L'Ufficio riceve esclusivamente su appuntamento. Per le convocazioni, gli interessati saranno contattati dall'Ufficio.
Per informazioni o richiedere un appuntamento, è possibile scrivere a:
E - mail : immigrazione.pref_reggioemilia@interno.it
P.E.C.: immigrazione.prefre@pec.interno.it
Si invitano gli interessati a monitorare il Portale Ali al seguente link https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm e la casella di posta elettronica (e-mail) inserita nella domanda.
SPORTELLO TELEFONICO:
0522 458712 - TUTTI I LUNEDI' DALLE ORE 12.00 ALLE 13.30 E MERCOLEDI' DALLE 12:00 ALLE 13:30
Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare da parte di cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto dagli artt. 28, 29 e 29 bis del D. Lgs.vo 286/98 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi sull'Immigrazione).
Il ricongiungimento è consentito ai familiari stranieri in possesso di apposito visto di ingresso rilasciato dall'Ambasciata italiana del paese di origine.
Per ottenere il visto, il cittadino straniero residente in Italia presenta - allo Sportello Unico per l'Immigrazione del luogo di dimora - richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, dietro presentazione del quale l'Ambasciata concede al cittadino straniero il visto d'ingresso per motivi di famiglia.
La procedura di ricongiungimento familiare si articola, dunque, in due fasi.
La prima fase, in capo allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, prevede la verifica dei requisiti oggettivi e dell'assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento.
La seconda fase, in capo alla Rappresentanza Consolare e strettamente connessa alla prima, prevede la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d'ingresso.
Chi può richiedere il ricongiungimento familiare
Possono richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri residenti in Italia, titolari di Carta di Soggiorno UE (D. Lgs. 30/2007), Carta Blu Ue, Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo , oppure Permesso di Soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per:
- asilo
- protezione sussidiaria
- lavoro subordinato
- lavoro autonomo
- motivi familiari
- motivi religiosi
- permesso di Soggiorno ICT (indipendentemente dalla durata)
- ricerca scientifica (indipendentemente dalla durata)
- studio Familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento
- Il ricongiungimento familiare può essere richiesto per i seguenti familiari:
- coniuge , oppure partner a cui si risulti legati da Unione Civile, non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni
- figli minori , anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso.
- minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli
- figli maggiorenni a carico , qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%)
- genitori a carico , qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, o genitori ultra-sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati problemi di salute.L'ingresso per ricongiungimento con il figlio minore regolarmente soggiornante in Italia è consentito, inoltre, al genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di alloggio e reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento.Il cittadino straniero interessato a richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
Requisiti per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare
- Non è consentito il ricongiungimento del coniuge e del genitore se questi è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.
- Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte del genitore già presente sul territorio nazionale.
- di un alloggio idoneo e conforme ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente
- di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. (vedi tabella) Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, che deve essere opportunamente documentato.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER L'ANNO 2024
RICONGIUNGIMENTO | Reddito Annuo |
1 familiare | 10.420,99 |
2 familiari | 13.894,64 |
3 familiari | 17.368,29 |
4 familiari | 20.841,96 |
5 familiari | 24.315,62 |
RICONGIUNGIMENTO CON FIGLI MINORI DI 14 ANNI | Reddito Annuo |
Richiesta di 2/3/4/5... minori 14 anni | 13.894,64 |
Richiesta di 1 minore 14 anni + 1 adulto | 13.894,64 |
Richiesta di 1 minore 14 anni + 2 adulti | 17.368,29 |
Richiesta di 1 minore 14 anni + 3 adulti | 20.841,96 |
Richiesta di 1 minore 14 anni + 4 adulti | 24.315,62 |
Richiesta di 2/3/4/5 minori di 14 anni + 1 adulto | 17.368,29 |
Richiesta di 2 o più minori di 14 anni + 2 adulti | 20.841,96 |
Richiesta di 2 o più minori di 14 anni + 3 adulti | 24.315,62 |
Richiesta di 2 o più minori di 14 anni + 4 adulti | 27.789,29 |
- di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, nel caso di ricongiungimento con genitore ultra-sessantacinquenne.
Ai titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non è richiesta la dimostrazione dei sopracitati requisiti di alloggio e reddito.
Modalità di inoltro delle domande
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata di tutta la documentazione richiesta, può essere inoltrata esclusivamente mediante procedura informatizzata, attraverso il portale dedicato del Ministero dell'Interno
https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm
Fase istruttoria e conclusione del procedimento
Lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) presso la Prefettura, scaricata l'istanza e la documentazione trasmessa telematicamente, procede alla verifica, per il tramite della Questura, dell'assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, che comporterebbero il rigetto dell'istanza presentata.
Ottenuto il parere positivo da parte della Questura, le domande di ricongiungimento familiare vengono esaminate, in ordine cronologico di arrivo.
Si avvisa che tutte le comunicazioni saranno visibili e consultabili esclusivamente sulla propria area riservata del portale servizi del Ministero dell'Interno, sezione comunicazioni. Sarà possibile prenderne visione, assieme a tutte le altre informazioni relative alla domanda di ricongiungimento familiare, accedendo, tramite credenziali SPID utilizzate al momento della domanda, all'area riservata del portale ALI https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm .
L'interessato dovrà produrre documentazione sufficiente a valutare la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'Art. 29 Comma 3 lettera a) e b) del D. Lg. 286/98, di alloggio e reddito.
In caso di documentazione incompleta e/o non conforme
Nell'ipotesi in cui la documentazione allegata alla domanda di ricongiungimento risulti carente o non siano pienamente soddisfatti tutti i requisiti richiesti, all'interessato viene notificato, sul portale ALI, un preavviso di rigetto dell'istanza, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i.
Nel preavviso di rigetto verrà indicata la data di convocazione allo Sportello: in quella occasione, occorrerà presentare sia la documentazione volta ad integrare e a superare i motivi ostativi comunicati nel preavviso, sia la documentazione, in originale, prodotta in sede di presentazione dell'istanza e necessaria al rilascio del nulla osta.
Si sottolinea che documentazione richiesta dovrà essere esclusivamente consegnata in cartaceo allo Sportello, e che - salvo apposite richieste formulate da questo Ufficio - non verrà presa in considerazione quella inviata per posta elettronica.
Si evidenzia altresì che, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui nel giorno e all'orario indicato nella comunicazione non dovessero essere presentati tutti i documenti richiesti, si procederà al rigetto dell'istanza.
In caso di documentazione integrativa completa e conforme
In caso di documentazione completa e conforme, il nulla osta da parte dello S.U.I. sarà inviato telematicamente all'Ambasciata competente e contestualmente visibile sul Portale Ali, sezione comunicazioni.
Adempimenti successivi al rilascio del nulla osta
Si avvisa che la comunicazione del rilascio del Nulla Osta avverrà esclusivamente sul Portale ALI.
Il nulla osta ha validità 6 mesi dalla data di invio telematico. Tale termine non potrà essere prorogato e allo scadere dello stesso non verrà rinnovato.
Entro 6 mesi dalla data del rilascio del nulla osta si dovrà prenotare un appuntamento presso l'ambasciata (o il consolato) competente, per ri chiedere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare. Sarà necessario, in tale sede, fornire i documenti a dimostrazione del legame di parentela. Dopo le opportune valutazioni, l'Autorità competente rilascerà un visto con validità di 12mesi . I familiari da ricongiungere avranno quindi 12 mesi di tempo per l'ingresso in Italia.
Entro 48 ore dall'ingresso in Italia dei familiari ricongiunti , il richiedente , o colui che ospita, dovrà presentare la dichiarazione di ospitalità all'autorità di Pubblica Sicurezza competente (Questura, Commissariato o Comune).
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia dei familiari ricongiunti, (fa fede il timbro sul passaporto) il richiedente dovrà prenotare un appuntamento sul portale ALI, sez. Prendere appuntamento", accedendo con le credenziali SPID utilizzate al momento della presentazione dell'istanza.