Questa sezione è dedicata alle misure applicate a chi si trova a circolare in Italia con patente emessa da Autorità straniera.
I cittadini stranieri non residenti in Italia possono circolare con la loro patente nel territorio italiano, secondo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali (per maggiori informazioni si invita a contattare la Motorizzazione Civile). I cittadini stranieri residenti in Italia possono circolare con la loro patente per 1 anno se cittadini extra comunitari e per 2 anni se cittadini europei. Passato questo termine devono provvedere alla conversione della patente straniera in patente italiana. Se non lo fanno, la patente può essere ritirata dagli organi di polizia.
Se le persone con patente estera commettono un'infrazione del Codice della Strada, si applica ciò che prevede la norma per la violazione commessa. La sospensione o la revoca della patente di guida diventa però un'inibizione alla guida nel territorio italiano, cioè il divieto a guidare in Italia per un certo periodo di tempo.
Queste due situazioni sono spiegate nei paragrafi:
- Ritiro della patente di guida
- Inibizione alla guida
Ritiro della patente di guida
I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (Paese membro dell'Unione Europea o Paese extra comunitario) possono circolare con la propria patente per 1 anno dall'acquisizione della residenza in Italia se cittadini non europei o per due anni nel caso di cittadini europei. Trascorso questo periodo, se trovati alla guida, la patente viene ritirata e inviata alla Prefettura.
Cosa succede
- Se la patente estera è convertibile in patente italiana, la Prefettura invia il documento di guida all'Ufficio della Motorizzazione civile di residenza dell'interessato. Sarà necessario, quindi, rivolgersi a questo ufficio per conoscere l'iter della pratica. L'elenco degli Stati per cui è possibile convertire la patente è disponibile sul sito del Ministero e delle Infrastrutture, nella pagina dedicata alla Conversione patente estera .
- Se la patente non è convertibile viene inviata al Consolato di appartenenza più vicino a Savona, se non comunicato diversamente dall'interessato.
Inibizione alla guida
Se una persona con patente straniera commette un'infrazione per cui è prevista la sospensione o la revoca della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, la patente è ritirata dall'organo di polizia e inviata alla Prefettura per l'emissione del provvedimento. Poiché il documento non è italiano, viene emessa un'ordinanza di inibizione, cioè viene vietato all'interessato di guidare sul territorio italiano per un periodo che corrisponde alla durata della sospensione prevista per quella violazione.
Nel caso di infrazioni del Codice della strada che comportano la revoca della patente di guida, l'inibizione alla guida dura due anni dalla notifica del provvedimento.
Come riprendere la patente di guida
- Se il cittadino straniero vive in Italia (residente o domiciliato), consultare le sezioni " Sospensione " e " Revoca " per capire cosa succede e come fare a riprendere il proprio documento di guida. Nel caso di violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, solo se il cittadino straniero è residente in Italia è prevista oltre all'inibizione alla guida in Italia anche l'obbligo alla visita in Commissione medica locale.
- Se il cittadino straniero non vive in Italia e non può fermarsi per il periodo necessario ad esaurire l'inibizione alla guida, può dichiarare di lasciare il Paese e chiedere che il suo documento di guida sia restituito. Per fare ciò compilare il modello " Dichiarazione di uscita dal territorio italiano " disponibile nella sottostante sezione Moduli . Per alcuni Paesi l'inibizione potrebbe avere effetti anche nel Paese di residenza secondo quanto previsto dalla Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore del 3 giugno 1976. Si consiglia di contattare l'Ufficio patenti per avere una valutazione del proprio caso.
Riferimenti normativi
Artt. 135 e 136 del Codice della Strada ( D. Lgs. n. 285/1992) - Per il testo di legge consultare Normattiva.
Contatti
Ufficio patenti della Prefettura
- P.za Saffi 1, 17100 Savona
- P.E.C. : protocollo.prefsv@pec.interno.it (inserire nell'oggetto il cognome e la sigla UFFPAT)
- tel : 019 84161
- posta ordinaria : Prefettura U.T.G. di Savona - p.za Saffi 1 - 17100 Savona
- per richiedere informazioni e appuntamenti telefonare : martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Dirigente : Dott. Marco Freccero
Responsabile dell'istruttoria : Sig.ra Fabrizia Calcagno
Addetto dell'istruttoria : Sig.ra Ida Triola
Moduli e Allegati
I moduli possono essere inviati ai recapiti dell'Ufficio patenti o consegnati a mano nell'orario di apertura al pubblico