I reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista (scoperto) sono stati trasformati con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n.507 in illeciti amministrativi e pertanto puniti con sanzioni pecuniarie e con sanzioni accessorie.
In ipotesi di violazione degli articoli 1 e 2 della legge 386/1990 (rispettivamente emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista), la Prefettura riceve, ai sensi dell'art.8 bis della citata legge, rapporto di accertamento dal pubblico ufficiale o informativa dal notaio o dall'istituto trattario (Banche e Poste Italiane S.p.A.):
- Entro 90 giorni (360 giorni per i residenti all'estero) decorrenti dalla data di ricezione del rapporto o dell'informativa, si provvede a notificare agli interessati (traente ed obbligato in solido) gli estremi della violazione, trasmettendo apposito verbale di contestazione (se l'interessato risiede all'estero il termine per la notifica è di 360 giorni);
- I destinatari della contestazione, entro 30 giorni dalla notifica, possono presentare scritti difensivi e documenti redatti secondo l'allegato modello A o B Fac-simile memoria difensiva e in ogni caso, sia nell'ipotesi di presentazione telematica (via pec/mail/fax) sia in caso di deposito a mano, indicando a pena di irricevibilità gli estremi del provvedimento emanato, le generalità del destinatario dello stesso e le motivazioni a sostegno della richiesta, debitamente comprovate;
- La Prefettura, valutate le deduzioni presentate, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (secondo le disposizioni di cui al capo I e II della Legge 689/81), ovvero determina con ordinanza l'importo della sanzione e ne ingiunge il pagamento; la sanzione pecuniaria può essere graduata in relazione alla gravità dell'illecito Nei casi previsti dalla normativa, viene irrogata anche la sanzione accessoria del divieto di emissione di assegni bancari e/o postali, con relativa iscrizione alla Centrale Allarme Interbancaria, la cui durata è a sua volta graduata a seconda della gravità dell'illecito valutato in base all'importo dell'assegno.
- Avverso l'ordinanza ingiunzione è ammesso ricorso al Giudice di Pace competente per territorio entro gg. 30 dalla notifica.
Nella sola ipotesi prevista dall'articolo 2 Legge 386/1990 (emissione di assegno senza provvista)
le sanzioni non si applicano se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno (c.d. pagamento tardivo) degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.
Il termine di presentazione del titolo è pari a 8 giorni nel caso di emissione su piazza (ovvero quando il Comune di emissione è lo stesso di quello di pagamento) e a 15 giorni se pagabile fuori piazza (se negoziato in un comune diverso da quello di emissione).
Il traente pertanto, per non incorrere nella c.d. revoca di sistema (l'iscrizione da parte dell'istituto trattario alla Centrale Allarme Interbancaria) e perché non venga inoltre contestualmente avviato il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative da parte della Prefettura competente, deve fornire la prova dell'avvenuto pagamento nel termine di cui in precedenza (60gg+8/15gg) , che dovrà essere dimostrato nei seguenti modi:
Nel caso l'assegno appartenga a istituto bancario
- esibizione di una quietanza liberatoria (dichiarazione) del beneficiario dell'assegno con firma autenticata da pubblico ufficiale;
- esibizione dell' attestazione della banca dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto, se il pagamento è avvenuto per mezzo di deposito vincolato.
Nel caso l'assegno appartenga a Poste Italiane Spa
- esibizione della quietanza sottoscritta dal creditore sul modello fornito da Banco Posta, autenticato da un pubblico ufficiale dello sportello postale, che è tenuto a rilasciarne ricevuta;
- esibizione della ricevuta rilasciata durante l'operazione di sportello, attestante versamento su deposito vincolato, aperto presso Poste Italiane S.p.A;
- esibizione della ricevuta di acquisizione del pagamento che consegna lo sportello postale dopo aver appurato la veridicità della liberatoria rilasciata dal pubblico ufficiale che ha elevato il protesto o rilasciato la constatazione equivalente (sottoscritta sul modello di quietanza del Banco Posta).
Ai fini dell'ammissibilità, la citata documentazione deve essere presentata in originale o in copia conforme all'originale e dovrà essere stata formata entro i termini previsti per il pagamento tardivo.
Rateizzazione
L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate (art.26 legge 689/81), può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile della sanzione pecuniaria (vedi il modello E richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria).
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, il violatore è tenuto al saldo del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
Sanzioni amministrative pecuniarie
- Chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non possa essere pagato per mancanza di liquidità ( art.2 , comma 1 L. 386/1990, come modificato dal D. Lgs. 30.12.1999 n.507) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3.098 euro. Per un assegno superiore a 10.329 euro, o nel caso di ripetizione della violazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (multa) da 1.032 a 6.197 euro;
- Chiunque emette un assegno bancario o postale senza autorizzazione della banca (trattario) ( art.1 , comma 1 L. 386/1990, come modificato dal D. Lgs. 30.12.1999 n.507) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Per un assegno superiore a 10.329 euro, o nel caso di ripetizione della violazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria (multa) da 2.065 a 12.394 euro;
Sanzioni accessorie
La legge prevede anche un sistema di sanzioni accessorie:
- il divieto di emettere assegni bancari e postali per una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni. Tale divieto opera automaticamente nel caso di emissione di assegni in mancanza di autorizzazione, mentre nell'ipotesi di emissione di assegni in carenza di provvista opera soltanto quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a € 2.582,00.
- In determinati casi di particolare gravità dell'illecito sono previste, altresì, per una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 2 anni, una o più delle seguenti sanzioni accessorie:
- l'interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
- l'interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Chi trasgredisce ai divieti conseguenti alle sanzioni amministrative accessorie è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (art. 7, L . 386/90).
E' previsto un archivio informatico presso la Banca d'Italia che conterrà tutte le informazioni sugli assegni bancari e postali e le carte di pagamento.
Si precisa che eventuali problemi o disguidi legati alla revoca CAI partita su iniziativa delle banche prima dell'emissione da parte della Prefettura del verbale di contestazione e dell'ordinanza di ingiunzione, nonché eventuali segnalazioni provenienti da altri enti, non possono essere risolti dagli uffici della Prefettura.
Si precisa altresì che, nel caso delle eventuali sanzioni accessori, la competenza della Prefettura è limitata alla mera comunicazione delle stesse alla CAI tramite gli archivi informatizzati.
E' importante sapere che:
Il Prefetto trasmette, in via telematica, alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) i dati concernenti le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie comminate.
Tramite l'archivio informatico, gli istituti bancari, gli uffici postali e gli intermediari finanziari possono, in ogni fase del rapporto con il titolare di un conto corrente, rendersi immediatamente conto dell'affidabilità o meno del soggetto, intervenendo, laddove previsto, con il blocco, per il periodo stabilito dalla legge, di ogni rapporto e attività nei confronti di chi non ha rispettato le regole.
Le cautele
- Quando si emette un assegno occorre assicurarsi che i fondi disponibili sul proprio conto corrente siano sufficienti a coprire l'intero importo. L'emissione di un assegno senza provvista o senza autorizzazione della banca, costituisce illecito amministrativo.
- L'emissione di assegni postdatati o senza data non garantisce i propri pagamenti. Il portatore del titolo potrebbe presentarlo all'incasso in qualsiasi momento e il conto risultare scoperto.
- Non riparando alla violazione conseguente all'emissione di un assegno senza provvista si potrà incorrere, con l'emissione di un successivo assegno e per effetto dell'intervenuta revoca, nella più grave violazione dell'emissione di assegni senza autorizzazione del trattario.
- Comunicare tempestivamente ogni cambio di domicilio al proprio Istituto trattario, in modo da essere sempre informati su eventuali adempimenti.
- Nel caso di emissione di un assegno senza provvista o nel caso di ricevimento del preavviso di revoca, occorre recarsi in banca o all'ufficio postale per ricevere i chiarimenti sulle procedure da seguire. E' necessario produrre la prova del pagamento nelle modalità e nei termini in precedenza descritti, avendo cura di conserva detta prova, la cui utilità potrebbe ravvisarsi in caso di contestazione del Prefetto.
- ANTONELLA CORTESE: DIRIGENTE IN POSIZIONE DI STAFF
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Nadia Levantino