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Cattolico
Gli Enti di culto acquistano la personalità giuridica mediante il decreto del ministero dell'Interno, la cui istruttoria è curata dal Prefetto.
Gli Enti di culto acquistano la personalità giuridica mediante un decreto di riconoscimento del Ministero dell'Interno, la cui istruttoria è curata dal Prefetto.
Chi può fare la richiesta:
Parrocchie, chiese, istituti religiosi (a cui sono assimilati gli istituti secolari), società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni.
Cosa fare:
Domanda (in bollo da €. 16.00) sottoscritta dal legale rappresentante o dall'Autorità ecclesiastica competente deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'ente e deve contenere:
- generalità del rappresentante legale
- natura giuridica dell'Ente
- denominazione e sede
- elenco della documentazione allegata
Documentazione richiesta
- 1. Assenso al riconoscimento giuridico della competente Autorità ecclesiastica (può essere in calce all'istanza o con un atto a parte). Non occorre se la domanda è sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
- 2. Statuto: il documento deve essere in originale, datato ed in bollo, sottoscritto dal rappresentante legale e munito del visto della competente Autorità ecclesiastica, corredato della eventuale delibera dell'organo collegiale. Allo stesso devono essere allegate 5 copie conformi di cui 1 in bollo.
Lo Statuto, strutturato in articoli, dovrà contenere: - configurazione giuridica dell'ente (ad esempio associazione pubblica di fedeli);
- denominazione e sede;
- fini ed attività dell'ente;
- struttura organizzativa con indicazione dei poteri spettanti a ciascun organo;
- norma relativa alla legale rappresentanza da cui risulti l'organo o l'Autorità ecclesiastica cui compete la relativa nomina;
- patrimonio iniziale posto a garanzia dell'autonomia dell'ente e della relativa stabilità;
- in caso di gestione di attività strumentali (ad esempio assistenza, istruzione) il documento dovrà contenere la previsione della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative modalità di approvazione. Qualora da dette attività derivi l'esigenza di tenere scritture contabili, deve essere presente una norma relativa al Collegio dei revisori dei conti;
- norma relativa alla devoluzione dei beni in caso di estinzione;
- norma di rinvio, per quanto non contemplato nello statuto, alle norme del Codice Civile e Canonico ed alle leggi dello Stato.
Per le parrocchie e chiese è sufficiente uno statuto più sintetico. - 3. Decreto di erezione canonica o di approvazione: se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana. Per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico potrà essere prodotto un attestato sostitutivo dell'Ordinario Diocesano;
- 4. Relazione: sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte in concreto, deve indicare:
- numero degli appartenenti alla comunità religiosa;
- patrimonio (immobiliare e mobiliare) ed i mezzi di finanziamento;
- brevi cenni storici sulle origini dell'ente;
- le eventuali attività strumentali (ad esempio istruzione, beneficenza o altro).
Qualora si tratti di ente appartenente a Congregazione straniera (Casa di Procura, Procura Generale) o di ente con attività di missione, occorre anche l'elenco delle sedi all'estero. - 5. Atto o contratto: relativo alla disponibilità della sede (in copia autentica). La disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (ad esempio contratto di locazione).
- 6. Prospetti economici: indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni (cinque per gli istituti di diritto diocesano) o del minor periodo di esistenza dell'ente.
- 7. Dichiarazione bancaria o di altro istituto di credito: comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.
- 8. Patrimonio immobiliare: relazione tecnico descrittiva dei beni immobiliari redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.).
Riferimenti normativi
Legge 20 maggio 1985, n. 222