Il N.O.T. svolge le attività previste dall'art.75 del D.P.R.309/90, così come modificato dalla L. 49/2006, che comporta l'attivazione di un procedimento amministrativo, nei casi di detenzione, per uso personale, di sostanze stupefacenti.

 Le Forze dell'Ordine sequestrano amministrativamente la sostanza stupefacente detenuta per uso personale e la inviano presso un laboratorio analisi per accertare l'effettiva natura stupefacente della sostanza sequestrata. Il risultato di questi accertamenti verrà notificato all'interessato dallo stesso laboratorio analisi o dalle Forze dell'Ordine della zona di residenza. Tale notifica ha valore di contestazione formale della violazione, ai sensi dell'art. 15 Legge 24/11/81 n. 689.

Se al momento del sequestro, la persona segnalata ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli Organi di Polizia procedono all'immediato ritiro della patente di guida per trenta giorni; nel caso di motociclo o ciclomotore, viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica; il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo sempre per trenta giorni.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione formale della violazione, l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive.

 Successivamente l'interessato è convocato in Prefettura per un colloquio con un funzionario assistente sociale delegato dal Prefetto, componente del N.O.T. La convocazione al colloquio avviene con ordinanza del Prefetto, notificata dagli organi di Polizia alla residenza dell'interessato o al domicilio eletto.

Per i segnalati minorenni vengono convocati anche gli esercenti la potestà genitoriale.

Il colloquio ha la finalità di accertare le ragioni della violazione ed individuare azioni di prevenzione, riabilitazione e recupero del soggetto.

 Una volta effettuato il colloquio, il procedimento amministrativo si conclude con un decreto del Prefetto che potrà definirlo, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309/90, con:

  •    l'invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, solo se si tratta di prima segnalazione e in caso di particolare tenuità della violazione;

                     oppure

  •   l'applicazione delle sanzioni amministrative sotto indicate:

sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

Per i sequestri di sostanza stupefacente effettuati dopo l' 8 agosto 2009 la patente di guida può essere sospesa fino ad un massimo di trentasei mesi, ai sensi della Legge 94 del 15/7/2009.

In caso di sanzione, l'interessato sarà segnalato al Ser.D. di residenza o domicilio, che lo contatterà per offrirgli eventuale aiuto.

 Copia del decreto con cui vengono irrogate le sanzioni della sospensione dei documenti, viene trasmessa al Questore per l'eventuale applicazione dei "Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica".

 Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale. Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 6 del D.P.R. 309/90 modificato).

Riferimenti normativi

  • Legge 24/11/81 n.689
  • Legge 26 giugno 1990 n.162
  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309 (ART.75 - ART.105 - ART.121 - ART.122 - ART.127)
  • Decreto 12 luglio 1990 n.186
  • D.P.R. 5 giugno n.171
  • Legge 18 febbraio 1999 n.45
  • Legge 21febbraio 2006 n.49

Dirigente: Dott.ssa Roberta DI SILVESTRO
Email: roberta.disilvestro@interno.it

Responsabile del procedimento: Funzionario Assistente Sociale Vittoria AMATUCCI
vittoria.amatucci@interno.it

Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: CORSO PORTA ROMANA NR. 68
Email dell'ufficio: protocollo.prefte@pec.interno.it 


Telefoni:0861259431  0861259496 


 

Ultimo aggiornamento
Giovedì 29 Febbraio 2024, ore 16:21