L'art. 202 bis del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 285, introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede la possibilità di ottenere il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 €.
Chi può fare la richiesta
Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 €.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Cosa fare
La richiesta di pagamento rateale (vedi modello fac simile istanza di pagamento rateale - modello fac simile autocertificazione ) va presentata al Prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, nel caso in cui la violazione medesima è stata accertata da funzionari, ufficiali od agenti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato o alla Polizia Penitenziaria.
Per la Prefettura di Sassari la domanda può essere inviata protocollo.prefss@pec.interno.it oppure consegnata a mano o a mezzo posta all'indirizzo di Piazza d'Italia 31, cap 07100.
L'istanza va, invece, presentata al Presidente della Giunta Regionale, al Presidente dell'Amministrazione Provinciale o al Sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali o agenti rispettivamente della Regione, della Provincia o del Comune.
La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, utilizzando eventualmente il modello appositamente predisposto. Alla domanda va allegata la documentazione attestante il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, che non deve essere superiore ad € 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, deve essere prodotta la documentazione relativa ai redditi percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di € 10.628,16 è aumentato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Ai sensi dell'art. 202, comma 5, la presentazione dell'istanza implica rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis .
Come si svolge il procedimento di esame e decisione dell'istanza
A cura dell'autorità ricevente, l'istanza è comunicata all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità competente a decidere dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera € 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera € 5.000,00 e fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera € 5.000,00. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 100,00. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda di pagamento rateale.
Decorso il suddetto termine di novanta giorni, l'istanza si intende respinta.
L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al precedente periodo sono comunicati all'organo o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata a cura dell'organo accertatore con le modalità di cui all'art. 201 del codice della strada.
Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata anche la comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata.
In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 203, comma 3, del codice della strada, in forza del quale il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. In questo caso, l'interessato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata mensile per la quale non sia stato effettuato il pagamento. In caso di mancato pagamento, tramite iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale, si procede alla riscossione forzata della somma dovuta.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura indicata nel verbale deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione della comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e degli effetti connessi al rigetto della stessa.
La procedura sopra descritta si applica anche alle rateazioni delle sanzioni ingiunte con ordinanze emesse a seguito delle violazioni al codice della strada.
- ANTONELLO FIORI
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