COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
(ex art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n.218)

Si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e i soggetti di cui all' art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, è pienamente operativa.

Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione e l'informazione antimafia sono conseguite MEDIANTE CONSULTAZIONE DELLA B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente autorizzati.

Pertanto, le richieste di documentazione antimafia che perverranno a questa Prefettura mediante modalità differenti dalla consultazione della Banca Dati Nazionale non verranno evase.

MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

I soggetti aventi sede a Savona o Provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno richiedere, all'Ufficio Informatico di questa Prefettura ( informatica.pref_savona@interno.it ) gli accrediti per la consultazione della Banca dati Nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Savona alla voce "BDNA - Banca Dati Nazionale Antimafia.  

 

LA "Comunicazione" antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 D. Lgs. 159/2011, (art. 84, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)

 

La richiesta della comunicazione antimafia deve essere effettuata attraverso la B.D.N.A. al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto (art. 91, comma 3 d. lgs. 159/11)

QUANDO FARE LA RICHIESTA  

La comunicazione antimafia deve essere richiesta nei seguenti casi:

  1. Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;
  2. Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
  3. Altre iscrizioni o  provvedimenti   a contenuto autorizzatorio,  concessorio   o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
  4. Contratti di appalto di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, per opere e lavori pubblici di valore superiore a € 150.000.00 ed inferiore di € 5.225.000,00 (IVA esclusa); in materia di servizi e forniture € 209.000,00 (IVA esclusa)  (ad esclusione dei contratti riguardanti le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa di cui al co.7 dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011);
  5. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 12517/2011):
    • Opere e Lavori Pubblici: inferiore a € 5.225.000.00
    • Forniture e Servizi: inferiore a € 418.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicano per scopi relativi   all'esercizio delle loro attività (art. 15 Direttiva 2014/25/CE). E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

  La documentazione antimafia (comunicazione o informazione antimafia) non è richiesta nei seguenti casi (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011):

  1. Per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii;
  2. per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii;
  3. per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  4. per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;
  5. per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.
  6. In tutti i casi in cui deve essere richiesta l' informazione antimafia.

Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia (artt. 23 e 24 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193)

I soggetti con sede a Savona e provincia , indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati Nazionale tutti i dati relativi alla richiesta di comunicazione antimafia indicati dall'art. 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

La comunicazione antimafia è acquisita mediante conseguente consultazione della Banca Dati Nazionale, da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'art. 88  commi 2, 3 e 3 bis.

In tali casi, il Prefetto effettuerà le opportune verifiche.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il Prefetto rilascerà la comunicazione antimafia liberatoria attestando il rilascio mediante il collegamento alla BDNA.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà la comunicazione antimafia interdittiva.

Termini per il rilascio della comunicazione antimafia

Qualora dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Unica emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro  30 giorni  dalla data della consultazione della BDNA.

Decorso il termine suddetto, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell' autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs.159/2011.

In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'art. 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'art. art. 83 , commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67  è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto.

  

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.).

 

Dirigente: Dott. Marcello Urso
Addetto all'istruttoria: sig.ra Angela Sabatino

Orario di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì dalle 09.00 alle 11.30

Telefono: 019/8416480-624
 

Indirizzo di posta elettronica certificata:   protocollo.prefsv@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Giovedì 28 Marzo 2024, ore 18:50