RICORSI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL QUESTORE

Dirigente : Dott.ssa  Lorella GALLONE, Viceprefetto

Addetti al servizio : Dott.ssa De Notaris Paola      tel. 0746 299490 

Orari di ricevimento:

mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Indirizzo: Piazza C. Battisti,10  -  02100  RIETI
Ubicazione:  II piano
Fax: 0746 - 299666

I cittadini possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso atti non definitivi adottati dal questore.
I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti,  possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti  non definitivi adottati da Questore della provincia, quali :

  • 1. i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia
  • 2. l'irrogazione del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località
  • 3. l'irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.SPO.).

Chi può fare ricorso

Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto può :

  • dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
  • assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
  • dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato

La decisione adottata viene notificata agli interessati .

Documentazione richiesta

  • 1. ricorso in bollo da 16,00
  • 2. eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso

Riferimenti normativi

  • T.U.L.P.S.
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Ricorsi per violazioni al codice della strada

Dirigente Reggente: Dott.ssa Marianna CENTOFANTI

Personale addetto :  Dott.ssa Paola MAGRINI -  Sig.ra Annamaria Cicolani

Orario di apertura al pubblico: 

venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Telefono: - 0746/2991 - 0746/299456 - 0746/299546
Fax: 0746/299666

Indirizzo di posta elettronica certificata: depenalizzazione.prefri@pec.interno.it

Contro le "contravvenzioni" è possibile presentare ricorso al Prefetto.

Il ricorso, in carta semplice, può essere presentato sia all'Organo di Polizia che ha elevato il verbale (a mano o tramite raccomandata A.R.), sia al Prefetto competente per territorio (tramite Raccomandata A.R. oppure Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo depenalizzazione.prefri@pec.interno.it  . In quest' ultimo caso, il ricorso dovrà essere sottoscritto con firma digitale ovvero sottoscritto ed allegato in formato pdf. La P.E.C. deve essere intestata al ricorrente ), entro 60 gg. dalla notifica; esso deve contenere i dati identificativi del ricorrente, nonché i dati del verbale.


Il ricorrente, nello scritto difensivo, espone i motivi per i quali chiede l'archiviazione del verbale, allegando documentazione probatoria a supporto di quanto asserito.

Se il ricorso è presentato al Prefetto, l'Ufficio competente richiede all'Organo accertatore il verbale in originale, la relata di notifica e dettagliate controdeduzioni sulle censure mosse dal ricorrente; se nel ricorso l'interessato ha richiesto audizione personale, per meglio esporre le proprie motivazioni o per  presentare ulteriore documentazione, lo stesso viene invitato, con raccomandata R.R. a presentarsi presso gli Uffici per esercitare il proprio diritto di difesa.

Quando l'istruttoria della pratica è completa, la stessa viene esaminata e si emette il provvedimento, che può essere, in caso di accoglimento, un decreto di archiviazione, (inviato all'organo accertatore per la comunicazione all'interessato), in caso contrario, un decreto ingiuntivo di pagamento, spedito direttamente all'interessato, con raccomandata R.R. ATTI GIUDIZIARI.

In alcuni casi, il procedimento può concludersi con un decreto di inammissibilità ( ricorso non firmato, oltre i termini ecc ).

L'interessato ha 30 gg. di tempo, dal ricevimento dell'atto, per pagare la sanzione ingiunta o proporre opposizione al Giudice di Pace competente per territorio.
Qualora effettui il pagamento, è tenuto ad inviarne copia all'Ufficio Depenalizzazione, onde evitare l'iscrizione a ruolo della somma ingiunta.



ILLECITI PER I QUALI NON E' CONSENTITO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA ( ART. 202, COMMI 3 E 3/BIS )

L'Organo Accertatore invia, direttamente in Prefettura, entro 10 gg. dalla commessa violazione, i verbali per i quali non è consentito il pagamento in misura ridotta, (Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme, deve avere con sé.

Il pagamento in misura ridotta non è inoltre consentito per le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7; 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; 217, comma 6; 218, comma 6.

Con raccomandata R.R. l'Ufficio comunica all'interessato che nei suoi confronti si apre un procedimento amministrativo, inviando un "Avviso di Avvio di Procedimento" ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241. Ciò al fine di consentire  l'esercizio dei diritti previsti da tale legge ed in particolare il diritto di presentare, entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della raccomandata, memorie scritte e documenti pertinenti l'accertamento, che costituiranno elemento di valutazione per l'emissione del provvedimento di ingiunzione o di archiviazione.

Se il procedimento termina con un decreto di pagamento, l'iter seguito dalla pratica è lo stesso di quello adottato per il rigetto del ricorso.

Riferimenti normativi:

  • D. L.vo n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni 
  • legge 24.11.1981, n. 689
Ricorsi avverso i provvedimenti del sindaco quale ufficiale del governo

Dirigente:  Dr.ssa Maria Tania Pescara di Diana

Personale addetto:   Dr.ssa Giovanna SPAGNOLI 
                                 Sig.ra   Marina GIANCRISTOFORO


Orario di apertura al pubblico: mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Telefono: 0746/2991 - 0746/299492

Fax: 0746/299666

Indirizzo di posta elettronica: entilocali.pref_rieti@interno.it  

I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dall'Ufficiale di Anagrafe di un comune:

  • diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente
  • iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
  • rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori

Chi può fare ricorso

Il destinatario del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe e, comunque,  chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica  del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia  in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:

  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

Documentazione richiesta

1. ricorso in bollo da 14,62

2. eventuali atti o documenti atti a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente

Riferimenti normativi

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Ultimo aggiornamento
Giovedì 8 Febbraio 2024, ore 12:33
Allegati
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