COMUNICAZIONE CITTADINANZA
OGGETTO : Pagamento digitale contributo di 250 e marca da bollo 16,00 piattaforma pagoPA
Si rappresenta che dal giorno 25 maggio p.v., sarà possibile, per i richiedenti la cittadinanza, effettuare il pagamento digitale del contributo e della marca da bollo, indicati in oggetto, direttamente nel sistema CIVES, con apposita funzionalità presente di pagoPA.
E' prevista sino all'8 luglio 2022 una fase transitoria, durante la quale sarà possibile scegliere la modalità utilizzabile:
- Sistema pagoPA;
- Tradizionale modalità di scansione e invio, nel modulo telematico di domanda, della ricevuta del pagamento del contributo nonché degli estremi della marca da bollo telematica.
Dalla data dell'8 luglio 2022, dovrà essere utilizzata ESCLUSIVAMENTE la piattaforma pagoPA, con tutti i canali e le opzioni di pagamento da essa gestivi e l'automatica recuperabilità del pagamento già effettuato al richiedente, che voglia presentare la domanda dopo il rifiuto online dell'istanza.
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AVVISO IMPORTANTE
Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata.
I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10.00 alle ore 12.00:
3346909996 lunedì
06/46539955 mercoledì
3316536673 venerdì
Con la messa in esercizio del nuovo portale per le richieste di cittadinanza, denominato CIVES e operativo dal 18 gennaio 2021, gli stranieri interessati possono presentare istanza di cittadinanza esclusivamente online sul portale https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm , accedendo tramite il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID).
Qualora non si fosse ancora in possesso di un'identità SPID , selezionando il pulsante "Non hai SPID?", si verrà reindirizzati al portale https://www.spid.gov.it/richiedi-spid , dove sarà possibile scegliere l'Identity Provider. Per maggiori dettagli collegarsi a https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Tutti coloro che hanno presentato istanza antecedentemente all'entrata in esercizio di CIVES, e quindi con il precedente portale, sono tenuti , entro il 30 settembre 2021 , ad associare la pratica pendente allo SPID, acquisendo così le nuove credenziali che consentiranno di accedere al nuovo Portale dei servizi di cittadinanza. Diversamente non potranno verificare l'iter della propria istanza e conoscere gli avvisi importanti che lo riguardano.
Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce "S crivi Help Desk " alla pagina http://selfhdext.dlci.interno.it/shd/?referer=ALI
Ove vi siano discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata, l'utente riceverà in risposta un messaggio che lo inviterà a produrre un'autodichiarazione attestante le sue esatte generalità alla Prefettura competente, la quale, effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema.
Di seguito le altre più importanti semplificazioni:
- riduzione del termine massimo per la conclusione dei procedimenti, che - per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 - è stato portato a ventiquattro mesi prorogabili fino ad un massimo di 36, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020;
- sulla base dell'identità digitale certificata da SPID, per la Prefettura non è più necessario convocare l'istante per l'identificazione e per i controlli della documentazione a corredo della domanda inviata online. Il richiedente deve comunque conservare la documentazione fino al termine del procedimento e mostrarla, se richiesto, in qualsiasi momento si rendesse necessario;
- nel compilare la domanda, il richiedente deve riportare le generalità indicate in atti e documenti formati all'estero dalle competenti Autorità straniere (atto di nascita, certificato penale, passaporto) e in atti rilasciati dallo Stato italiano (permesso di soggiorno, carta di identità), provvedendo ad allegare idonea documentazione che giustifichi ogni eventuale differenza tra i vari documenti a corredo dell'istanza;
- al momento della compilazione della domanda, il richiedente deve riempire il foglio notizie, con il quale vengono richieste informazioni sul suo conto e sul suo nucleo familiare, sull'attività lavorativa e sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla collettività nazionale;
tutte le comunicazioni con l'interessato devono avvenire tramite CIVES attraverso la sezione "Comunicazioni": mediante l'esclusivo canale informatico vengono trasmessi i preavvisi di inammissibilità o di diniego dell'istanza di cittadinanza, le risposte alle richieste di accesso agli atti del procedimento, le notifiche dei provvedimenti conclusivi di concessione.
E' stato inoltre attivato il collegamento con "IO APP", applicazione scaricabile su smartphone , principale punto di contatto digitale con la P.A., destinato a garantire trasparenza e informazione ai richiedenti sull'andamento della pratica e a consentire una più rapida interazione con gli Uffici nella definizione del procedimento.
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Richiesta di cittadinanza italiana, dal 18 maggio 2015 con un click
E' partito dal 18 maggio 2015 il nuovo servizio - messo a punto dal dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze - per l'invio telematico della domanda di conferimento della cittadinanza italiana.
Cosa deve fare il cittadino
Il richiedente compila la domanda, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato, e le trasmette in formato elettronico, unitamente ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009, come modificato dal D.L. 4.10.2018 n. 113.
Dal 18 giugno 2015 le domande vengono acquisite esclusivamente con modalità informatica.
REQUISITI RICHIESTI PER CONOSCENZA LINGUA ITALIANA ( livello B1 )
per le domande presentate (ai sensi artt. 5 e 9) a decorrere dal 4 dicembre 2018
All'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti:
- ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale |
o in alternativa |
- a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ovvero: 1) Università per stranieri di Perugia; 2) Università per stranieri di Siena; 3) Università di Roma Tre: 4) Società Dante Alighieri. e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori. |
Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto parietario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata. |
SONO ESCLUSI DALL'ONERE DI ATTESTAZIONE In quanto la legge già presuppone una valutazione della conoscenza della lingua italiana - Coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione (di cui all'art. 4-bis del d. lgs. N. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011) che dovranno fornire gli estremi della sottoscrizione dell'accordo; - I titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'art. 9 del d. lgs. N. 286/1998) che dovranno fornire il titolo di soggiorno in corso di validità. |
Conferimento della cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
VISUALIZZA ON-LINE LO STATO DELLA TUA PRATICA
Dirigente dell'Area : dott.ssa Katya GABUCCI - Viceprefetto Aggiunto
Email Dirigente dell'Area: katya.gabucci@interno.it
Cittadinanza
Addetti al servizio: Sig.ra Nadia Petrucci: tel. 0746 299426
Orari di ricevimento: martedì dalle ore 12.00 alle ore 13.0 0
SU APPUNTAMENTO TELEFONICO /EMAIL immigrazione.pref_rieti@interno.it
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza C. Battisti, 10
1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5)
Chi può fare la richiesta :
Lo straniero coniugato con cittadino/a italiano/a con almeno due anni di residenza legale (intesa dalla decorrenza di iscrizione anagrafica in un Comune italiano) dopo la celebrazione del matrimonio, termine ridotto a un anno se dai coniugi sono nati o sono stati adottati figli (oppure con almeno tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero), qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Documentazione richiesta:
Alla domanda devono essere allegati i documenti elencati nel modello A.
NOTA BENE
- I rifugiati politici , in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre Atto notorio nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati, relativi alla persona che presenta l'istanza:
- nome, cognome, luogo e data di nascita;
- nome e cognome del padre;
- nome e cognome da nubile della madre;
e nel quale, inoltre, l'interessato dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso nel Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del del Prefetto (o del Ministro dell'Interno o Sottosegretario delegato in casi particolari), viene notificato dalla Prefettura all'interessato, il quale, entro 6 mesi dalla notifica , deve prestare giuramento presso il Comune di residenza e acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
Per approfondimenti LINK alla pagina cittadinanza del sito M.I.
2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9)
Chi può fare la richiesta :
- Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- Il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
- Figlio maggiorenne (nato all'estero) di straniero naturalizzato se risiede legalmente da 5 anni successivamente alla data di naturalizzazione del genitore.
Documentazione richiesta:
Alla domanda devono essere allegati i documenti elencati nel modello B.
NOTA BENE
- I rifugiati politici , in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, potranno produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati, relativi alla persona che presenta l'istanza:
- nome, cognome, luogo e data di nascita;
- nome e cognome del padre;
- nome e cognome da nubile della madre
e nel quale, inoltre, l'interessato dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso nel Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza, nonché copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Presidente della Repubblica, viene notificato dalla Prefettura all'interessato, il quale, entro 6 mesi dalla notifica , deve prestare giuramento presso il Comune di residenza e acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento
Modelli scaricabili
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza)
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 ( regolamento di esecuzione della legge)
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1, commi 11 e 12), che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo di 250 euro per le domande di cittadinanza)
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15), che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza)
- Direttiva del ministro dell'interno 7 marzo 2012, che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio
- D.L. 4.10.2018 n. 113 (art. 14)
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 250 EURO
La legge 15 luglio 2009, n. 94, come modificata dal D.L. 4.10.2018 n. 113, ha introdotto un contributo di 250 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza.
Per il pagamento di questo contributo, è stato creato un apposito modello di bollettino di conto corrente postale, pagabile presso tutti gli uffici postali.
Per la compilazione, si dovrà utilizzare il normale modello ch 8 ter (a tre sezioni), indicando i dati del modello linkato di seguito (oltre a quelli dell'interessato al procedimento di cittadinanza).
Si faccia attenzione a indicare nei campi ESEGUITO DA e RESIDENTE IN i dati dell'interessato al procedimento di cittadinanza, indipendentemente da chi esegue materialmente il pagamento del bollettino.
L'interessato dovrà poi consegnare, all'atto della richiesta concernente la cittadinanza, la prima sezione (Attestazione di Versamento) e trattenere la seconda (Ricevuta di Versamento).