L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie.

TIPOLOGIA DI ILLECITI 

1)  ASSEGNO EMESSO SENZA AUTORIZZAZIONE DEL TRATTARIO  (art. 1 legge 386/1990)

2)  ASSEGNO EMESSO SENZA PROVVISTA  (art. 2 legge 386/1990)

SANZIONI 

Per gli illeciti precedentemente descritti, la legge 386/90 prevede un sistema sanzionatorio costituito da sanzioni principali e sanzioni accessorie. Per entrambi gli illeciti non è ammessa la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 16 della l. 689/81.

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Chi riceve  un verbale di contestazione    di un illecito in materia di assegni, ha facoltà di presentare, entro 30 giorni, scritti difensivi corredati da idonea documentazione .

Ad esempio, qualora trattasi di assegni emessi in mancanza di provvista , può produrre documentazione comprovante il pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione ( c.d  pagamento tardivo ) - ossia entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e comprendente:

  • l'importo dell'assegno,
  • gli interessi,
  • la penale del 10% dell'importo e
  • le eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente .

La prova dell'avvenuto pagamento tardivo può avvenire mediante produzione, alla banca trattaria o al pubblico ufficiale che ha elevato il protesto (o ha reso la constatazione equivalente), di:

  • quietanza del prenditore del titolo con firma autenticata. Nel caso in cui il prenditore sia una persona giuridica la quietanza deve essere rilasciata dal legale rappresentante (v. apposito modulo facsimile per persona giuridica);
  • deposito infruttifero vincolato eseguito al portatore del titolo.

Al fine dell'emissione dell'ordinanza di archiviazione del procedimento sanzionatorio amministrativo, la quietanza (o l'attestazione di deposito) deve pervenire anche a questo Ufficio ed indicare distintamente che il pagamento tardivo è avvenuto secondo le modalità previste dall' art. 8 della L. 386/90, riportare la data in cui è avvenuto, il numero di conto corrente, il numero ed importo dell'assegno, degli interessi, della penale, delle eventuali spese di protesto e la data del pagamento.

Questo Ufficio, inoltre, considererà valida prova di pagamento tardivo solo l' originale o la copia conforme all'originale della quietanza liberatoria con firma autenticata ovvero dell'attestazione di deposito vincolato.

Il pagamento nei termini e nei modi sopra evidenziati consente di evitare sia l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio di competenza del Prefetto sia la c.d  revoca di sistema , vale a dire l'iscrizione, da parte dell'Istituto trattario, del nominativo del trasgressore alla Centrale Allarme Interbancaria con relativa revoca per 6 mesi dell'autorizzazione a emettere assegni bancari o postali.

La definizione del procedimento avviene attraverso la valutazione degli scritti difensivi e delle prove documentali fornite, senza audizione personale.

Dopo la notifica del verbale di contestazione  , il Prefetto assume la determinazione finale che può consistere nell'emissione di un'ordinanza di archiviazione del procedimento ovvero nell'adozione di un'ordinanza-ingiunzione con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria e di spese di notifica sostenute per l'intera procedura, e vengono irrogate sanzioni accessorie, secondo le previsioni di legge.

Chi riceve   un'ordinanza-ingiunzione   deve effettuare, entro trenta giorni dalla sua notifica, il pagamento della somma complessivamente ingiunta  a mezzo bonifico bancario alla Tesoreria dello Stato della provincia di Savona, sul Capo 14 - Capitolo 2443 "Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai Prefetti ai sensi della legge n. 689 del 1981, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero dell' Interno ai sensi dell'art. 1, comma 1033 della legge 30 dicembre 2020, nr.178" - PG.1 "Somme riscosse in via ordinaria", avente il seguente IBAN: IT81N0100003245143014244301, indicando nella causale COGNOME e NOME, ANNO e NUMERO DEL PROVVEDIMENTO;

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere tempestivamente inviata a questa Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, all'indirizzo P.E.C.: protocollo.prefsv@pec.interno.it , al fine di evitare l'iscrizione a ruolo della sanzione.

Se nell'ordinanza è indicato l' "obbligato in solido", il pagamento  va effettuato una volta sola  o dal trasgressore o dall'obbligato, e detto pagamento li libera entrambi.

Il mancato pagamento della sanzione ingiunta comporta la sua riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale del relativo credito erariale.

Successivamente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione non è ammessa l'esibizione della prova del pagamento tardivo.

Detta prova, infatti, deve tassativamente pervenire a questo Ufficio entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione . 

PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA 

Ai sensi dell'art. 26 della legge 689/1981, l'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso ordinanza-ingiunzione una richiesta di rateizzazione mensile (da 3 a 30 rate) della sanzione pecuniaria (  vedi modello di richiesta pagamento rateale sanzione pecuniaria  ). Prova del pagamento delle rate dovrà essere trasmessa mensilmente a questo Ufficio. In qualsiasi momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Nel caso di mancato pagamento,  anche di una sola rata , si procederà alla riscossione coattiva mediante  iscrizione a ruolo esattoriale del residuo credito erariale  .

RICORSO GIURISDIZIONALE 

Qualora si intenda agire giudizialmente avverso la sanzione, il soggetto nei cui confronti è stata emessa ordinanza ingiunzione  può proporre, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio da individuarsi, come nel caso del Prefetto, in quello del Comune in cui hanno sede  la filiale della banca trattaria o l'ufficio postale su cui il titolo fu tratto  (art. 22 e 22 bis della legge 689/81).

L'interessato  può stare in giudizio personalmente davanti al Giudice di Pace, non essendo necessaria l'assistenza di un avvocato.

Dirigente: Dott. Marco Freccero

Responsabile dell'istruttoria: Sig.ra Giusy de Paoli

Orario di apertura al pubblico: su appuntamento

Telefono: 019/84161

Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefsv@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Sabato 23 Marzo 2024, ore 20:20