E' considerato vittima del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni causate da tali atti.
A favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.)
Il Prefetto cura l'istruttoria delle domande volte ad ottenere i benefici economici (speciale elargizione e assegno vitalizio) in favore delle vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e dei loro familiari superstiti.
Il Prefetto rilascia, altresì, su richiesta degli aventi diritto - vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti - la certificazione attestante la condizione di caduto a causa di atti di terrorismo o di criminalità organizzata necessaria per ottenere i benefici non economici previsti dalla legislazione vigente (ad esempio collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, esenzione dal pagamento del ticket sanitario ecc.).
Chi può fare la richiesta:
Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro familiari superstiti.
Per familiari della vittima si intendono:
1) coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;
2) figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
3) genitori;
4) fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;
5) in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio .
I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82).
Requisiti per l'accesso ai benefici
- La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
- i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2,3,4 e5;
- la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.
Cosa fare:
La domanda diretta ad ottenere la concessione dei benefici economici deve essere indirizzata al Ministero dell'Interno-Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e inoltrata per il tramite del Prefetto della provincia di residenza o della provincia in cui si è verificato l'evento, oppure al Console del luogo di residenza, per coloro che risiedono all'estero.
In caso di accoglimento della domanda il Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione concede con decreto la speciale elargizione e/o l'assegno.
In caso di rigetto della domanda il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo ( T.A.R.) competente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di rigetto del Capo Dipartimento o, in alternativa, presentare ricorso al Presidente della repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto decreto.
Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata al Prefetto del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari ( art. 3, comma 3, lett. a) D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510).
Nel caso di residenti all'estero, la domanda è inoltrata per il tramite dell'ufficio consolare del luogo di residenza dell'interessato, che provvede a trasmettere la domanda e la documentazione occorrente alla prefettura della provincia dove si è verificato l'evento, per gli ulteriori adempimenti ( art. 3, comma 4, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510).
L'interessato dovrà espressamente dichiarare, unitamente alla domanda o su richiesta del Prefetto ( art. 4, D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510), le provvidenze pubbliche o il risarcimento del danno eventualmente già percepiti in ragione delle medesime circostanze.
Dovrà inoltre dichiarare le eventuali opzioni in caso di provvidenze non cumulabili o alternative.
Gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza ( art. 6, comma 1, L. 20 ottobre 1990, n. 302).
Il Prefetto è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla natura delle azioni lesive, al nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, o l'eventuale decesso, e agli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici.
Tale parere viene trasmesso al Ministero dell'Interno unitamente al rapporto e alla documentazione necessaria.
Le condizioni di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate dal Prefetto del luogo di residenza ( art. 9, comma 2, L. 20 ottobre 1990, n. 302).
A partire dal 1° marzo 2022 la presentazione della domanda dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il Portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, disponibile all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it oppure tramite il Portale del predetto Dipartimento alla voce "Servizi online"; sarà possibile accedere ad entrambi i Portali attraverso la propria identità digitale (SPID).
Non saranno più assunte a protocollo ed esaminate le istanze inviate in modalità cartacea o tramite posta elettronica certificata.
Dirigente: Dott.ssa Roberta DI SILVESTRO
Email: roberta.disilvestro@interno.it
Ricevimento: Per appuntamento
Email dell'ufficio: protocollo.prefte@pec.interno.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura Di Giovannantonio
Addetto al servizio: dott,ssa Laura Mosca
Telefono: 08612591
Riferimenti normativi:
- Legge 13.8.1980, n. 466 (G.U. n. 230 del 22.8.80)
- Legge 20.10.1990, n. 302 (G.U. n. 250 del 25.10.90)
- Legge 23.12.2000 n. 388 art. 82
- Legge 3.8. 2004 n. 206