ISTANZA DI RATEAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

L'art. 202 bis del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 285, introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede la possibilità di ottenere il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 euro.

 

Chi può fare la richiesta

Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

 

Cosa fare

La richiesta di pagamento rateale (vedi modello fac simile istanza di pagamento rateale - modello fac simile autocertificazione ) va presentata al Prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, nel caso in cui la violazione medesima è stata accertata da funzionari, ufficiali od agenti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato o alla Polizia Penitenziaria. Per la Prefettura di Trapani la domanda può essere presentata a mano oppure a mezzo posta all'indirizzo, P.zza Pepe 24, 86100, Campobasso o ancora, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata depenalizzazione.preftp@pec.interno.it

La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, utilizzando eventualmente il modello appositamente predisposto. Alla domanda va allegata la documentazione attestante il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, che non deve essere superiore ad euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, deve essere prodotta la documentazione relativa ai redditi percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di euro 10.628,16 è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 202, comma 5, la presentazione dell'istanza implica rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204 bis .

Ultimo aggiornamento
Venerdì 13 Settembre 2024, ore 11:24
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