La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia tuttavia, in base al principio dello "ius soli" possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti. In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)
In seguito all'entrata in vigore della Legge n. 132/2018 (pubblicata sulla G.U. - serie generale - n. 281 del 03 dicembre 2018), di conversione del D.L. n. 113/2018, sono state introdotte le seguenti disposizioni:
- il versamento del contributo è stato rideterminato in euro 250,00;
- il termine per la definizione delle domande è di quarantotto mesi (L'art. 4, comma 6, del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto che : "il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda"). La presente disposizione trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- è necessario dimostrare, all'atto della presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della L. 91/1992, il possesso di un' adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento. Tale requisito può essere attestato mediante certificazione rilasciata da un ente certificatore autorizzato (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università di Roma Tre, Società Dante Alighieri e Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria), che attesti la conoscenza della lingua italiana almeno pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento; oppure titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, in Italia o all'estero, riconosciuto dal MIUR e dal MAECI;
Concessione della cittadinanza per MATRIMONIO o UNIONE CIVILE (art. 5 L 91/92) Possono presentare domanda di cittadinanza:
• i coniugi di cittadini italiani
• gli stranieri che hanno costituito un'unione civile con cittadini italiani trascritta nei registri dello Stato Civile del Comune Italiano (decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017, adottati ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76).
Per presentare la domanda sono necessari i seguenti requisiti:
1) Residenza legale, continuativa e ininterrotta
- 2 anni di residenza dalla data del matrimonio;
- 3 anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero;
- 2 anni dalla data del giuramento e dalla data del matrimonio, in caso di coniuge naturalizzato italiano. 2) Conoscenza della lingua italiana provata da uno dei seguenti titoli
- I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
- un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come
- il Diploma di Scuola Secondaria di primo e secondo grado, Diploma di Laurea;
- oppure una certificazione del livello linguistico L2/B1 del QCER rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Gli Enti certificatori sono: Università per Stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena; Università di Roma Tre; Società Dante Alighieri;
- oppure l' accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98 (di cui bisogna indicarne gli estremi);
- oppure il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - UE o CE , di cui all'art. 9 del suddetto T.U. in corso di validità.
3 ) Matrimonio o unione civile:
- se è stato celebrato all'estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.
- Al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile deve persistere quindi non deve essere intercorso scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale. 4) Assenza di condanne penali e di pericolosità sociale Quali documenti sono necessari per compilare la domanda di cittadinanza online?
- Lo straniero che risiede all'estero presenta domanda alla competente Autorità Consolare italiana, attraverso il portale del Ministero dell'Interno.
- Può essere rigettata la domanda della cittadinanza al richiedente che abbia precedenti penali e/o sia stato condannato, con sentenza definitiva per alcune tipologie (reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992). La Prefettura dovrà valutare caso per caso, la gravità dell'illecito commesso e la pericolosità sociale del richiedente e dei familiari conviventi.
- Certificato di nascita legalizzato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia). Il certificato non ha scadenza
- Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata. Il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio
- Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94";
- Una marca da bollo da € 16,00
- Documento di riconoscimento: carta d'identità e passaporto
- Permesso di soggiorno: carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestazione di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea
- Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana
- Certificato di matrimonio o unione civile del paese estero in cui è stato celebrato, munito di traduzione e legalizzazione o dichiarazione consolare qualora il cognome sia cambiato a seguito del matrimonio
L'interessato deve verificare che le generalità e i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) presenti sui certificati esteri siano uguali tra loro e coincidano perfettamente con quelli risultanti sul passaporto e sui documenti italiani (carta identità, titolo al soggiorno/attestazione di
soggiorno) (cfr. Circolare Ministero dell'Interno n.462 del 18 gennaio 2019). In caso di discordanze documentali sul nome e/o cognome è necessario produrre un'attestazione di esatte generalità.
Le donne straniere che desiderano mantenere il cognome del coniuge, devono allegare alla propria domanda il certificato del matrimonio contratto all'estero da cui risulti l'acquisto del cognome in questione. In caso contrario, il cognome attributo sarà quello risultante dal certificato di nascita.
Eventuali cambi di residenza in corso di procedimento devono essere tempestivamente comunicati a questa Prefettura.
In caso di rifiuto per incompletezza o irregolarità della domanda, è possibile presentare una nuova domanda, riutilizzando la ricevuta del pagamento del contributo già versato e la stessa marca da bollo. Si specifica che il certificato penale del Paese di origine, trascorsi sei mesi dalla data di rilascio, è da considerarsi scaduto ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 445/2000 e non può essere riutilizzato.