Con l'entrata in vigore delle disposizioni del libro II del D. Lgs. 159/2011, inerenti alla documentazione antimafia, i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006) acquisiscono d'ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia (comunicazioni ed informazioni).

Non saranno istruite le istanze che perverranno dai soggetti privati (persone fisiche o giuridiche)

COMUNICAZIONE ANTIMAFIA (art. 84 comma 2 del D. Lgs. 159/2011)

La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Cause ostative al rilascio della comunicazione antimafia (art. 67, commi 1 e 8 del D. Lgs. 159/2011):

•   Provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 159/2011;

•  Condanne con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p.

La comunicazione antimafia va richiesta per ottenere:

1.  Licenze, autorizzazioni di polizia di competenza del Comune ed autorizzazioni al commercio;

2.  Concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

3.  Concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici di valore superiore a € 150.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria;

4.  Iscrizioni in Albi di appaltatori, fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la Pubblica Amministrazione, nei registri della Camera di Commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

5.  Attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

6.  Altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

7.  Licenze per detenzione o porti d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti;

8.  Contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 5.000.000,00 (iva esclusa);

9.   Contratti di fornitura di beni e servizi di importo superiore a € 150.000,00 ma inferiore a € 200.000,00 (iva esclusa);

10.  Per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011):

        o  Opere e lavori pubblici di importo inferiore a € 5.000.000,00;

        o   Forniture e servizi: inferiore a € 400.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

Nei casi previsti ai punti 8-9, l'ente pubblico/stazione appaltante dovrà acquisire la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta dal legale rappresentante e contenente l'indicazione dell'attuale compagine societaria con tutti i componenti di cui all'art.85 del D.L.gs. 159/2011.   

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.

La comunicazione antimafia non va richiesta nei seguenti casi (art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011):

1.  Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 176 del D. Lgs. 163/2006;

2.  Per i rapporti tra i soggetti pubblici in precedenza menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

3.  Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

4.  Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;

5.  Per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i € 150.000,00;

Non va richiesta, inoltre, per i rapporti fra privati e per le verifiche di cui all' art. 38 del D. Lgs. 163/2006.

In tutti i casi suddetti le richieste erroneamente presentate saranno restituite.

Competenza al rilascio della comunicazione antimafia (art. 87.1 D. Lgs. 159/2011)

La comunicazione antimafia è rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno sede gli Enti pubblici/Stazioni Appaltanti indicati nell'art 83 del D. Lgs. 159/2011.

Per effetto delle nuove disposizioni non sarà più possibile equiparare il certificato della C.C.I.A.A. munito della "dicitura antimafia" alla comunicazione antimafia.

 

Le comunicazioni antimafia hanno una validità di 6 mesi dalla data dell'acquisizione.
                     

Procedimento di rilascio della comunicazione antimafia (artt. 89 e 99, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011):

1. Istanza di rilascio comunicazione antimafia (art. 99, comma 2 bis D. Lgs. 159/2011)

Gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno richiedere alla Prefettura (in cui ha la sede l'Ente Pubblico/Stazione Appaltante) il rilascio della comunicazione antimafia (vedi modello 1).

La Prefettura provvederà ad istruire le istanze mediante l'utilizzo del collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981 n. 121, al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.L.gs. 159/2011.

2. Autocertificazione (art. 89 D. Lgs. 159/2011)

La dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 è equiparabile alla comunicazione antimafia nei casi previsti dall'art 89 del D. Lgs. 159/2011 (vedi modello 2).

 

In tali casi, gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti potranno acquisire dal soggetto interessato (persona fisica o società) al rilascio della comunicazione antimafia la dichiarazione sostitutiva dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011. Successivamente, gli Enti Pubblici/Stazione Appaltanti potranno trasmettere tali dichiarazioni sostitutive a questa Prefettura che procederà alle verifiche di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

Riferimenti normativi:  

  • D. Lgs. 06/09/2011, n. 159;
  • D. Lgs. 15/11/2012, n. 218 

Dirigente: Dott.ssa Roberta DI SILVESTRO
Email: roberta.disilvestro(at)interno.it

Ricevimento: Per appuntamento
Email dell'ufficio: protocollo.prefte(at)pec.interno.it 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosa Puorro

Addetto: Sig.ra Laura Mosca

Telefono: 0861259457

orari di ricevimento: Martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00

Ultimo aggiornamento
Giovedì 29 Febbraio 2024, ore 16:16