L'Ufficio si occupa di violazioni in materie depenalizzate che non rientrano nel Codice della Strada, né nell'emissione di assegni bancari e postali. Gli organi accertatori trasmettono al Prefetto una relazione sulla violazione riscontrata (art. 17 legge 689/1981) ad esempio, violazioni sui diritti d'autore, contraffazione, propaganda elettorale, divieto di fumo, accoglienza di cittadini stranieri, norme del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, classificazione e commercializzazione di olio d'oliva e vino, fertilizzanti, gestione degli impianti di riscaldamento, maltrattamento di animali, reati depenalizzati dai decreti legislativi n. 480 del 13/7/1994 e n. 507 del 30/12/1999.

Ricorso

Chi è destinatario di un verbale di contestazione può presentare ricorso su carta semplice, entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione in loco, direttamente al Prefetto della provincia dove è avvenuta la violazione o tramite l'organo accertatore.

La Prefettura può decidere di accettare il ricorso o di emettere un'ordinanza-ingiunzione di pagamento. Procede all'archiviazione in caso di pagamento dell'importo indicato nel verbale. In opposizione all'ordinanza-ingiunzione, l'interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Giudice di Pace competente per il luogo della violazione (art. 22 bis legge 689/1981).

Audizione:

Il ricorrente ha il diritto di richiedere un'audizione personale ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981.

Pagamento rateale :

L'art.26 della legge 689/1981 prevede la possibilità di concedere il pagamento rateale della sanzione all'interessato che ne faccia richiesta e versi in condizioni economiche disagiate.

Sanzioni amministrative in materie depenalizzate
Area III: Sistema Sanzionatorio Amministrativo, Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio
  • LAURA PERGOLIZZI
Dott.ssa Anna Citino 0923598202-266
Sig.Carpinteri Giuseppe 0923598270
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Ultimo aggiornamento
Venerdì 5 Luglio 2024, ore 13:22