Per combattere efficacemente il fenomeno dell'estorsione è previsto un fondo di solidarietà.

Il Fondo di solidarietà viene offerto agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti vittime di estorsione.

L'elargizione è concessa ai soggetti vittime di richieste estorsive:

  • allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione
  • in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale

Chi può fare richiesta:

  1. a) esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale;
  2. b) con il consenso dell'interessato, gli appartenenti ad associazioni od organizzazioni aventi lo scopo di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, purché iscritte nell'apposito albo tenuto dal Prefetto, nonché il Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o una delle Associazioni nazionali di categoria rappresentate nel C.N.E.L.;
  3. c) gli altri soggetti (terzi danneggiati dall'evento lesivo) diversi da quelli di cui sopra;
  4. d) i superstiti della vittima (coniuge e figli; genitori; fratelli e sorelle; convivente more uxorio e altri soggetti conviventi nei tre anni precedenti l'evento a carico della persona);
  5. e) il soggetto dichiarato fallito (ferme restando le condizioni di cui all'art. 4 della legge n. 44/1999), previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento - da acquisire, a cura della Prefettura, ai fini della concessione del beneficio economico - a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto n. 267/1942, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, né sia indagato o imputato per gli stessi reati;
  6. f) l'imprenditore di fatto e il collaboratore nell'impresa familiare, con eventuale cointestazione.

 

Condizioni per ottenere i benefici di legge

L'elargizione è concessa a condizione che:

  1. a) la vittima non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive, anche dopo la presentazione della domanda;
  2. b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con questo connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;
  3. c) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o decadenze, salvi gli effetti della riabilitazione;
  4. d) il delitto dal quale è derivato il danno ovvero, nel caso di intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.

Cosa possono chiedere le vittime

L'istante può chiedere la concessione di un'elargizione, pari al danno subìto a beni mobili o immobili, lesioni personali, ovvero un danno inteso come mancato guadagno inerente all'attività esercitata.

È consentito richiedere la concessione di una provvisionale fino alla misura massima del 70% (art. 17 della legge n. 44/1999).

Termini di presentazione della domanda

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 44/1999, come modificato da ultimo dall'art. 27 bis della legge 10 agosto 2023, n. 112, la domanda di elargizione deve essere presentata entro il termine di  5 anni  dalla denuncia ovvero dalla data in cui  l'interessato  ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso  per  le finalità indicate negli articoli precedenti.

In caso di intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia

I termini di cui ai precedenti punti sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di ritorsione, il P.M. abbia disposto le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive.

Modalità di presentazione della domanda

Le istanze di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di estorsione devono essere presentate tramite la piattaforma digitale dedicata, utilizzando il  portale per la compilazione e l'invio  on-line  delle domande  , collegandosi al seguente indirizzo:  https://antiracketusura.interno.gov.it/gp/home.php   ed attenendosi alle istruzioni per la registrazione e la trasmissione della domanda contenute nel "Manuale utente" e nel "Manuale multimediale".

Ivi è anche reperibile la normativa fondamentale di riferimento.

A favore dei soggetti che abbiano richiesto la concessione di una elargizione può essere accordata la   sospensione, fino a un massimo di   due anni , dei termini degli adempimenti amministrativi per il pagamento dei ratei e mutui bancari ed ipotecari nonché ogni altro atto avente efficacia esecutiva, con scadenza entro un anno dalla data dell'evento lesivo. I termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali possono essere prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

Documentazione richiesta

La documentazione necessaria per la presentazione della domanda è indicata nella piattaforma informatica, nel corso dell'espletamento della procedura  on line  di presentazione dell'istanza.

 

Revoca dell'elargizione

La concessione dell'elargizione è revocata:

  1. se l'interessato non fornisce la prova relativa alla destinazione delle somme già corrisposte;
  2. se si accerta l'insussistenza dei presupposti dell'elargizione medesima;
  3. se la condizione che la vittima abbia aderito o cessato di aderire alle richieste estorsive non permane nel triennio successivo al decreto di concessione;
  4. se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche.

Ai terzi danneggiati non si applicano le disposizioni di cui ai punti 1 e 3. 

 

 

Dirigente: Dott.ssa Roberta DI SILVESTRO
Email: roberta.disilvestro@interno.it

Ricevimento: Per appuntamento
Email dell'ufficio: protocollo.prefte@pec.interno.it 

Responsabile procedimento:  dott.ssa Laura Di Giovannantonio

Addetto al servizio: dott,ssa Laura Mosca

Telefono: 08612591

Ultimo aggiornamento
Lunedì 20 Maggio 2024, ore 12:07
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