L'accordo di integrazione è uno strumento per facilitare l'integrazione del cittadino straniero, di età superiore ai 16 anni, che entra in Italia e presenta una richiesta di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
Con la sottoscrizione dell'accordo lo straniero si impegna a conseguire specifici obiettivi di integrazione nel periodo di validità del permesso di soggiorno:
a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
c) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
d) assolvere gli obblighi fiscali e contributivi. L'interessato dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'Interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.
Lo Stato si impegna, a sua volta, a sostenere il processo di integrazione dello straniero.
In particolare, lo Stato:
a) assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione; agevola, inoltre, l'accesso alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della Costituzione italiana e dell'ordinamento generale dello Stato;
b) garantisce in raccordo con le regioni e gli enti locali il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla frequenza della scuola dell'obbligo;
c) favorisce il processo di integrazione dell'interessato attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa, in raccordo con le regioni, gli enti locali e l'associazionismo no profit. In tale quadro, assicura all'interessato, entro un mese dalla stipula del presente accordo, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno.
Entro i primi due anni, lo straniero dovrà raggiungere un totale di 30 crediti per poter rinnovare il permesso di soggiorno.
I cittadini stranieri, entrati in Italia a seguito del rilascio del visto da parte dell'Ambasciata italiana competente, entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia, devono chiedere un appuntamento inviando una mail alla P.E.C. della Prefettura protocollo.prefss@pec.interno.it indicando in oggetto "Richiesta di appuntamento per primo ingresso - nome e cognome del richiedente e riferimento pratica P-SS/X/X/20XX/100XXX", al fine di sottoscrive l'accordo di integrazione.
Per maggiori informazioni si consiglia la consultazione del sito del Ministero dell'Interno, alla sezione https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/accordo-integrazione-straniero-richiede-permesso-soggiorno
Normativa :
Art. 4 bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
D.P.R. 14 settembre 2011, n.179 "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato".
Allegati
Allegato B
Allegato C
Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione
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