IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. 286/1998 (TUI - Testo Unico per l'Immigrazione) hanno diritto al ricongiungimento familiare i cittadini stranieri non comunitari in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:

- carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE di lunga durata;

- permesso di soggiorno della durata di almeno 1 anno (oppure permesso scaduto accompagnato dalla ricevuta di presentazione della domanda di rinnovo) per motivi di:

- lavoro subordinato

- lavoro autonomo

- studio

- motivi religiosi

- asilo politico (art. 29- bis TUI)

- protezione sussidiaria (art. 22 D. lgs. 251/2007)

- motivi familiari

N.B  .: Il familiare straniero di  cittadino italiano o comunitario  non deve richiedere il nulla osta allo Sportello Immigrazione, ma deve richiedere specifico visto di ingresso presso le Rappresentanze Consolari Italiane competenti (D.P.R. 54 del 18/01/2002 - art. 3, comma 3).

FAMILIARI PER I QUALI È POSSIBILE CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO

Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno di validità non inferiore a un anno può chiedere allo Sportello Unico Immigrazione il nulla osta per ricongiungimento familiare con:

- coniuge maggiorenne non separato legalmente;

- figli minorenni, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, con il consenso dell'altro genitore;

- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni affetti da invalidità totale, la condizione di "a carico" viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l'inabilità al lavoro dei figli stessi.

Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di "a carico" viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione. Inoltre, per ricongiungere i genitori ultrasessantacinquenni è previsto l'obbligo da parte dell'istante di stipulare una assicurazione sanitaria al Servizio Sanitario Nazionale.

REQUISITI

Alloggio

Il cittadino straniero dovrà dimostrare di avere la disponibilità di un alloggio che possa ospitare il proprio nucleo familiare comprensivo dei familiari che dovranno essere ricongiunti, fornendo altresì il certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal  Comune di residenza .

- Reddito

Il richiedente deve avere la disponibilità di un   reddito minimo annuo   derivante da fonti lecite "non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere".

  

TABELLA ESEMPLIFICATIVA PER L'ANNO 2024

   

 RICONGIUNGIMENTO   Reddito Annuo 
1 familiare 10.420,99
2 familiari 13.894,65
3 familiari 17.368,31
4 familiari 20.841,97
5 familiari 24.315,63

Per l'assolvimento del requisito reddituale, è possibile avvalersi del reddito del familiare convivente (del quale va dimostrato il rapporto di parentela con documentazione tradotta e legalizzata). In tal caso, il richiedente dovrà presentare anche la documentazione relativa al reddito del predetto familiare, il quale, in sede di rilascio N.O., dovrà autocertificare l'impegno a provvedere anche con il proprio reddito al sostentamento dei ricongiungenti del familiare che si avvale del suo reddito.

N.B.: i requisiti alloggiativi e reddituali non si applicano ai titolari dello status di rifugiato.

Per il dettaglio sulla documentazione da presentare si rimanda all'allegato in calce.

   

PROCEDURA DI RILASCIO NULLA OSTA PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Presentazione domanda

Se si è in possesso dei requisiti sopra indicati, il cittadino straniero extracomunitario che vuole ricongiungere i propri familiari deve presentare la richiesta di nulla osta  esclusivamente on line  sul sito del Ministero dell'Interno  https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm     utilizzando l'apposita procedura informatizzata.

Istruttoria e rilascio del nulla osta

Una volta ricevuta la domanda, lo Sportello Unico Immigrazione provvederà ad istruire la pratica. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la Prefettura convocherà il richiedente, previo appuntamento, per  la consegna di tutti i documenti originali a corredo dell'istanza e/o della marca da bollo da €16,00 indicata nella domanda  ; se gli stessi risulteranno congruenti con quelli inviati telematicamente, verrà emessa la comunicazione di rilascio del nulla osta.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Ufficio emetterà un preavviso di rigetto dell'istanza di ricongiungimento ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990. Entro il termine previsto dalla legge, il richiedente potrà fornire eventuali elementi informativi e/o ulteriore valida documentazione al fine di un riesame della pratica; in caso contrario, o a seguito di valutazione negativa, seguirà un provvedimento di rigetto.

Avverso il provvedimento di rigetto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza entro 60 giorni.

-  Dopo il rilascio del nulla osta

Ottenuto il nulla osta al ricongiungimento da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, i familiari, per i quali è stato richiesto il nulla osta, potranno fare la richiesta del visto di ingresso in Italia all'autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza al momento della richiesta, presentando la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata.

Ottenuto il visto d'ingresso, i familiari ricongiunti,   entro 8 giorni  dal loro ingresso in Italia, devono chiedere un appuntamento alla Prefettura inviando una mail all'indirizzo  protocollo.prefss@pec.interno.it  , indicando nell' oggetto "Richiesta di appuntamento per primo ingresso - nome e cognome del richiedente e numero pratica P-SS/F/N/20XX/100XXX", al fine di sottoscrivere l'accordo di integrazione per il familiare ricongiunto.

Alla conclusione della procedura, verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, che consentirà al familiare ricongiunto di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma, di iscriversi a corsi scolastici e di accedere al Servizio Sanitario Nazionale. 



Normativa

28, 29 e 29 bis del DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

6 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 2007, n. 5 "Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare"

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. 13 "Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale".

22, comma 4 del DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".

Modulistica:


- Modello S1;

- Modello S2;

- Modello S3;

- Elenco documentazione da allegare;
- Dichiarazione ospitalità extracomunitari, Modulo-art7 D.L. 286_1998;

- Dichiarazione correzione dati anagrafici;

- Autocertificazione Residenza Persone Conviventi;

- Autocertificazione Rapporto di Parentela;

- Impegno polizza assicurazione sanitaria; 

Dirigente
Dott.ssa Valentina Serena DIANA
Descrizione
Orari di ricevimento: l'Ufficio riceve esclusivamente previo appuntamento, da prenotare contattando i seguenti recapiti telefonici nei giorni lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30: 0792150576; 0792150512. oppure inviando una mail all'indirizzo protocollo.prefss@pec.interno.it (si precisa che la predetta pec è abilitata a ricevere sia mail sia pec).
Addetto
Maria Ausilia Fois, Salvatore Lisca
Ubicazione dell'ufficio
II° piano
Orari di ricevimento
  • Lunedì dalle 09:00 alle 11:00
  • Mercoledì dalle 09:00 alle 11:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 11:00

Allegati
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14731_Circolare-numero-31-del-07-02-2024 42.17 KB
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Autocertificazione Residenza Persone Conviventi 190.88 KB
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Autocertificazione del Rapporto di parentela 187.86 KB
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CORREZIONE DATI 33.37 KB
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DOCUMENTI PER IL RICONGIUNGIMENTO 106.03 KB
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Impegno polizza genitore 88.76 KB
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Modello Autocertificazione S1 32.31 KB
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Modello Autocertificazione S2 59.2 KB
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Modello Autocertificazione S3 86.24 KB
Ultimo aggiornamento
Giovedì 3 Ottobre 2024, ore 08:26