Vittime reati violenti

Dirigente : Dr.ssa Lorella GALLONE
Personale addetto

Orari di ricevimento : mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Telefono centralino : 0746 2991
e-mail prefettura.rieti@interno.it

P.E.C. : protocollo.prefri@pec.interno.it
FAX : 0746 299666

UFFICIO : Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e tutela della legalità territoriale

Ai sensi dell'art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'art. 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 possono accedere al Fondo le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone e comunque del reato di cui all'art. 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesione personale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'art. 583 del codice penale.

L'indennizzo in favore delle vittime è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di omicidio, in tal caso l'indennizzo è comunque elargito anche in assenza di spese mediche e assistenziali.

L'importo dell'indennizzo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, è stato determinato per le diverse ipotesi dal Decreto Interministeriale del 31 agosto 2017 .

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al Fondo è presentata, direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60).

L'istanza, prodotta dall'interessato o dagli aventi diritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016, n. 122):

  1. a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla predetta legge ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
  2. b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità;
  3. c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:
  4. che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
  5. che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme di importo superiore a 5.000 euro erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati (art. 12, lett. e) Legge 7 luglio 2016, n. 122);
  6. d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

La domanda di indennizzo, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge 122/2016, va presentata entro 60 giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio).

Chi è vittima di un reato intenzionale violento commesso successivamente al 30 giugno 2005 e prima dell'entrata in vigore della legge 122/2016 (23 luglio 2016), nonché chi è vittima di lesioni personali gravissime, può presentare la domanda entro il termine del 30.9.2019 (riapertura dei termini disposta dal comma 594 dell'art.1 della legge di bilancio 2019).

Qualora alla scadenza del suddetto termine non sia ancora disponibile la documentazione richiesta (atti esecutivi, passaggio in giudicato della sentenza), le domande potranno comunque essere presentate nel termine generale di 60 giorni dall'ultimo atto esecutivo o dal passaggio in giudicato della sentenza.

Gli indennizzi, già liquidati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019, sono rideterminati, nel limite delle risorse, su domanda dell'interessato, da presentare, a pena di decadenza, entro il 30.9.2019, sulla base degli importi fissati con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122 (Art. 1 comma 596, legge bilancio 2019).

Il Prefetto invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarietà antimafia, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed alla informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di un altro indennizzo o risarcimento sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60).

Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, ricevuta la domanda delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente (art. 12 D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60).

Ultimo aggiornamento
Giovedì 29 Febbraio 2024, ore 13:18