L'Ufficio si occupa di violazioni in materie depenalizzate che non rientrano nel Codice della Strada, né nell'emissione di assegni bancari e postali. Gli organi accertatori trasmettono al Prefetto una relazione sulla violazione riscontrata (art. 17 legge 689/1981) ad esempio, violazioni sui diritti d'autore, contraffazione, propaganda elettorale, divieto di fumo, accoglienza di cittadini stranieri, norme del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, classificazione e commercializzazione di olio d'oliva e vino, fertilizzanti, gestione degli impianti di riscaldamento, maltrattamento di animali, reati depenalizzati dai decreti legislativi n. 480 del 13/7/1994 e n. 507 del 30/12/1999.
Ricorso
Chi è destinatario di un verbale di contestazione può presentare ricorso su carta semplice, entro 30 giorni dalla notifica del verbale o dalla contestazione in loco, direttamente al Prefetto della provincia dove è avvenuta la violazione o tramite l'organo accertatore.
La Prefettura può decidere di accettare il ricorso o di emettere un'ordinanza-ingiunzione di pagamento. Procede all'archiviazione in caso di pagamento dell'importo indicato nel verbale. In opposizione all'ordinanza-ingiunzione, l'interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Giudice di Pace competente per il luogo della violazione (art. 22 bis legge 689/1981).
Audizione:
Il ricorrente ha il diritto di richiedere un'audizione personale ai sensi dell'art. 18 della legge 689/1981.
Pagamento rateale :
L'art.26 della legge 689/1981 prevede la possibilità di concedere il pagamento rateale della sanzione all'interessato che ne faccia richiesta e versi in condizioni economiche disagiate.
- LAURA PERGOLIZZI: Dirigente Dell'Area
Sig.Carpinteri Giuseppe 0923598270