I comportamenti che costituiscono violazione delle misure di contenimento dell'epidemia di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19" (convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35) sono puniti con sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto.
L'attività di accertamento degli illeciti e quella di irrogazione delle relative sanzioni sono disciplinate dalle norme della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e, per quanto concerne il pagamento in misura ridotta, dall'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della Strada.
N.B. Al relativo procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini procedimentali di cui all'art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
1. Qual è l'importo della sanzione prevista per violazioni delle misure di contenimento dell'epidemia covid-19 commesse dopo il 26 marzo 2020?
Ai sensi del D.L. n. 19/2020, il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.
2. E' previsto il pagamento in misura ridotta delle sanzioni?
Sì, è previsto il pagamento in misura ridotta pari al minimo edittale (euro 400) entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale.
La misura della sanzione prevista è ridotta ulteriormente del 30%, secondo le disposizioni dell'art. 202 del C.d.S., nel caso di pagamento entro 5 giorni (es. euro 280 se la sanzione è uguale alla misura minima di euro 400).
Fino alla data del 31 maggio 2020 , il termine di 5 giorni è ampliato a 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale per effetto dell'art. 108 del D.L. 18/2020.
Alcuni esempi :
- verbale notificato/contestato il 28 marzo 2020 - termine ultimo per il pagamento in forma scontata del 30% 31 maggio 2020
- verbale notificato/contestato il 20 aprile 2020 - termine ultimo per il pagamento in forma scontata del 30% 31 maggio 2020
- verbale notificato/contestato il 10 maggio 2020 - termine ultimo per il pagamento in forma scontata del 30% 31 maggio 2020
- verbale notificato/contestato il 27 maggio 2020, si può beneficiare dello sconto del 30% solo se il pagamento è effettuato entro 5 giorni (1 giugno).
3. Da quando decorrono i termini per il pagamento in misura ridotta o pari al minimo edittale?
La decorrenza dei termini per il pagamento in misura ridotta o nella misura pari al minimo edittale decorre, indipendentemente dalla data della contestazione riportata nel verbale, dal 16 maggio 2020 , salvo ulteriori rinvii.
N . B . I l pagamento effettuato precedentemente a tale data è sempre consentito e ha efficacia estintiva dell'obbligazione pecuniaria conseguente alla violazione accertata.
4. L'importo della sanzione può aumentare?
Si, nei seguenti casi:
1) nel caso in cui la violazione è effettuata con l'utilizzo di un veicolo , con aumento fino a un 1/3 (es. euro 533,33 se la sanzione è uguale alla misura minima di euro 400).
2) nel caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata (es. euro 800 se la sanzione è uguale alla misura minima di euro 400). Il pagamento in misura ridotta della precedente sanzione evita la contestazione della reiterazione della violazione e quindi il raddoppio della sanzione.
5. Sono previste anche sanzioni accessorie?
Si, il mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi, attività produttive o commerciali può comportare la chiusura dell'esercizio o dell'attività (da 5 a 30 giorni) con applicazione della sanzione massima in caso di reiterazione.
All'atto dell'accertamento di tali violazioni l'Organo accertatore può disporre, in via cautelare e per un periodo non superiore a 5 giorni, la chiusura dell'attività o dell'esercizio, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.
Tali giorni saranno poi scomputati dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata.
N . B . I l pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, effettuato entro i 60 giorni dalla contestazione ovvero dalla notifica della violazione, comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio e, pertanto, la non irrogabilità della sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'esercizio commerciale e/o d'impresa, pure nel caso in cui l'Organo accertatore abbia provveduto, in via cautelare, all'applicazione della misura della chiusura provvisoria.
6. E' possibile presentare scritti difensivi avverso il verbale di contestazione?
Si, avverso il verbale di contestazione sono ammessi scritti o documenti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, all'Autorità competente:
1) Per la violazione delle misure adottate con D.P.C.M., l'Autorità competente a ricevere il ricorso è il Prefetto;
2) Per le violazioni delle misure adottate con ordinanza regionale o sindacale, l'Autorità competente a ricevere il ricorso è rispettivamente il Presidente della Regione o il Sindaco.
3) In relazione alle violazioni di competenza del Prefetto, le memorie difensive possono essere presentate direttamente all'Organo accertatore che le inoltrerà a questo Ufficio corredato di controdeduzioni.
Il procedimento potrà concludersi con l'emanazione di un'ordinanza di archiviazione o ingiunzione, a seconda dell'accoglimento o meno delle ragioni addotte.
N . B Anche in questo caso il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione accertata decorrerà dal 16 maggio 2020, salvo, come sopra, ulteriori rinvii. L a presentazione di scritti difensivi avverso il verbale di contestazione prima di tale data è comunque possibile e produce gli effetti previsti dalla normativa di riferimento. L a presentazione di scritti difensivi preclude la possibilità di poter beneficiare del pagamento in m isura ridotta e la sanzione sarà rideterminata, con ordinanza ingiunzione, tra il minimo ed il massimo edittale della sanzione prevista secondo i criteri di cui all'art. 11 della Legge n. 689/81.
7. Cosa è necessario allegare alla memoria difensiva?
Copia del verbale, copia del documento d'identità e qualsiasi documento utile a sostenere la tesi difensiva. L'interessato inoltre può richiedere l'audizione. Il ricorso non comporta oneri o spese di istruttoria.
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8. E' possibile esercitare il diritto alla propria difesa anche se la sanzione è stata già pagata?
No, una volta pagata la sanzione non è più possibile esercitare il diritto alla propria difesa.
9. Cosa succede se non si opta per la conciliazione amministrativa mediante il pagamento della somma in misura ridotta o pari al minimo edittale, oppure se il ricorso non viene accolto?
Ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689/81, se l'accertamento è ritenuto fondato, viene emessa ordinanza con la quale si determina la somma dovuta per la violazione - compresa tra il minimo ed il massimo edittale - e si ingiunge il pagamento insieme con le eventuali spese.
N . B . Secondo le disposizioni dell'art. 28 della Legge 689/1981, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
10. Si può fare ricorso avverso l'ordinanza di ingiunzione?
Si, si può proporre opposizione dinanzi al Giudice di pace competente territorialmente entro 30 giorni dalla notifica della stessa (art. 6 D. Lgs. 150/11).
11. Cosa succede se non si paga l'ordinanza di ingiunzione?
Se non è stato presentato ricorso innanzi al G.d.p e se non viene pagata la sanzione è prevista l'iscrizione a ruolo della somma dovuta con le conseguenti ulteriori maggiorazioni di legge.
12. E' possibile rateizzare l'importo?
No, la rateizzazione del verbale di contestazione non è possibile.
La rateizzazione può prevedersi solo successivamente, ovvero dopo che sia intervenuta l'ordinanza ingiunzione. Ai sensi dell'art. 26 L. 689/81, l'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre , su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili (fino ad un massimo di trenta).
13. Violazioni delle misure di contenimento legate all'emergenza ( ex 650 c.p.) commesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.L. n. 6 del 2020 (23 febbraio) e la sua abrogazione ad opera del D.L. n. 19/2020 (25 marzo 2020).
Con riferimento alla sopravvenuta depenalizzazione di alcuni reati precedentemente previsti nel periodo emergenziale, è necessario precisare che, ai sensi dell'art. 4, comma 8, del D.L. n. 19/2020 le norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, prevedendo, tuttavia, un'applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà (pari quindi ad Euro 200). Per i reati depenalizzati la comunicazione della notizia di reato, precedentemente inoltrata all'Autorità Giudiziaria, sarà pertanto seguita da un atto di contestazione dell'illecito da parte della Autorità competente per l'irrogazione della sanzione amministrativa .