Cartelle esattoriali:
Quando il provvedimento che irroga la sanzione pecuniaria (verbale di violazione del Codice della Strada, ordinanza-ingiunzione della Prefettura) diventa definitivo, se il trasgressore non paga, la sanzione viene iscritta a ruolo.
Il relativo importo si riscuote quindi coattivamente, con le procedure previste per le esazioni fiscali.
Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della cartella esattoriale, è possibile chiedere lo sgravio della stessa all'organo che ha disposto l'iscrizione a ruolo, facendo valere eventuali vizi della procedura (vizi di notifica o prescrizione quinquennale o avvenuto regolare pagamento della sanzione).
L'iscrizione a ruolo può avvenire perché l'organo amministrativo non è venuto a conoscenza che la sanzione era stata pagata, oppure per pagamento in misura inferiore a quanto prescritto, ovvero se il pagamento in misura ridotta è avvenuto oltre il termine di 60 giorni.
E' perciò opportuno conservare i documenti relativi, per poter dimostrare le proprie ragioni.
La richiesta di sgravio rivolta alla Prefettura, per le sanzioni derivanti da ordinanze emesse dalla stessa Prefettura o da verbali di organi di polizia dello Stato (le Polizie Municipali e Provinciali iscrivono a ruolo direttamente le sanzioni dei propri verbali) deve essere corredata da copia integrale della cartella esattoriale.
Rimedi :
Contro le decisioni della Prefettura è sempre ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente per territorio (Giudice di pace) Il relativo procedimento è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689.
Riferimenti normativi:
- D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
- D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
- Legge 24.11.1981, n. 689.
- D.P.R. 22.7.1982, N. 571
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