In caso di violazione amministrativa delle norme del Codice della Strada, viene redatto un verbale di contestazione o accertamento da un organo accertatore (Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri, ecc...).
La persona fisica o giuridica che riceve la contestazione o la notifica di un verbale può, se ritiene che la violazione non sia fondata o che ci sia un errore di legittimità nel procedimento sanzionatorio che viola i suoi diritti, presentare ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace. Questo deve essere fatto seguendo le procedure e i termini previsti dagli articoli 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada. Non è necessaria una cauzione per il ricorso al Prefetto.
Il ricorso può essere presentato solo da chi abbia già ricevuto la formale notificazione o contestazione del verbale da parte dell'organo accertatore, ed entro il 60° giorno successivo a tale notificazione/contestazione. Se non ha avuto luogo né alcuna notificazione né alcuna contestazione immediata della violazione, il procedimento sanzionatorio non può comunque avere ulteriore corso, e pertanto nessun soggetto ha interesse giuridico al ricorso. Non è pertanto possibile, ad esempio, proporre un ricorso avverso un mero "avviso" trovato sul parabrezza di un veicolo in sosta.
Il ricorso può essere presentato solo da chi abbia già ricevuto la formale notificazione o contestazione del verbale da parte dell'organo accertatore, entro sessanta giorni da tale evento. Se non è stata effettuata alcuna notifica o contestazione immediata della violazione, il procedimento sanzionatorio non può proseguire, e di conseguenza nessuno ha un interesse giuridico ad effettuare un ricorso. Non è quindi possibile, ad esempio, presentare un ricorso contro un semplice "avviso" lasciato sul parabrezza di un veicolo parcheggiato.
Il ricorso è valido solo se non è stata pagata la sanzione in misura ridotta, altrimenti il ricorso è inammissibile; è essenziale includere nel ricorso tutti i dettagli del verbale contestato e si consiglia di allegare una copia chiara dello stesso.
Il ricorso deve essere redatto su carta semplice, con un linguaggio chiaro e diretto, esprimendo esplicitamente l'intenzione di appellarsi al Prefetto e spiegando le ragioni del ricorso, deve essere firmato in originale e inviato all'organo che ha emesso il verbale (Polizia Locale, Polizia Stradale, ecc.) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'organo accertatore inoltrerà il ricorso all'Ufficio Territoriale del Governo.
È possibile anche inviare il ricorso direttamente al Prefetto, ma ciò comporta un'estensione del termine del procedimento di ulteriori 30 giorni oltre il termine ordinario di 180 giorni.
Il ricorso può essere inviato direttamente al Prefetto nelle seguenti due modalità:
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento (art.203 C.d.S.) all'indirizzo della Prefettura di Trapani - Piazza Vittorio Veneto, 1 - 91100 TRAPANI
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tramite P.E.C.(indirizzo PEC intestato allo stesso ricorrente), all'indirizzo protocollo.preftp@pec.interno.it indicando nell'Oggetto la dicitura "RICORSO CDS"
In entrambi i casi è necessario allegare quanto segue:
- ricorso firmato dal ricorrente (in originale nel caso di raccomandata)
- copia dell'eventuale documentazione a sostegno delle proprie argomentazioni
- copia di un documento di identità del ricorrente (non necessario nel caso di ricorso firmato digitalmente e inviato via PEC)
La P.E.C. deve essere inoltrata al seguente indirizzo scrivendo nell'Oggetto la dicitura "RICORSO CDS": protocollo.preftp@pec.interno.it
E' importante conservare la ricevuta della raccomandata con cui è stato inviato il ricorso. Il Prefetto può decidere il ricorso entro un termine complessivo di 180 giorni dalla spedizione del ricorso all'organo accertatore, oppure 210 giorni se il ricorso venne spedito dal ricorrente direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo. Dopo tale termine, il ricorso ammissibile che non sia stato rigettato si intende accolto, perciò non dovrà essere pagata alcuna sanzione pecuniaria, e non verranno detratti punti dalla patente. Se invece, entro il termine anzidetto, il ricorso viene rigettato, l'organo accertatore provvederà a notificare il decreto di rigetto e di ingiunzione di pagamento agli interessati, entro 150 giorni dalla data di emissione di tale decreto.
Se il Prefetto dichiara, per vari eventuali motivi, l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso, oppure, ad esempio, dichiara la nullità di un ricorso privo di firma autografa del ricorrente, tale ricorso non produce alcun effetto giuridico, come se non fosse mai stato presentato . Se non era stata pagata (entro il termine di legge) la sanzione in misura ridotta, verrà applicata la procedura prevista dalla legge per un importo pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale.
Qualora il Prefetto rigetti un ricorso, la legge stabilisce che l'importo richiesto per il pagamento non possa essere inferiore al doppio del minimo edittale previsto per la specifica violazione.
L'eventuale accoglimento del ricorso viene comunicato all'interessato da parte dell'organo accertatore, che provvede anche a notificare l'eventuale rigetto del ricorso.
Riferimenti normativi