Anagrafe

L'Ufficio Anagrafe della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo vigila affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei Comuni della provincia, siano tenuti in conformità alle norme del regolamento anagrafico e che siano rigorosamente osservate le modalità ed i termini previste per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico. La vigilanza viene esercitata anche a mezzo di apposite ispezioni da effettuarsi presso gli Uffici comunali.
L'Ufficio risolve le vertenze che insorgono tra comuni appartenenti alla stessa provincia. Qualora tali vertenze riguardino Comuni appartenenti a province diverse, le Prefetture interessate, dopo aver istruito la pratica, trasmettono i relativi atti al superiore Ministero dell'Interno per le valutazioni di propria competenza.

L'Ufficio decide sui ricorsi gerarchici presentati al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dall'Ufficiale d'Anagrafe:

  1. diniego di iscrizione o di cancellazione di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione residente;
  2. iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza;
  3. rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori.
     

Il Prefetto approva gli atti di delega e di revoca delle funzioni di Ufficiale d'anagrafe.

 

Stato civile

Ogni evento che nell'arco della vita interessa il singolo cittadino (nascita, matrimonio, morte, cittadinanza, nonché ogni ulteriore avvenimento ad essi connesso) è annotato, da parte dell'Ufficiale di stato civile del Comune, nei registri dello Stato Civile.
La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo esercita la vigilanza sugli uffici dello stato civile dei Comuni della provincia a mezzo di apposite visite ispettive intese a verificare la regolarità della tenuta degli atti di stato civile.

Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. 

Per ulteriori, dettagliate informazioni può essere consultata la relativa pagina "Cambio nome e cognome" .

Riferimenti normativi

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Legge 27 ottobre 1988, n. 470

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Ultimo aggiornamento
Venerdì 30 Agosto 2024, ore 11:51