È riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti (art.11 L.7 luglio 2016, n.122 e ss.mm.)

Nei confronti delle vittime di reati intenzionali violenti è riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato (art. 11 L. 7 luglio 2016, n. 122 e successive modifiche).

 Il Prefetto, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la liquidazione dell'indennizzo, esprime un parere per l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti e trasmette tutta la documentazione al Comitato di Solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, a cui spetta il riconoscimento del beneficio.

Al Fondo possono accedere le vittime di un reato doloso commesso con violenza alle persone, del reato di caporalato (art. 603-bis - codice penale), ad eccezione dei reati di percosse e lesione personale (artt. 581 e 582 - codice penale), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti.

L'indennizzo in favore delle vittime è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali documentate, salvo che per i fatti di violenza sessuale, di omicidio, di lesioni personali gravissime e per la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. In tal caso l'indennizzo è comunque elargito in misura fissa. Per tutti i reati possono essere chieste in aggiunta le documentate spese mediche sostenute, fino ad un importo massimo di 10.000 euro.

L'importo dell'indennizzo viene determinato, per le diverse ipotesi, con decreto interministeriale.

 

CHI PUO' PRESENTARE L'ISTANZA

Può presentare la domanda di indennizzo:

* l'interessato che non si trovi in alcune delle condizioni di cui all'art 12 della Legge 7 luglio 2016, n. 122;

* gli aventi diritto in caso di morte;

 

 

Presupposti e requisiti:

  • aver già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva nei confronti dell'autore del reato salvo che quest'ultimo sia rimasto ignoto o sia stato ammesso al gratuito patrocinio e nel caso di omicidio in ambito domestico.
  • non aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato che ha cagionato il danno
  • non essere stato condannato (vittima e avente diritto) con sentenza definitiva e non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art.407 comma 2, lett. a), e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
  • dichiarare quanto già percepito, per lo stesso fatto delittuoso, da soggetti pubblici o privati poiché in caso positivo si decurterà la somma dal totale dell'indennizzo.

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso al Fondo è presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza o in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza (art. 9 D.P.R. 19 febbraio 2014. n. 60).

La domanda, presentata dall'interessato o dagli aventi diritto personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere corredata dai seguenti documenti (art. 13 Legge 7 luglio 2016 n. 122):

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla predetta legge ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui sia stata accertata la sua responsabilità;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza delle seguenti condizioni ostative:

1 -  che la vittima e l'avente diritto non siano state condannate con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non siano sottoposte a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 12, lett. d) Legge 7 luglio 2016, n. 122);

 2 - che la vittima e/o l'avente diritto non abbia percepito, per lo stesso fatto, da soggetti pubblici o privati, somme erogate a qualunque titolo (art. 12, lett. e, Legge 7 luglio 2016, n. 122), o dichiarare quanto già percepito a qualunque titolo dai soggetti pubblici o privati;

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.

 La domanda di indennizzo ai sensi dell'art. 13, comma 2 della legge 122/2016 deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale (nell'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso al gratuito patrocinio).

 

Dirigente dell'Area I Ordine e Sicurezza Pubblica: Dott.ssa Roberta DI SILVESTRO

Addetto all'istruttoria: dott.ssa Laura DI GIOVANNANTONIO

P.E.C.: protocollo.prefte@pec.interno.it

Ultimo aggiornamento
Venerdì 23 Febbraio 2024, ore 16:03