Procedura:
Il primo rimedio che il codice della strada mette a disposizione di coloro che si ritengano colpiti ingiustamente da un verbale, è il ricorso al Prefetto.
Il ricorso non è soggetto ad alcun onere specifico, va presentato in carta semplice, e non bisogna pagare preventivamente la somma comminata a titolo di sanzione ( in questo caso infatti il ricorso non è più ammissibile).
Termine di presentazione:
Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale al Prefetto competente (luogo dove è stata commessa la violazione).
Soggetto legittimato a presentare ricorso:
Ai sensi degli artt. 203 e 196 del Codice della Strada il ricorso è ammissibile solo quando è presentato da soggetto destinatario della notifica dell'atto in qualità di trasgressore o obbligato in solido in quanto proprietario del veicolo contravvenzionato.
E' ammesso ricorso presentato da procuratore legale solo in presenza di relativo mandato.
Modalità:
Sono ammesse tre differenti modalità di presentazione:
1. direttamente all'ufficio o comando al quale appartiene l'organo accertatore (polizia stradale, polizia municipale, carabinieri ecc.);
2. tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo comando o ufficio;
3. tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Prefetto competente.
Il Prefetto, esaminati il ricorso, la documentazione allegata e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, adotterà la decisione relativa.
N.B. E' importante rilevare che, in caso di rigetto del ricorso, l'ordinanza motivata di conferma del verbale adottata dal Prefetto, dovrà necessariamente prevedere l'ingiunzione a pagare una somma non inferiore al doppio della cifra originaria, oltre alle spese. In caso di accoglimento verrà disposta ordinanza di archiviazione ( annullamento) che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie.
N.B. La richiesta di audizione proposta dall'interessato sospende i termini di adozione del provvedimento( con decorrenza dalla data di notifica dell'invito a presentarsi e fino alla data fissata per l'audizione).
Rateizzazione:
La normativa vigente non ammette la rateizzazione della sanzione prevista a titolo di oblazione. L'art. 26 della legge 689/81 ammette esclusivamente - previa istanza dell'interessato, debitamente documentata - il frazionamento in rate mensili delle somme di cui l'autorità amministrativa ingiunge il pagamento con l' ordinanza conclusiva del procedimento sanzionatorio ( che viene determinata per una somma corrispondente al doppio del minimo edittale).