Diritto di accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori
(articolo 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016 )

Riguarda dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013. Anche in questo caso, la legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il/i dato/i, documento/i, informazione/i: sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse all'accesso ai documenti, dall'altro, l'interesse al buon andamento dell'attività amministrativa 

(vedi Linee guida Agenzia nazionale anticorruzione-Anac su accesso civico generalizzato, paragrafo 4.2 ).

L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ( articolo 5 bis del d. lgs. n.33/2013 ) .

Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali. 

Come si esercita
Il diritto di accesso civico generalizzato si esercita compilando il Modulo accesso civico generalizzato (ACG) , senza indicare motivazioni. Il modulo, sottoscritto dal richiedente e accompagnato da copia di un documento di identità, va inviato per posta elettronica certificata alla casella  protocollo.prefto@pec.interno.it oppure alla casella di posta elettronica  prefettura.torino@interno.it o consegnato a mano presso la sede della Prefettura in Piazza Castello 199 - 205 - 10125 Torino.

Data
Ultimo aggiornamento
Giovedì 3 Ottobre 2024, ore 17:33