Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.
Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.
Dirigente: Dott. Marco Freccero
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Alice Lucadello
Addetto all'istruttoria: -
Orario di apertura al pubblico: per appuntamenti o richiesta di informazioni si prega di contattare l'ufficio il mercoledì, dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefsv@pec.interno.it
Chi può fare la richiesta:
I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.
Qualora interessino solo informazioni relative ai verbali messi a ruolo è preferibile rivolgersi al Comando accertatore.
Cosa fare:
Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale .
In tale caso il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. Coloro, invece, che sono stati raggiunti da una cartella esattoriale per l'escussione di crediti erariali riferibili alla Prefettura - U.T.G. quale Ente impositore (come, ad esempio, sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da verbali delle Forze di Polizia Statali, indicati nella cartella come STR, CC, Gdf), sono invitati a rivolgersi all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che svolge le funzioni relative alla riscossione in tutto il territorio nazionale, anche per conto dell'Amministrazione dell'Interno.
Presentando domanda all'Agenzia delle Entrate Riscossione, è infatti possibile per l'interessato ottenere la sospensione della procedure se si ritiene che la richiesta di pagamento non sia dovuta, ai sensi della legge n. 228/2012.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito dell'Agenzia, al seguente link:
Agenzia delle entrate-Riscossione - Sospensione (agenziaentrateriscossione.gov.it)
Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.
E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.
Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (Art. 82 codice procedura civile).
Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.
In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.
Documentazione richiesta:
- Domanda
- Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento
La rateizzazione delle cartelle esattoriali non va richiesta alla Prefettura, ma al concessionario della riscossione.