rateizzazione delle sanzioni amministrative

1 - VERBALE DI CONTRAVVENZIONE

Le richieste di rateazione dei verbali del Codice della Strada emessi da organi di accertamento statali (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria) devono essere presentate in Prefettura. Le richieste di rateazioni dei verbali emessi dalle Polizie locali (Città metropolitana, Unioni dei Comuni, municipali) devono essere presentate al Comando di appartenenza.

L'art. 202 bis del Codice della Strada ha previsto che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili, ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE.

La persona tenuta al pagamento non deve comunque avere un reddito imponibile (IRPEF) superiore a euro 10.628,16, documentabile tramite presentazione dell'ultima dichiarazione dei redditi (o modello ISEE). In caso di familiari conviventi, il reddito è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia e il limite suddetto di € 10.628,16 è elevato di € 1.032,91 per ogni familiare.

IMPORTANTE: L'importo da rateizzare è quello in misura ridotta per il pagamento entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Non può essere rateizzato l'importo con lo sconto del 30%, valido solo per pagamento in un'unica soluzione entro cinque giorni dalla notifica.

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100; si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, che attualmente è fissato nel 4,5% annuo.

Chi fa la richiesta (entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione) rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'articolo 204 bis.

Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.

La domanda può essere presentata per P.E.C. all'indirizzo protocollo.prefsv@pec.interno.it oppure per posta (Prefettura di Savona - Area II -  Piazza Saffi 1, 17100 SAVONA)

 

2 - ORDINANZA INGIUNZIONE

Ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/81, coloro che versano in condizioni economiche disagiate possono chiedere il pagamento della sanzione amministrativa comminata con ordinanza ingiunzione in un numero di rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto in un unico pagamento.

Decorso inutilmente il termine, anche per una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo in un'unica soluzione.

La domanda può essere presentata per P.E.C. all'indirizzo protocollo.prefsv@pec.interno.it oppure per posta (Prefettura di Savona - Area II -  Piazza Saffi 1, 17100 SAVONA)

Ultimo aggiornamento
Sabato 31 Agosto 2024, ore 18:08