Sistema sanzionatorio amministrativo in materia di assegni

Dirigente Reggente: Dr.ssa Marianna CENTOFANTI

Personale addetto :Sig.ra Enrica DIONISI 

Orario di apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00                                                  

Telefono: 0746/2991 -0746/299425

Indirizzo di posta elettronica: depenalizzazione.pref_rieti@interno.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefri@pec.interno.it   

L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) costituisce illecito amministrativo dal cui accertamento consegue l'irrogazione di sanzioni pecuniarie ed, eventualmente, di   sanzioni accessorie .

Il Prefetto  competente in ragione del luogo di pagamento dell'assegno, ricevuto  il rapporto di accertamento della violazione da parte dell'ufficiale giudiziario, del notaio o del segretario comunale ovvero l'informativa  da parte della banca  trattaria, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione. (scarica il modello Richiesta archiviazione)

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni.

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente  mediante quietanza del portatore con firma autenticata, ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

Il Prefetto, esaminati gli eventuali scritti difensivi, emette l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria disponendo, ove previsto, l'applicazione delle sanzioni accessorie, ovvero emette il provvedimento di archiviazione.
La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito.

RICORSO
Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, può proporre ricorso al  Giudice di Pace competente per territorio.


RATEIZZAZIONE
Il soggetto che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria  (scarica il modello richiesta pagamento rateale della sanzione).

SANZIONI ACCESSORIE
La violazione dell'art. 1 della legge 386/90 comporta il divieto di emettere assegni. La durata del divieto varia da due a cinque anni.
La stessa sanzione si applica per le violazioni dell'art. 2 nel caso in cui l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati è superiore ad € 2582,28.
Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati è superiore ad € 51645,69, ovvero in caso di reiterazione, l'emissione di un assegno senza provvista o senza autorizzazione comporta anche l'applicazione di una delle ulteriori sanzioni accessorie per una durata da due mesi a due anni:

  • interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale,
  • interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese,
  • incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

    E' IMPORTANTE SAPERE CHE:

    Il Prefetto trasmette, in via telematica, alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) i dati concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie comminate.
    Tramite l'archivio informatico, gli istituti bancari, gli uffici postali e gli intermediari finanziari possono, in ogni fase del rapporto con il titolare di un conto corrente, rendersi immediatamente conto dell'affidabilità o meno del soggetto, intervenendo, laddove previsto, con il blocco, per il periodo stabilito dalla legge, di ogni rapporto e attività nei confronti di chi non ha rispettato le regole.




 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 3 Ottobre 2024, ore 12:13
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