INFORMAZIONI ANTIMAFIA
(ex art. 91 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, modificato dal D. Lgs. 15/11/2012, n. 218)

Si avvisano gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti e i soggetti di cui all'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 159/2011, che dal 07/01/2016 la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, è pienamente operativa.

Così come previsto dagli artt. 87 e 90 del D. Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la comunicazione e l'informazione antimafia sono conseguite MEDIANTE CONSULTAZIONE DELLA B.D.N.A. da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati

MODALITA' DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

I soggetti aventi sede a Savona o Provincia, indicati dall'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, potranno richiedere, all'Ufficio Informatico di questa Prefettura ( informatica.pref_savona@interno.it) gli accrediti per la consultazione della Banca dati Nazionale, attraverso la modulistica scaricabile dall'apposita sezione contenuta nel sito della Prefettura di Savona alla voce "BDNA - Banca Dati Nazionale Antimafia.  

INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art. 84, comma 3 del D. Lgs. 159/2011)

Attesta la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 D. Lgs. 159/2011, nonché di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 (art. 84, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.)

 E' acquisita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia:

  1. In materia di opere, lavori pubblici e pubbliche forniture: pari o superiore a quello determinato dalla legge di attuazione delle direttive comunitarie. In particolare:
  • Opere e lavori pubblici - la soglia comunitaria è di € 5.225.000,00 , IVA esclusa;
  • Servizi - la soglia comunitaria è di € 209.000,00 , IVA esclusa;
  • Forniture (per le forniture di beni da aggiudicarsi dalle amministrazioni di cui al D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 (di recepimento delle due direttive comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE modificate con regolamenti UE 2014/2170 e 2015/2171) - la soglia comunitaria è € 209.000,00 , IVA esclusa
  1. Per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
  2. Per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
  3. Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali applicare la direttiva 2014/25/UE (come modificata dal Regolamento UE n. 2015/2171): 
  • Opere e Lavori Pubblici: pari o superiore € 5.225.000,00
  • Forniture E Servizi: pari o superiore€.  418.000,00

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti aggiudicatori aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 15 Direttiva 2014//25/UE)   

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l' applicazione della predetta normativa.

L'informazione antimafia va sempre richiesta, qualunque sia l'importo del contratto, subcontratto, finanziamento o erogazione, nell'ipotesi prevista dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011 (obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267).

CASI IN CUI NON È RICHIESTA L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art. 83, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.):

a) In tutti i casi in cui deve essere richiesta la comunicazione antimafia;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 art. 83 D. Lgs. 159/2011;

c) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'art. 67 D. Lgs. 159/2011;

d) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

e) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

f) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

COMPETENZA AL RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA  (art. 90 del D. Lgs. 159/2011)

L'informazione antimafia è conseguita mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.

Le informazioni antimafia dovranno essere acquisite dai soggetti elencati dall'art. 97, comma 1 del D.l.gs. 159/2011 esclusivamente mediante la consultazione della Banca dati nazionale.

COMPETENZA

La competenza è del Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero del Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le società di cui all'art. 2508 del C.C.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, l'informazione antimafia è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2,  hanno sede.

RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA

Il rilascio dell'informazione antimafia è conseguente alla consultazione della Banca Dati Nazionale, quando non emergono a carico dei soggetti censiti la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

In tali casi l'informazione antimafia attesta il rilascio mediante utilizzo della Banca Dati Nazionale.

Qualora dalla consultazione della Banca Dati Nazionale emerga che l'impresa non è censita o la sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011,  il Prefetto effettuerà le opportune verifiche.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito negativo, il Prefetto rilascerà l'informazione antimafia liberatoria mediante il collegamento alla Banca Dati Nazionale.

Nel caso in cui le verifiche suddette diano esito positivo, il prefetto rilascerà l'informazione antimafia interdittiva.

VALIDITA'

L'informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione (art. 86, co. 2 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.), salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario (art. 86, co. 3 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.).

Qualora siano intervenute modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.

 I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia (co. 5 art. 86 D. Lgs. 159/2011).

AL FINE DELL'ACQUISIZIONE DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA B.D.N.A. I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 97 DEL D. Lgs. 159/2011 DOVRANNO INDICARE:  

  • la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;
  • l'oggetto il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;
  • gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;
  • le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, il numero del codice fiscale e della partiva IVA, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all' articolo 85 ;
  • nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione;
  • elenco componenti dell'organo di vigilanza di cui al Lgs. 231/2001, completo di generalità (ove presente) (art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011);
  • generalità complete dei familiari conviventi di maggiore età di tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 (art. 85, co. 3 D. Lgs. 159/2011).d.


 

Dirigente:  Dott. Marcello Urso
Addetto all'istruttoria:  sig.ra Angela Sabatino

Orario di apertura al pubblico: martedì a giovedì dalle 09.00 alle 11.30

Telefono: 019/8416480-624
 

I ndirizzo di posta elettronica certificata:    protocollo.prefsv@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Giovedì 28 Marzo 2024, ore 18:39