte del richiedente degli estremi della sottoscrizione dell’accordo.
Resta l’obbligo di effettuare l’esame B1 per i cittadini dell’Unione Europea e per coloro che sono in possesso di un titolo di soggiorno per motivi familiari (Carta di soggiorno per familiare o coniuge di cittadino italiano o UE).
È VALIDO | NON È VALIDO |
Diploma di scuola secondaria di primo e secondo grado | Certificato di qualifica o formazione professionale |
Diploma di Laurea Universitaria | La sola iscrizione ad un corso di studi universitari o esami universitari in lingua italiana |
Permesso di soggiorno di lungo periodo UE o CE in corso di validità | Attestato di soggiorno permanente |
Certificazione Linguistica L2/B1 del QCER | Titoli rilasciati da istituti esteri non riconosciuti dal MIUR |
Accordo di Integrazione |
3) Matrimonio o unione civile
- se è stato celebrato all'estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.
- Al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile deve persistere quindi non deve essere intercorso scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale.
4) Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale
Può essere rigettata la domanda della cittadinanza al richiedente che abbia precedenti penali e/o sia stato condannato, con sentenza definitiva per alcune tipologie (reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992). La Prefettura dovrà valutare caso per caso, la gravità dell’illecito commesso e la pericolosità sociale del richiedente e dei familiari conviventi.
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- D.L. 4 ottobre 2018, n.113 convertito in Legge n. 132/2018
- D.L. 21 ottobre 2020, n.130 convertito in Legge n. 173/2020