Per informazioni in merito alla propria istanza, per presentare documentazione integrativa o per esercitare il diritto di accesso agli atti, si prega di scrivere esclusivamente all'indirizzo  protocollo.prefss@pec.interno.it ,  indicando nell'oggetto il nome e cognome del richiedente, il codice K10 della pratica e la tipologia di richiesta.

Si specifica che questo indirizzo riceve anche da indirizzi di posta elettronica ordinaria .

Il ricevimento del pubblico avviene esclusivamente su convocazione da parte dell'Ufficio.

ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

(art. 5 legge 91/1992)

 

Il cittadino straniero o apolide coniugato/unito civilmente con un cittadino italiano può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91:

  1. quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente in Italia  da almeno due anni ;
  2. oppure dopo tre anni  dalla data del matrimonio se residente all'estero.

Il coniuge straniero di un cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all'estero può presentare istanza di cittadinanza senza dover attendere ulteriori due anni, purché lo stesso, al momento della presentazione della domanda, sia in regola con le regole sul soggiorno e sia iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente.

È da ritenersi, infatti, che il requisito il cui possesso è necessario per poter acquistare la cittadinanza italiana sia già stato maturato durante la residenza all'estero.

Se il coniuge è stato naturalizzato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dalla data del relativo giuramento.

Tutti i sopracitati termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Ai fini del conferimento della cittadinanza per matrimonio, è requisito essenziale e imprescindibile che il matrimonio contratto all'estero sia trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.

 

Dal momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza e al giuramento, non deve intervenire lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi, pena l'inammissibilità della domanda; tuttavia, la morte del coniuge nelle more del procedimento non comporta l'inammissibilità dell'istanza (V. sentenza Corte Costituzionale n. 195/2022). Nel caso in cui intervenga la riconciliazione dei coniugi, tutti i termini di cui sopra ricominceranno a decorrere dalla data della stessa.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto viene inviato per la notifica all'interessato. Lo straniero, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento , deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

Il coniuge straniero che risiede all'estero può presentare la domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente Autorità consolare. In tal caso, l'adozione del provvedimento in materia di concessione o diniego della cittadinanza è di competenza del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA

PER RESIDENZA LEGALE ININTERROTTA IN ITALIA

(art. 9 legge 91/1992)

La cittadinanza italiana può essere concessa, ai sensi dell'art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91:

  • a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
  • b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione (o alla naturalizzazione del genitore);
  • c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
  • d) al cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
  • e) all'apolide o al rifugiato che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivi al riconoscimento del rispettivo status;
  • f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole,   il decreto di conferimento della cittadinanza italiana viene inviato per la notifica all'interessato il quale,  entro sei mesi dalla notifica  deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.

QUALI DOCUMENTI PRODURRE

 

  1. certificato di nascita legalizzato/apostillato munito di traduzione legalizzata/apostillata (non richiesto per i nati in Italia);
  2. certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato/apostillato e munito di traduzione legalizzata/apostillata (non richiesto per coloro che sono residenti in Italia da prima del compimento del quattordicesimo anno di età). Si precisa che, trascorsi sei mesi dalla data di rilascio, il certificato penale è da considerarsi scaduto ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 445/2000;
  3. ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 euro tramite  PagoPA  da effettuarsi direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda;
  4. marca da bollo telematica da 16 euro (i cui estremi dovranno essere indicati nella apposita sezione del modulo online);
  5. documento di riconoscimento italiano;
  6. documento di riconoscimento del Paese di origine (Passaporto per i cittadini stranieri extra UE);
  7. titolo di soggiorno;
  8. redditi del triennio personali e/o di familiari ex art. 433 C.C. qualora concorrano al raggiungimento dei parametri reddituali (solo per le istanze ex art. 9);
  9. certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, come da Decreto legge 4/10/2018 n. 113, convertito dalla legge n. 132/2018, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (Vedi eventuali esoneri nell'apposita sezione).

Documentazione aggiuntiva:

  1. per richieste in base all'art.9, comma 1, lett. A: certificato di cittadinanza del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al secondo grado;
  2. per richieste in base all'art.9, comma 1, lett. B: sentenza di adozione rilasciata dal tribunale;
  3. per richieste in base all'art.9, comma 1, lettera C: documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato;
  4. per richieste in base all'art.9, comma 1, lett. E e all'art. 16, comma 2: certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato.

N.B.: per ciascun certificato da allegare dovrà essere generato e caricato un unico file in formato pdf comprensivo di tutte le pagine di cui è composto (anche retro).

 

Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati/apostillati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore giurato autorizzato dal Tribunale, ovvero da chiunque conosca la lingua in cui è redatto il certificato oltre a quella italiana (ad eccezione dell'interessato). In questo ultimo caso, la traduzione deve essere asseverata attraverso la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, senza ulteriori adempimenti.

Gli  APOLIDI e I  RIFUGIATI,  in mancanza dei documenti di cui ai punti 1) e 2), potranno produrre:

atto di notorietà  formato presso la Cancelleria del Tribunale, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori;

- atto di notorietà , formato presso la Cancelleria del Tribunale, in cui si attesti che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza.

I titolari di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Dal 18 gennaio 2021 i l cittadino straniero può presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente on-line all'indirizzo web:  https://portaleservizi.dlci.interno.it

Per la presentazione dell'istanza è necessario possedere l'identità digitale SPID. Si invitano, pertanto, gli utenti che hanno inserito la loro istanza prima del 1/9/2020 e non hanno ancora ottemperato a tale obbligo a provvedere quanto prima ad associare la pratica con credenziali SPID; ciò consente la consultazione dello stato pratica e delle relative comunicazioni da parte del Ministero dell'Interno e/o della Prefettura competente. In mancanza, non sarà più possibile accedere ai suddetti servizi.

 

INFORMAZIONI UTILI

Con legge 18 dicembre 2020, n. 173 è stato convertito il Decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. Per le domande presentate a partire dal 20 dicembre 2020 - data di entrata in vigore della citata legge - il nuovo termine di durata massima del procedimento di concessione della cittadinanza italiana è di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36.

Per le domande presentate prima di quella data resta in vigore il termine di 48 mesi, già previsto dal decreto-legge n. 113/2018 - convertito in legge n. 132/2018. 

Si ricorda che, a decorrere dal 21/10/2020, il Ministero dell'Interno ha attivato i seguenti numeri telefonici, ai quali i richiedenti la cittadinanza italiana possono chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica, chiamando, nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:

06/46539955 - lunedì/mercoledì

3346909996 -  mercoledì

3346909859 - venerdì

Le generalità (cognome-nome-luogo e data di nascita) riportate sia nei documenti italiani (permesso di soggiorno/carta di identità) che in quelli stranieri (passaporto/certificato di nascita/certificato penale) dovranno essere le stesse in tutti gli atti, con particolare attenzione alla presenza del patronimico.

Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una " ATTESTAZIONE CONSOLARE", debitamente legalizzata/apostillata, con la quale l'Autorità Diplomatico-Consolare in Italia dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità presenti nei vari documenti si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti .

Le donne che abbiano acquisito il cognome del coniuge devono allegare alla propria domanda il certificato del matrimonio contratto all'estero (debitamente tradotto e legalizzato) da cui risulti l'acquisto del cognome in questione.

 

Il modulo telematico di domanda va compilato con estrema attenzione in tutte le sue parti, avendo cura di  scansionare correttamente fronte/retro e in modo leggibile  tutta la documentazione richiesta.

 

AVVISO:  In caso di accettazione della domanda l'utente riceverà la comunicazione di avvio del procedimento e il codice K10 attribuito alla pratica.

AVVISO PER GLI UTENTI NON ANCORA CONVOCATI

Per disposizione del Ministero dell'Interno, a decorrere dal 12 maggio 2021, è stata  eliminata  la fase procedimentale consistente nella convocazione del richiedente per l'identificazione e la verifica della documentazione a corredo dell'istanza inviata online.

CONOSCENZA LINGUA ITALIANA

Occorre allegare alla domanda anche idonea documentazione atta a comprovare la  conoscenza della lingua italiana livello almeno B1  del Quadro comune europeo : QCER:
- valido titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, riconosciuto dal MIM, dal MUR o dal MAECI, a partire dalla scuola secondaria di primo grado. Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto; se il titolo di studio è rilasciato da un istituto paritario, ovvero da un ente privato, i richiedenti dovranno produrne copia autenticata;

- valida certificazione   rilasciata da un Ente certificatore, quali: Università per Stranieri di Siena (CILS), Università per Stranieri di Perugia (CELI), Università di Roma Tre (CERT.IT), Società Dante Alighieri (PLIDA) e Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;

- valida certificazione   conseguita presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui all'art. 1, c. 632 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ss.mm.ii.

 

Non sono considerati validi i certificati di qualificazione professionale rilasciati a livello regionale.

Sono  esonerati  dall'obbligo di presentare la certificazione linguistica i cittadini stranieri che alleghino alla propria domanda, alternativamente:

- un  accordo di integrazione sottoscritto  (ai sensi dell'articolo 4-bis del D. Lgs. 286/1998);

- un  permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  in corso di validità;

- un  permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo  in corso di validità rilasciato dal 9 dicembre 2010

 

Redditi

È necessario dichiarare un reddito che, nell'ultimo triennio, risulti superiore ai parametri stabiliti dall'art. 3 del D.L. 382/1989, convertito dalla L. 8/1990.

SOGLIE ESEMPLIFICATIVE TOTALE
Richiedente da solo € 8.263,31 € 8.263,31
Richiedente con 1 figlio (o altro familiare) a carico € 8.263,31 + € 516,00 € 8.263,31
Richiedente con coniuge a carico senza figli € 11.362,05 € 11.362,05
Richiedente con coniuge e 1 figlio a carico € 11.362,05 + € 516,00 € 11.878,05
Richiedente con 1 figlio generato da relazione attuale ed 1 figlio generato in precedente relazione € 8.263,31 + € 516,00 + € 516,00 € 9.295,31

Nel caso in cui non si posseggano redditi propri, o si posseggano redditi inferiori a tali parametri, possono concorrere al raggiungimento dei parametri reddituali i redditi prodotti da altri componenti del nucleo familiare dell'istante, di cui all'art. 433 C.C.

I redditi computabili per il raggiungimento della soglia di accesso alla cittadinanza sono: redditi da rapporto di lavoro; - pensione di vecchiaia e/o pensione di reversibilità; pensione di invalidità; redditi prodotti da transfrontalieri; retribuzioni di qualsiasi natura, pensioni e indennità di fine rapporto corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorché non stabili; retribuzioni corrisposte ai dipendenti di organizzazioni internazionali secondo l'art. 41 del P.R. n. 601/1973; rendite I.N.A.I.L. continuative; redditi prodotti dai familiari dell'istante ex art. 433 C.C.; dalla parte unita civilmente; redditi prodotti redditi prodotti dal convivente di fatto con il quale l'istante abbia sottoscritto un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali.


Non concorrono al raggiungimento della soglia minima del reddito, e quindi non sono computabili: redditi o pensione di cittadinanza; denaro depositato su conto corrente; pensione percepita all'estero ed ivi sottoposta a tassazione; indennità di disoccupazione (poiché, anche se imponibile, ha natura di sussidio, quale la NASpI); redditi prodotti dal coniuge che risieda all'estero, redditi prodotti da soggetti non legati all'istante da obbligo alimentare secondo l'art. 433 C.C. , quali, a titolo di esempio, c.d. "genitore sociale", convivente non legato da alcun rapporto giuridico all'istante (anche in presenza di prole) o dai cugini; redditi dominicali e agrari che non concorrono alla base dell'imponibile IRPEF.

 

Variazioni dati e comunicazioni

Eventuali variazioni di residenza in corso di procedimento dovranno essere tempestivamente comunicate all'indirizzo protocollo.prefss@pec.interno.it, indicando nell'oggetto K10/--- CAMBIO DI RESIDENZA, allegando idonea documentazione e valido documento di identità.

Tutte le comunicazioni inerenti al procedimento saranno inviate al richiedente tramite il portale web utilizzato per inoltrare la domanda. Si invita a monitorare con attenzione gli indirizzi di posta elettronica indicati all'atto della presentazione dell'istanza, nonché l'indirizzo mail connesso all'identità SPID in quanto "domicilio digitale".

 

Tramite il medesimo portale è anche possibile visualizzare lo stato di avanzamento della propria pratica.

Cittadini Ucraini

Ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.P.C.M. del 28 marzo 2022, i cittadini ucraini che presentino domanda di cittadinanza dopo il 24 febbraio 2022  sono esonerati dal produrre l'atto di nascita e il certificato penale dello Stato di origine, fino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.

A tal fine i richiedenti la cittadinanza dovranno compilare e sottoscrivere la dichiarazione che troveranno tra i modelli scaricabili in calce alla presente pagina ("dichiarazione per cittadini Ucraina"), che dovrà essere allegata nell'istanza online negli spazi previsti per il certificato di nascita e per il certificato penale.

 

 

Cittadini Britannici

A partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che risulteranno residenti in Italia, alla data del 31 dicembre 2020, potranno richiedere, presso la Questura di residenza, il rilascio del documento di soggiorno elettronico sulla base di quanto previsto dall'Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione Europea.

Per approfondimenti e per tutti gli aggiornamenti si consiglia di consultare sul portale Internet del Ministero dell'interno al link  https://www.interno.gov.it/it/vademecum-i-cittadini-britannici-e-i-loro-familiari-residenti-italia

Rimborsi

In caso di somme erroneamente o indebitamente versate, è possibile chiederne la restituzione scrivendo all'indirizzo  protocollo.prefss@pec.interno.it , indicando espressamente nell'oggetto:  " Restituzione somme erroneamente versate per cittadinanza italiana - nome e cognome - codice SS..." e allegando:

- istanza di rimborso, corredata da comprova dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo nella misura di € 16,00, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.;

- quietanza di versamento, in originale (bollettino postale completo di tutte le sue parti /ricevuta PAGOPA/ricevuta bonifico bancario o postale);

- copia del documento di identità e del codice fiscale/tessera sanitaria dell'interessato;

- codice IBAN e intestatario del conto corrente sul quale effettuare la restituzione (se non coincide con il richiedente, indicare anche le generalità complete dell'intestatario del conto corrente);

- copia del documento di identità e del codice fiscale/tessera sanitaria dell'intestatario del conto corrente se diverso dal ricorrente;

Riferimenti normativi

- Legge 5 febbraio 1992, n. 91;

- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572;

- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362;

- Legge 15 luglio 2009, n. 94;

- D. L. n. 113/2018, convertito con legge del 1 dicembre 2018, n. 132.

Dirigente
Dott.ssa Valentina Serena DIANA
Nome ufficio
Area IV - Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto D'Asilo
Descrizione
Orari di ricevimento: l'Ufficio riceve esclusivamente previo appuntamento, da prenotare contattando i seguenti recapiti telefonici nei giorni lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30: 0792150576; 0792150512. oppure inviando una mail all'indirizzo protocollo.prefss@pec.interno.it (si precisa che la predetta pec è abilitata a ricevere sia mail sia pec).
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Valentina Serena Diana
Addetto
Maria Ausilia Fois, Salvatore Lisca
Ubicazione dell'ufficio
II° piano
Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 09:00 alle 11:00
  • Mercoledì dalle 09:00 alle 11:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 11:00

Ultimo aggiornamento
Giovedì 20 Giugno 2024, ore 07:59
Allegati
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