Informazioni , contatti e orario

Ufficio :  Area IV - Nucleo Operativo Tossicodipendenze                                 

Responsabile:  

Per informazioni e colloqui :

Assistente Sociale Coordinatore XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel. 0746 299455 e-mail xxxxxxxxx@interno.it 

Indirizzo:   Piazza Cesare Battisti, 10 - 02100 Rieti                                

Telefono:    0746-2991 (Centralino)  

MAIL prefettura.rieti@interno.it                                

P.E.C. protocollo.prefri@pec.interno.it

                             

Orario di ricevimento:  Informazioni/consulenza

SU APPUNTAMENTO TELEFONICO

 

IL NUCLEO OPERATIVO TOSSICODIPENDENZE (NOT)

Il N.O.T. svolge le attività previste dall'art.75 del D.P.R.309/90, così come modificato dalla L. 49/2006, che comporta l'attivazione di un procedimento amministrativo, nei casi di detenzione, per uso personale, di sostanze stupefacenti.

Gli elementi necessari ed indispensabili per l'attivazione del procedimento sono:

  • Il verbale di contestazione dell'illecito amministrativo redatto a carico della persona segnalata da parte degli organi di polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili Urbani); 
  • L'esito delle analisi effettuate sulle sostanze stupefacenti sequestrate.

L'interessato, qualora sia residente nella Provincia di Rieti, viene invitato nella sede della Prefettura in piazza Cesare Battisti, a Rieti, per sostenere un colloquio con un'assistente sociale.

In caso di particolare tenuità della violazione, se ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commettere nuove infrazioni, e limitatamente alla prima volta, è possibile chiudere il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti (la cosiddetta ammonizione).

Negli altri casi, la persona segnalata viene convocata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata, nonché, se ritenuto opportuno, per formularle l'invito a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo predisposto dal Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze (Ser.T.) competente o da una struttura privata autorizzata.

 La sanzione amministrativa comporta la sospensione della patente di guida e/o del porto d'armi e/o del passaporto e/o del permesso di soggiorno per motivi di turismo se cittadino extracomunitario, ovvero il divieto a conseguire tali documenti, per un periodo che può variare da un minimo di un mese a un massimo di un anno. Copia del decreto di sanzione è inviata al Questore per l'applicazione dei provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica previsti dall'art. 75 bis. La sanzione amministrativa viene inflitta anche nel caso di mancata presentazione al colloquio senza valida e documentata motivazione.

L'interessato può opporsi sia all'ordinanza di convocazione che al decreto di sanzione presentando ricorso al Giudice di Pace, entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza o del decreto.

Se risulta che l'interessato abbia concluso, con esito positivo, il programma terapeutico presso il Ser.T., o presso una struttura privata autorizzato, il Prefetto revoca le sanzioni, dandone anche comunicazione al Questore.

L'Ufficio è inoltre competente per la restituzione delle patenti di guida o dei certificati di idoneità tecnica per ciclomotori, ritirati per trenta giorni, dagli organi di polizia, nei casi di diretta e immediata disponibilità, da parte del segnalato, di veicoli a motore al momento dell'accertamento.

Inoltre, ai sensi dell'art.121 del citato D.P.R., il Prefetto, qualora venga a conoscenza di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, deve farne segnalazione al Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze competente per territorio. Tale servizio ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per proporre la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Normativa :

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
  • Legge 21 Febbraio 2006, n. 49

 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 1 Febbraio 2024, ore 12:14