Dirigente
Dott.ssa Valeria RICHICHI
Nome ufficio
Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica
Ubicazione dell'ufficio
II° piano

Comunicazioni

Si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.

Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale da parte dei soggetti di cui all'  articolo 97  comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati.

SI AVVISA che le richieste di documentazione antimafia che perverrano dal 01/04/2016 a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca Dati Nazionale non saranno prese in considerazione.

 

MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

I soggetti aventi sede a Sassari o provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca dati nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Sassari alla voce "Banca Dati Nazionale Antimafia ".

 

  LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA ( art.   84 comma 2 del D.L.gs 159/2011)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011):

  • Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011;
  • Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-  bis   c.p.p.

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA VA RICHIESTA PER OTTENERE:

  1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
  2. Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
  3. Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a 150.000,00 € e inferiore alla soglia comunitaria;
  4. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  5. Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
  6. Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  7. Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;
  8. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 5.225.000,00 € (iva esclusa);
  9. Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a 209.000,00 € (iva esclusa);
  10. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.225.000,00; Forniture e servizi: di importo inferiore a € 418.000,00;
  11. Erogazioni per importi inferiori ai 150.000 euro.

  

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

 

LA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA NON VA RICHIESTA NEI SEGUENTI CASI ( art.   83, comma 3 del   D. Lgs.   159/2011):

  1. In tutti i casi in cui deve essere richiesta l' informazione antimafia;
  2. In presenza delle cause ostative di cui all' art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011;
  3. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
  4. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del Dlgs. N. 163/2006;
  5. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  6. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  7. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  8. Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs.n. 163/2006.

 

COMPETENZA AL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA ( art.   87 commi 1 e 2 del   D. Lgs.   159/2011)

La comunicazione antimafia è acquisita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.

Le comunicazioni antimafia dovranno essere acquisite dagli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto soltanto nei seguenti casi:

  1. qualora dalla consultazione della banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
  2. qualora la consultazione della banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito.

In tali casi, competente è il prefetto della provincia in cui hanno:

  • residenza le persone fisiche;
  • sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
  • sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;
  • sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti),nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.
  •  

Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia ( artt.   23 e 24 del   D.P.C.M.   30 ottobre 2014, n. 193)

I soggetti aventi sede a Sassari o provincia   , indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca Dati Nazionale tutti i dati relativi alla richiesta di comunicazione antimafia indicati dall'art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Per un corretto utilizzo della B.D.N.A. :

1) non inserire richieste multiple per la stessa impresa/persona;

2) prima di inserire richieste verificare se :

  • l'impresa è iscritta in white list (vedi elenco fornitori, pubblico);
  • è presente in B.D.N.A. un N.O. ancora valido.

Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

Il rilascio della comunicazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

L'immediato rilascio della comunicazione antimafia non sarà possibile, qualora dalla consultazione della banca dati nazionale unica emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà la comunicazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.

 

TERMINI PER IL RILASCIO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA

Il rilascio della comunicazione antimafia e' immediatamente conseguente alla consultazione della ((banca dati nazionale unica)) quando non emerge, a carico dei soggetti ivi censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67. In tali casi, la comunicazione antimafia liberatoria attesta che la stessa e' emessa utilizzando il collegamento alla banca dati.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro  30 giorni   dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all' art.   89 del   D. Lgs.   159/2011.

In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

Il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) può essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria.

Le comunicazioni antimafia hanno una  validità di 6 mesi   dalla data dell'acquisizione.

  Autocertificazione in luogo della comunicazione antimafia ( art.   89   D. Lgs.   159/2011)

I contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati  urgenti   ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.L.gs. n. 159/2011.

La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano le attività indicate dalle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 89.

Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno richiedere le verifiche, a campione, delle suddette dichiarazioni tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia.

La comunicazione antimafia è sostituita dall'autocertificazione anche nel caso in cui la Banca dati nazionale unica antimafia non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

Informazioni

Si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e, più in generale, i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia è pienamente operativa.

Di conseguenza, la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) dovrà essere acquisita mediante consultazione della Banca dati nazionale da parte dei soggetti di cui all'articolo 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati.

Le richieste di documentazione antimafia che perverrano dal 01/04/2016 a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca dati nazionale non saranno prese in considerazione.

 

MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

I soggetti aventi sede a Sassari o Provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno chiedere all'Ufficio Antimafia gli accrediti per la consultazione della Banca Dati Nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Sassari alla voce " Banca Dati Nazionale Antimafia ."

 

L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA ( art.   84, comma 3 del D.L.gs 159/2011)

Attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate  .

Casi in cui va richiesta l' informazione antimafia

L'informazione antimafia è acquisita, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati, prima di stipulare, approvare o autorizzare   contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:

  1. in materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:
  2. in materia di opere e lavori pubblici la soglia comunitaria è di € 5.225.000,00, IVA esclusa;
  3. in materia di servizi, la soglia comunitaria è di € 209.000,00, IVA esclusa;
  4. in materia di forniture, la soglia comunitaria è € 209.000,00, IVA esclusa; per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE modificate con regolamento UE 1177/2009).
  5. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
  6. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
  7. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011): Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.225.000,00; Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 418.000,00;
  8. L'informazione antimafia e' sempre richiesta nelle  ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla  politica  agricola  comune,  a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti  i  terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti,  che  usufruiscono  di  fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011.

 

Casi in cui non va richiesta l'informazione antimafia

  1. In tutti i casi in cui deve essere richiesta la comunicazione antimafia;
  2. Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000,00 euro;
  3. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del Dlgs. N. 163/2006;
  4. Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza       previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  5. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  6. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  7. Per i rapporti fra privati;
  8. Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs.n. 163/2006.

 

Competenza al rilascio dell' Informazione antimafia ( art.   90 del   D. Lgs.   159/2011)

L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.

Le informazioni antimafia dovranno essere acquisite dai soggetti elencati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

L'informazione antimafia è rilasciata dal prefetto soltanto nei seguenti casi:

  1. qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o dei tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011;
  2. qualora la consultazione della Banca dati nazionale sia eseguita per un soggetto che risulti non censito;
  3. qualora la Banca dati nazionale non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali.

In tali casi, competente è il prefetto della provincia in cui hanno:

  • residenza le persone fisiche;
  • sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
  • sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile;
  • sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti),nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

 

Procedimento di rilascio dell'informazione antimafia

Il rilascio dell'informazione antimafia sarà immediatamente conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale, quando non emergeranno a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

In tali casi l'informazione antimafia attesterà il rilascio mediante utilizzo della Banca dati nazionale.

L'immediato rilascio dell'informazione antimafia non sarà possibile qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emergerà che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

In tali casi, il prefetto effettuerà le opportune verifiche.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il prefetto rilascerà l'informazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla Banca dati nazionale.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà l'informazione antimafia interdittiva.

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE MEDIANTE LA BANCA DATI NAZIONALE

La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la Banca Dati Nazionale al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.

I soggetti di cui all'art. 97,comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca Dati Nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d'informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Per un corretto utilizzo della B.D.N.A. :

1) non inserire richieste multiple per la stessa impresa/persona;

2) prima di inserire richieste verificare se :

  • l'impresa è iscritta in white list(vedi elenco fornitori, pubblico)
  • è presente in B.D.N.A. un N.O. ancora valido

Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

Per l'inserimento dei dati suddetti nella Banca Dati Nazionale, i soggetti elencati dall'art. 97 comma 1 del DL.gs 159/2011 dovranno acquisire:

  1. la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente  tutti i soggetti di cui all' art.   85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa   ;
  2. la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
  3. la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.

Per " familiari conviventi ": si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni.

Per Consiglio di Amministrazione : si intende il Presidente del C.d.A, l'Amministratore Delegato e i Consiglieri.

Per componenti del collegio sindacale : si intendono i Sindaci effettivi e supplenti .

L'art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011 prevede, inoltre, che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall'art.2477 del C.C., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1 , lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare l'indicazione del Direttore Tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, i Procuratori generali, i Procuratori speciali e i loro familiari conviventi .

Per Procuratori generali e speciali : s'intendono coloro che, sulla base dei poteri conferiti loro, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

I Procuratori titolari di tali poteri dovranno essere specificati al momento della presentazione della richiesta nel campo "note appalto" della Banca dati.

Dovranno essere specificati anche i familiari conviventi.

 

Nel caso di società fiduciarie

I controlli antimafia si estendono anche ai fiducianti.

Ai fini di un corretto inserimento della richiesta nella Banca dati, i dati anagrafici dei fiducianti dovranno essere inseriti nel campo "note appalto" della Banca dati.

 

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con:

  1. dichiarazione del Rappresentante Legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione, anche indiretta, pari almeno al 5%;
  2. Copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate.
  3. Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi

 

Validità delle informazioni antimafia ( art.   86 del   D. Lgs.   159/2011)

Le informazioni antimafia hanno una  validità di 12 mesi   dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011).

Variazioni degli organi societari:   I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall' intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell' impresa, hanno l' obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai qual risulta l' intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all' art.   85 del   D. Lgs.   159/2011.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' art.   86, comma 4 del   D. Lgs.   159/2011.    

White List

Presso la Prefettura di Sassari è istituito dal 28 agosto 2013 l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata dal   Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90   convertito con modificazioni con Legge 11 agosto 2014, n. 144,  dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013.

 

L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi   ad attività diverse   da quelle per le quali essa è stata disposta. E' pertanto soggetta alle seguenti condizioni:

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia)        
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, comma 3, del Codice Antimafia.

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche.

La richiesta di iscrizione, nell'elenco suindicato, può essere presentata solo per i sottoelencati settori di attività individuati dall'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n.190, così come modificato dal Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità") convertito, con modificazioni, nella Legge 5 giugno 2020, n. 40 (G.U. Serie Generale n. 143 del 06.06.2020):

Le lettere a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi e b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, sono state abrogate dal Decreto-Legge n. 23/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 40/2020, e ricomprese nella sezione X

  1. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti 
  2. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
  3. noli a freddo di macchinari
  4. fornitura di ferro lavorato
  5. noli a caldo
  6. autotrasporti per conto di terzi
  7. guardiania dei cantieri
  8. servizi funerari e cimiteriali
  9. ristorazione, gestione delle mense e catering
  10. servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti

L'indicazione delle attività di cui al comma 53 potrà essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con i Ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 54, L. 190/2012.


Prefettura competente

E' competente:

  • la Prefettura della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale;
  • se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 C.C.;
  • se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

 

Procedura per l'iscrizione

Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza alla Prefettura di Sassari specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e le autocertificazioni rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia relative ai familiari conviventi. (si vedano i moduli allegati) 

L'istanza potrà essere trasmessa per posta certificata all'indirizzo  protocollo.prefss@pec.interno.it  , specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione/permanenza in white list". La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato. L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dall'elenco.

  

RINNOVO ISCRIZIONE/PERMANENZA - aggiornamento periodico dell'elenco   

L'impresa comunica alla Prefettura, nei trenta giorni antecedenti alla scadenza e NON PRIMA, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori/diversi dalla precedente iscrizione (tra le attività indicate). Per il rinnovo è necessario inviare la MEDESIMA documentazione prevista per l'iscrizione, compilando, quindi, i moduli relativi all'istanza, alla dichiarazione sostitutiva all'iscrizione in C.C.I.A.A. e alla dichiarazione sostitutiva sui familiari/conviventi maggiorenni.

 

L'indirizzo P.E.C. di riferimento per tutte le comunicazioni inerenti la White List è il seguente :  protocollo.prefss@pec.interno.it

 

MODULI SCARICABILI

  • A – ISTANZA ISCRIZIONE/PERMANENZA
     
  • B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA A ISCRIZIONE IN C.C.I.A.A.
     
  • C – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU FAMILIARI/CONVIVENTI MAGGIORENNI
     
  • D – MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO E VARIAZIONI COMPAGINE FAMILIARE
     
  • E - RICHIESTA ISCRIZIONE IN ULTERIORI SETTORI PER IMPRESE ISCRITTE
     
  • ELENCO SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ANTIMAFIA CON RELATIVI FAMILIARI-CONVIVENTI MAGGIORENNI
     

 

Acquisizione della certificazione antimafia per le attività individuate dall'art. 53 della legge 190/2012

A partire dal 25 giugno 2014 per le attività imprenditoriali sopra elencate, i soggetti previsti all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dovranno obbligatoriamente acquisire la comunicazione  e l'informazione   antimafia liberatoria attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso la Prefettura competente.

La Stazione Appaltante, consultando l'elenco c.d. white list, prende atto della sua pubblicità ed evita di pretendere dalle imprese iscritte l'esibizione della lettera che la Prefettura invierà a queste ultime per comunicarne l'avvenuta iscrizione: tale lettera non costituisce certificazione alcuna.

La stazione appaltante che abbia   aggiudicato   e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione da parte della Prefettura competente, i contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione vengono revocati, salvo che l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

Anagrafe Antimafia degli Esecutori

(art. 30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016) 

Presso la "Struttura di Missione" per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione post sisma nelle aree del centro Italia (art. 30 decreto legge 17 ottobre 2016, n.189) è tenuto l'elenco denominato "Anagrafe antimafia degli esecutori". 

Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei comuni del "cratere" devono essere iscritti, a domanda, nel predetto elenco, successivamente all'espletamento con esito liberatorio delle verifiche di cui gli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto. 

Per l'inoltro della richiesta è stata predisposta una specifica Piattaforma informatica che consente di caricare on-line il modulo di domanda di iscrizione indirizzato alla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'Interno. 


Pertanto, a decorrere dal 30 gennaio 2017, le domande di iscrizione "all'Anagrafe" non dovranno essere più trasmesse all'indirizzo P.E.C. della Struttura di Missione, bensì caricate esclusivamente nell'apposita maschera accessibile all'indirizzo web  https://anagrafe.sisma2016.gov.it corrispondente alla citata Piattaforma informatica. 

NORMATIVA 
• D.l n.189 del 17/10/2016 
• Ord. Commissario straordinario n.4 del 17/11/2016 (pubbl. G.U. n. 278 DEL 28/11/2016)

Ultimo aggiornamento
Venerdì 27 Settembre 2024, ore 11:21
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