Cattolici

Dirigente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Addetti al servizio: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Tel. 0746299449   

Apertura al pubblico
mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - previo appuntamento

Cattolico

Gli Enti di culto acquistano la personalità giuridica mediante il decreto del ministero dell'Interno, la cui istruttoria è curata dal Prefetto.

Gli Enti di culto acquistano la personalità giuridica mediante un decreto di riconoscimento del Ministero dell'Interno, la cui istruttoria è curata dal Prefetto.

Chi può fare la richiesta:
Parrocchie, chiese, istituti religiosi (a cui sono assimilati gli istituti secolari), società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni.

Cosa fare:
Domanda (in bollo da €. 16.00) sottoscritta dal legale rappresentante o dall'Autorità ecclesiastica competente deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'ente e deve contenere:

  • generalità del rappresentante legale
  • natura giuridica dell'Ente
  • denominazione e sede
  • elenco della documentazione allegata

Documentazione richiesta

  • 1. Assenso al riconoscimento giuridico della competente Autorità ecclesiastica (può essere in calce all'istanza o con un atto a parte). Non occorre se la domanda è sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
  • 2. Statuto: il documento deve essere in originale, datato ed in bollo, sottoscritto dal rappresentante legale e munito del visto della competente Autorità ecclesiastica, corredato della eventuale delibera dell'organo collegiale. Allo stesso devono essere allegate 5 copie conformi di cui 1 in bollo.
    Lo Statuto, strutturato in articoli, dovrà contenere:
  • configurazione giuridica dell'ente (ad esempio associazione pubblica di fedeli);
  • denominazione e sede;
  • fini ed attività dell'ente;
  • struttura organizzativa con indicazione dei poteri spettanti a ciascun organo;
  • norma relativa alla legale rappresentanza da cui risulti l'organo o l'Autorità ecclesiastica cui compete la relativa nomina;
  • patrimonio iniziale posto a garanzia dell'autonomia dell'ente e della relativa stabilità;
  • in caso di gestione di attività strumentali (ad esempio assistenza, istruzione) il documento dovrà contenere la previsione della redazione del bilancio preventivo e consuntivo e delle relative modalità di approvazione. Qualora da dette attività derivi l'esigenza di tenere scritture contabili, deve essere presente una norma relativa al Collegio dei revisori dei conti;
  • norma relativa alla devoluzione dei beni in caso di estinzione;
  • norma di rinvio, per quanto non contemplato nello statuto, alle norme del Codice Civile e Canonico ed alle leggi dello Stato.

    Per le parrocchie e chiese è sufficiente uno statuto più sintetico.
  • 3. Decreto di erezione canonica o di approvazione: se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana. Per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico potrà essere prodotto un attestato sostitutivo dell'Ordinario Diocesano;
  • 4. Relazione: sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte in concreto, deve indicare:
  • numero degli appartenenti alla comunità religiosa;
  • patrimonio (immobiliare e mobiliare) ed i mezzi di finanziamento;
  • brevi cenni storici sulle origini dell'ente;
  • le eventuali attività strumentali (ad esempio istruzione, beneficenza o altro).

    Qualora si tratti di ente appartenente a Congregazione straniera (Casa di Procura, Procura Generale) o di ente con attività di missione, occorre anche l'elenco delle sedi all'estero.
  • 5. Atto o contratto: relativo alla disponibilità della sede (in copia autentica). La disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (ad esempio contratto di locazione).
  • 6. Prospetti economici: indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni (cinque per gli istituti di diritto diocesano) o del minor periodo di esistenza dell'ente.
  • 7. Dichiarazione bancaria o di altro istituto di credito: comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.
  • 8. Patrimonio immobiliare: relazione tecnico descrittiva dei beni immobiliari redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc.).

Riferimenti normativi
 Legge 20 maggio 1985, n. 222

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Gli Enti di culto acquistano personalità giuridica con decreto del ministero dell'Interno, la cui istruttoria è curata dal Prefetto
Acquistano la personalità giuridica:

le confessioni religiose di nuova costituzione e le nuove Comunità, con un decreto del Presidente della Repubblica. Il Decreto del Presidente della Repubblica occorre anche per il riconoscimento delle modiche delle circoscrizioni territoriali e dell'unificazione o estinzione di quelle esistenti;

  • gli Enti facenti capo a confessioni già esistenti che hanno stipulato per legge intese con lo Stato Italiano tramite loro rappresentanze, con un decreto del Ministero dell'Interno.

Chi può fare la richiesta

Gli Enti facenti capo a confessioni che hanno stipulato o vogliano stipulare intese con lo Stato Italiano.

Cosa fare
Domanda in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'Ente e deve indicare:

  • 1. denominazione e sede;
  • 2. indicazione della natura giuridica dell'Ente;
  • 3. elenco della documentazione allegata.

Documentazione richiesta:

  • 1. Atto costitutivo e statuto redatto innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Dovrà essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e dovrà contenere: denominazione dell'ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. L'atto costituivo e lo statuto devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.
    Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa.
  • 2. Relazione sui principi religiosi cui l'Ente si ispira e sulle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti: se i principi religiosi si estrinsecano in riti, se sia prevista la figura del ministro di culto, l'eventuale autorità religiosa da cui l'ente dipende, l'elenco delle eventuali sedi italiane ed estere con i nominativi dei responsabili e la consistenza numerica dei fedeli.
  • 3. Atto o contratto relativo alla disponibilità della sede (copia): la disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (es. contratto di locazione).
  • 4. Prospetti economici con l'indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente.
  • 5. Dichiarazione di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.
  • 6. Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana e al domicilio in Italia (può essere certificata).

Riferimenti normativi:
 

Legge 24 giungo 1929, n. 1159

  • Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289
  • Legge 11 novembre 1984, n. 449
  • Legge 22 novembre 1988, n. 516
  • Legge 22 novembre 1988, n.. 517
  • Legge 8 marzo 1989, n. 101
  • Legge 12 aprile 1995, n. 116
  • Legge 29 novembre 1995, n. 520
  • Codice Civile, articolo 16
Ultimo aggiornamento
Giovedì 1 Febbraio 2024, ore 12:37