COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
ex artt. 84 c.2 e 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159
(modifiche: D. Lgs. 15/11/2012, n.218 e D. Lgs. 13/10/2014, n. 153)
La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011 (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011).
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA (art. 83 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011)
La documentazione antimafia deve essere richiesta alla Prefettura dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e dalle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché dai concessionari di opere pubbliche e dai contraenti generali di cui all'art. 76 del D. Lgs. 163/2006.
Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti privati (persone fisiche o giuridiche)
Non saranno istruite le istanze che perverranno fuori dal circuito della B.D.N.A.
DOVE FARE LA RICHIESTA
Attraverso il sistema informatizzato B.D.N.A.
PREFETTURA COMPETENTE (art. 87 commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011)
La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 D. Lgs. 159/2011 hanno sede. Nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede all'estero, la comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia dove ha inizio l'esecuzione dei contratti e dei subcontratti pubblici nonchè delle attività oggetto dei provvedimenti indicati nell'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011.
QUANDO FARE LA RICHIESTA
La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:
- Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
- Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- Contratti di appalto di opere e lavori pubblici, di valore superiore a € 150.000,00 ed inferiore di € 5.186.000,00 ( IVA esclusa)
- Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 207.000,00 (iva esclusa) (ad esclusione dei contratti riguardanti le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa di cui al co.7 dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011);
- per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251//2011):
- Opere e lavori pubblici: da € 150.000 fino a € 5.186.000,00
- Forniture e servizi: da €150.000 a € 414.000,00.
Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).
La comunicazione antimafia non è richiesta per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
AUTOCERTIFICAZIONE
Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del Codice, anche in assenza di formale emissione della comunicazione antimafia, procedono a stipulare il contratto o a rilasciare le autorizzazioni o concessioni richieste, previa acquisizione dell'autocertificazione che attesti l'assenza, nei confronti dei soggetti titolari degli incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti nell'ambito della compagine di impresa, delle situazioni ostative indicate dall'art. 67 dello stesso Codice Antimafia.
Il ricorso all'Autocertificazione è previsto anche nel caso di:
- contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti
- provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti.
VALIDITÀ
La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86, comma 1, D. Lgs. 159/2011).
I soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).
RIFERIMENTI NORMATIVI
- D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
- D. Lgs. 15/11/2012, n. 218