Dirigente : Dott.ssa Lorella GALLONE
Personale addetto : Dott. Pierluigi BUZZI                               

Orari di ricevimento : mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Telefono : 0746 299432 - 0746 299454

e-mail prefettura.rieti@interno.it   

P.E.C .:   protocollo.prefri@pec.interno.it    

Sono considerate vittime del terrorismo e della criminalità organizzata i cittadini italiani, stranieri o apolidi deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.

A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici.

Il Prefetto cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.

Il Prefetto rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).

CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA

La richiesta può essere presentata da chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di atti eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice, o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché i loro familiari superstiti e per il cittadino civile italiano, anche se il fatto è avvenuto all'estero.

Per familiari della vittima si intendono:

  • coniuge superstite e figli se a carico all'epoca del fatto;
  • figli, anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
  • genitori;
  • fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca del fatto;
  • in assenza di tutti i predetti: orfani, fratelli o sorelle o ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio.

I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (art. 6 legge n. 466/1980 e art. 82 legge n. 388/2000).

REQUISITI PER L'ACCESSO AI BENEFICI

  • La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto in Italia dopo il 1° gennaio 1961 e dopo il 1° gennaio 2003 se avvenuto all'estero, o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
  • familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2,3,4 e 5;
  • la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda diretta ad ottenere benefici economici deve essere indirizzata al Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione per il tramite:

  • del Prefetto della provincia di residenza,
  • oppure del Prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento,
  • oppure al Console del luogo di residenza per coloro che risiedono all'estero

In caso di accoglimento della domanda, il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o l'assegno.

In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo (T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (modulistica scaricabile su Allegati):
  

Per approfondimenti link al sito del Ministero dell'Interno

  VITTIME DEL DOVERE

Con il D.P.R. del 7 luglio 2006 n. 243 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2006 sono stati estesi anche alle vittime del dovere i benefici già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Per  vittime del dovere si intendono i soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso.

Sono equiparati ai predetti soggetti, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

Nello specifico si definiscono vittime del dovere ai sensi della legge 13 agosto 1980 n. 466, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 art. 1, commi 562-565 e del D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 gli appartenenti a:

  • Magistratura
  • Arma dei Carabinieri
  • Polizia di Stato
  • Guardia di Finanza
  • Esercito
  • Marina Militare
  • Aeronautica Militare
  • Polizia Penitenziaria
  • Corpo Forestale dello Stato
  • Vigili del Fuoco
  • Polizie municipali

Le iniziative assistenziali in favore dei predetti soggetti sono corrisposte ai familiari dei dipendenti deceduti e a tutti coloro i quali, durante l'espletamento del servizio, hanno riportato ferite e lesioni di tale gravità da precludere loro la normale attività lavorativa.


 NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  

  • Legge 13 agosto 1980 n, 466 - Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche
  • Legge 20 ottobre 1990 n. 302 - Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
  • Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
  • D.P.R. 28 luglio 1999 n. 510 - Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
  • Decreto Legge 28 novembre 2003 n. 337 e Legge 24 dicembre 2003 n. 369 - Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 28 novembre 2003 n. 337 , recante disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero
  • Legge 3 agosto 2004 n. 206 - Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice
  • Legge 29 novembre 2007, n.222 - Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 1° ottobre 2007, n.159, recante interventi urgenti in mteria economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale
  • Legge 24 dicembre 2007, n.244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) 
  • Legge 27 dicembre 2007, n. 296 (Finanziaria) art. 1 c. 792 - 794 - 795
Ultimo aggiornamento
Giovedì 25 Gennaio 2024, ore 12:04
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