Incarico
Dirigente Dell'Area
Dirigente
Dott. Luciano ZANTA PLATAMONE
Qualifica
VICEPREFETTO AGGIUNTO
Descrizione
Ricevimento: solo su appuntamento il lunedì e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (per fissare un appuntamento telefonare al numero indicato o scrivere una e-mail all'indirizzo urp.pref_trapani@interno.it) SPORTELLO TELEFONICO: Venerdì dalle 11.00 alle 13.00
Addetto
Dott. Campo Francesco 0923598667 Dott.ssa Gloria Geraci
Ubicazione dell'ufficio
Piazza Vittorio Veneto, 2
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Collaboratori: dott. Francesco Campo e dott.ssa Gloria Geraci
 Ubicazione dell'Ufficio: Sede Centrale - Piazza Vittorio Veneto, 2 Trapani
Telefono: 0923598667
e-mail urp.pref_trapani@interno.it 
PEC: protocollo.preftp@pec.interno.it
Ricevimento: solo su appuntamento il lunedì e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (per fissare un appuntamento telefonare al numero indicato o scrivere una e-mail all'indirizzo urp.pref_trapani@interno.it
SPORTELLO TELEFONICO: Venerdì dalle 11.00 alle 13.00

Cittadinanza per residenza

Concessione della cittadinanza per RESIDENZA (art. 9 L 91/92)

Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che soddisfino i seguenti requisiti:

1) Residenza legale, continuativa e ininterrotta

  • dopo 10 anni di residenza legale per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
  • dopo 4 anni di residenza legale per i cittadini dell'UE (art. 9 lett. d);
  • dopo 5 anni di residenza legale per gli apolidi (9 lett. e) e i rifugiati politici (art. 16 c.2);
  • dopo 5 anni di residenza legale dall'adozione in caso di straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano (art.9 lett.b);
  • dopo 3 anni di residenza legale per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani;
  • dopo 3 anni di residenza legale per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a);
  • dopo 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).

2) Capacità reddituale. La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino alla conclusione del procedimento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme: € 8.263,31 per il reddito individuale, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516, 00 per ogni figlio a carico. Ai fini della domanda di cittadinanza possono concorrere al reddito del nucleo familiare i redditi dei componenti conviventi del nucleo familiare indicati nell'art 433 del codice civile.

3) Conoscenza della lingua italiana provata da uno dei seguenti titoli

  •  un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come
  • il Diploma di Scuola Secondaria di primo e secondo grado, Diploma di Laurea;
  • oppure una certificazione del livello linguistico L2/B1 del QCER rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Gli Enti certificatori sono: Università per Stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena; Università di Roma Tre; Società Dante Alighieri;
  • oppure l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98 (di cui bisogna indicarne gli estremi);
  • oppure il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - UE o CE, di cui all'art. 9 del suddetto T.U. in corso di validità.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE:

  • Certificato di nascita legalizzato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia). Il certificato non ha scadenza.
  • Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata. Il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio. I richiedenti che sono arrivati in Italia prima dei 14 anni non sono tenuti a presentare il certificato penale.
  • Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: " Cittadinanza - contributo di cui all'art.14 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113";
  • Una marca da bollo da € 16,00
  • Documento di riconoscimento italiano e Documento estero: carta d'identità e passaporto
  • Permesso di soggiorno: carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestazione di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea.
  • Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana
  • Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, proprie e dei familiari conviventi se concorrono al reddito.

L'interessato deve verificare che le generalità e i dati (cognome, nome, luogo e data di nascita) presenti sui certificati esteri siano uguali tra loro e coincidano perfettamente con quelli risultanti sul passaporto e sui documenti italiani (carta identità, titolo al soggiorno/attestazione di soggiorno) (cfr. Circolare Ministero dell'Interno n.462 del 18 gennaio 2019). In caso di discordanze documentali sul nome e/o cognome è necessario produrre un'attestazione di esatte generalità prodotta dai competenti Uffici Consolari/Ambasciate. 

 

Cittadinanza per matrimonio o unione civile

Concessione della cittadinanza per MATRIMONIO o UNIONE CIVILE (art. 5 L 91/92)

Possono presentare domanda di cittadinanza i coniugi di cittadini italiani. Per presentare la domanda sono necessari i seguenti requisiti:

1) Residenza legale, continuativa e ininterrotta

  • 2 anni di residenza dalla data del matrimonio;
  • 3 anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero;
  • 2 anni dalla data del giuramento e dalla data del matrimonio, in caso di coniuge naturalizzato italiano.
  • I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

2) Conoscenza della lingua italiana provata da uno dei seguenti titoli

  •  un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come
  • il Diploma di Scuola Secondaria di primo e secondo grado, Diploma di Laurea;
  • oppure una certificazione del livello linguistico L2/B1 del QCER rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Gli Enti certificatori sono: Università per Stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena; Università di Roma Tre; Società Dante Alighieri;
  • oppure l' accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98 (di cui bisogna indicarne gli estremi);
  • oppure il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - UE o CE , di cui all'art. 9 del suddetto T.U. in corso di validità.

Matrimonio o unione civile:

  • se è stato celebrato all'estero, deve essere trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.
  • Al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, il vincolo matrimoniale o di unione civile deve persistere quindi non deve essere intercorso scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale.

 

Lo straniero che risiede all'estero presenta domanda alla competente Autorità Consolare italiana, attraverso il portale del Ministero dell'Interno.
La domanda è rigettata, oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE:

  • Certificato di nascita legalizzato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia). Il certificato non ha scadenza
  • Certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata. Il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio
  • Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: " Cittadinanza - contributo di cui all'art.14 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113";
  • Una marca da bollo da € 16,00 
  • Documento di riconoscimento italiano e Documento estero: carta d'identità e passaporto
  • Permesso di soggiorno: carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestazione di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea
  • Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana
  • Certificato di matrimonio o unione civile del paese estero in cui è stato celebrato, munito di traduzione e legalizzazione o dichiarazione consolare qualora il cognome sia cambiato a seguito del matrimonio

 

Cittadinanza per apolidi o rifugiati politici

Concessione della Cittadinanza per APOLIDI o RIFUGIATI POLITICI (art 9 lett e; art 16 L 91-92)

Le persone con status di rifugiato e gli apolidi hanno diritto di fare domanda di cittadinanza dopo 5 anni di residenza legale ininterrotta in Italia. I titolari dello status di protezione sussidiaria e umanitaria non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana e devono possedere 10 anni di residenza legale.

I requisiti sono quelli ordinari:

Capacità reddituale. La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino alla conclusione del procedimento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme: € 8.263,31 per il reddito individuale, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico e di ulteriori € 516, 00 per ogni figlio a carico. Ai fini della domanda di cittadinanza possono concorrere al reddito del nucleo familiare i redditi dei componenti conviventi del nucleo familiare indicati nell'art 433 del codice civile.

Conoscenza della lingua italiana provata da uno dei seguenti titoli

  •  un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale come
  • il Diploma di Scuola Secondaria di primo e secondo grado, Diploma di Laurea;
  • oppure una certificazione del livello linguistico L2/B1 del QCER rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Gli Enti certificatori sono: Università per Stranieri di Perugia; Università per stranieri di Siena; Università di Roma Tre; Società Dante Alighieri;
  • oppure l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98 (di cui bisogna indicarne gli estremi);
  • oppure il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - UE o CE, di cui all'art. 9 del suddetto T.U. in corso di validità.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE:

I certificati di nascita e penale del Paese d'origine, per le domande di cittadinanza degli apolidi e/o dei rifugiati, considerata l'impossibilità per apolidi e rifugiati di richiederli al proprio Paese d'origine, possono essere formati attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà da effettuarsi rispettivamente presso il Tribunale (per il certificato di nascita) ed in Comune (per il certificato penale).

  • Dichiarazione sostitutiva del CERTIFICATO DI NASCITAvale a dire l'ATTO DI NOTORIETA' da produrre presso il Tribunale, con due testimoni.
  • Dichiarazione sostitutiva del CERTIFICATO PENALE, vale a dire l'ATTO DI NOTORIETA' da produrre presso il Tribunale, con due testimoni.
  • Certificato di riconoscimento dello status di rifugiato/ Certificazione di apolidia
  • Titolo di soggiorno
  • Documento di identità (carta di identità, documento di viaggio, titolo di viaggio per apolidi)
  • Marca da bollo da € 16,00
  • Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di € 250,00 sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I. - CITTADINANZA con causale: " Cittadinanza - contributo di cui all'art.14 del D.L. 4 ottobre 2018, n.113";
  • Permesso di soggiorno carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestato di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea.
  • Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana
  • Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, proprie e/o dei familiari conviventi se concorrono al reddito.
Invia la tua domanda

La domanda di cittadinanza italiana si presenta in modo telematico dal sito del Ministero dell'Interno  https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza/cittadinanza-invia-tua-domanda

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 4 Settembre 2024, ore 10:23